diritto.io

Soppressione del Ministero dell'Africa italiana

Testo vigente

Art. 4

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con quello per il tesoro, saranno trasferite ad altre Amministrazioni dello Stato, in base al criterio del prevalente interesse funzionale, le attribuzioni gia' spettanti al soppresso Ministero dell'Africa italiana nei riguardi di istituzioni, societa' ed associazioni, di qualunque natura e denominazione.

2. Il Governo e' delegato a disporre, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro per il tesoro, lo eventuale raggruppamento o fusione degli enti pubblici con fini economici, o di altra natura, gia' operanti nell'Africa italiana, nonche' la messa in liquidazione di quelli della cui conservazione non si ravvisi l'utilita'.

3. Coi provvedimenti che dispongono la liquidazione, oltre a determinarsi i poteri dei commissari liquidatori, sara' stabilita la procedura di liquidazione nonche' il trattamento spettante, a seguito della stessa, al personale in servizio.

Art. 5

1. Le Sezioni staccate del Ministero dell'Africa italiana, che non lo siano state ai sensi dell'art. 3 della legge 1 marzo 1949, n. 51, sono soppresse entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Col decorso dello stesso termine viene soppresso il Deposito misto speciale di Napoli.

3. La Ragioneria centrale del Ministero dell'Africa italiana e' soppressa.

Art. 6

1. Per l'attuazione di quanto disposto nei precedenti articoli, per l'amministrazione del personale e per l'espletamento degli altri compiti previsti dalla presente legge, e' istituito, alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la durata di non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, un "Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana", diretto da un funzionario di grado non inferiore al 4° di detta Amministrazione, da designarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, coadiuvato dal numero minimo indispensabile di dipendenti di ogni gruppo, grado e categoria, da determinarsi con lo stesso decreto.

2. Nelle materie di competenza dell'Ufficio di cui al precedente comma, e tranne che con la presente legge non sia diversamente disposto, le attribuzioni ed i poteri spettanti, in base agli ordinamenti vigenti, al Ministro per l'Africa italiana sono devoluti al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale potra' delegarli, in tutto od in parte, ad un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Per i servizi di Ragioneria del predetto Ufficio il Ministero del tesoro provvedera' con un Ufficio di ragioneria avente le stesse attribuzioni delle Ragionerie centrali.12

Art. 7

1. Puo' essere disposta la cessazione dal servizio del personale di ruolo, qualunque sia la sua eta' ed anzianita' di servizio, del personale a contratto tipo e del personale avventizio ed a ferma temporanea del soppresso Ministero dell'Africa italiana, che nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ne faccia domanda all'Ufficio istituito col precedente art. 6.1

2. In base a domanda da presentarsi allo stesso Ufficio e nello stesso termine di cui al comma precedente, e' consentita altresi' la cessazione dal servizio del personale assunto a contratto speciale a tempo indeterminato destinato a prestare temporaneo servizio presso l'Amministrazione dell'Africa italiana o altre Amministrazioni dello Stato in conformita' della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1918, n. 839, o che si trovi nei territori delle ex colonie italiane alle dipendenze delle autorita' locali, con retribuzione a carico, anche parziale, del bilancio dello Stato italiano.1

3. La cessazione dal servizio avra' effetto dal 1° o dal 16 del mese, immediatamente successivi alla data del provvedimento.

Art. 8

1. Al personale di ruolo del soppresso Ministero dell'Africa italiana collocato a riposo ai sensi del precedente art. 7 e' concesso:

  1. a) un aumento di cinque anni, elevati a sette per coloro che hanno la qualifica di combattente, partigiano combattente o profugo d'Africa, del servizio utile a pensione, sia ai fini del compimento dell'anzianita' necessaria per conseguire il diritto a pensione sia a quelli della liquidazione della pensione o della indennita' per una sola volta;

  2. b) in aggiunta al trattamento di pensione, una somma da corrispondersi in unica soluzione, pari alla differenza, per il periodo occorrente al compimento del 65° anno di eta' e comunque non oltre due anni, tra il trattamento di quiescenza, a titolo di pensione e di assegno di caro-viveri, e quello di attivita' a titolo di stipendio, indennita' di carovita, comprese le eventuali quote complementari e indennita' di funzione o assegno perequativo, da computarsi nelle misure spettanti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio, ed inoltre una somma pari ad una annualita' del predotto trattamento di attivita';

  3. c) in aggiunta alla indennita' per una sola volta, da liquidarsi in ragione di tanti ottavi della base pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile, una annualita' dello stipendio, della indennita' di carovita, comprese le eventuali quote complementari, e della indennita' di funzione o assegno perequativo, nella misura spettante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio.3

Art. 9

1. Al personale assunto a norma del contratto tipo, approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, nonche' al personale avventizio ed a ferma temporanea del soppresso Ministero dell'Africa italiana, sara' corrisposta, in caso di cessazione dal servizio ai sensi dell'art. 7, una indennita' pari a tante mensilita' di stipendio o retribuzione, d'indennita' di carovita, comprese le eventuali quote complementari, e di indennita' di funzione o di assegno perequativo, nella misura spettante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio, quanti sono gli anni, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio prestato alle dipendenze dello Stato.

2. Al personale indicato nel secondo comma dell'art. 7, la indennita' e' liquidata nella misura e con i criteri stabiliti nel precedente comma. Nei confronti del personale stesso sono considerati utili agli effetti del computo dell'indennita' di cui al presente articolo:

  1. a) il servizio prestato alle dipendenze dei cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia ed eventualmente delle locali autorita' di occupazione bellica;

  2. b) il periodo di tempo passato nei campi di prigionia o di internamento e, fino a sei mesi dall'entrata in vigore del trattato di pace, quello comunque passato in soggezione alle forze di occupazione, nei territori gia' di sovranita' italiana in Africa;

  3. c) il periodo di tempo eventualmente intercorso, e fino al massimo di due anni, tra la data di scadenza del congedo coloniale e quella della destinazione presso Amministrazioni dello Stato ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839;

  4. d) il servizio prestato alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839.

3. In aggiunta alla indennita' di cui ai commi precedenti, e' corrisposta ai personali ivi previsti una semestralita' degli assegni indicati nel primo comma del presente articolo e verra' trasferita in proprieta', a coloro che ne siano forniti, la polizza di assicurazione.3

Art. 10

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 sono applicabili al personale gia' dipendente dal soppresso Ministero dell'Africa italiana il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia ottenuto, ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376, la nomina nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici di Amministrazioni dello Stato diverse dal predetto Ministero, comprese quelle con ordinamento autonomo.

2. Per il personale che abbia chiesto l'inquadramento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa italiana o di altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia ancora ottenuto decisione sulla domanda, la cessazione dal servizio da richiedersi nel termine di cui all'art. 7, ove ne sia fatta espressa richiesta, sara' disposta soltanto ad avvenuta nomina in ruolo, con la decorrenza stabilita dall'ultimo comma del predetto art. 7.

3. Ugualmente sara' provveduto per il personale a contratto speciale a tempo indeterminato, che ai sensi del successivo art. 15, dovesse presentare domanda di collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici posteriormente all'entrata in vigore della presente legge e per il personale sanitario di cui al successivo art. 18, quinto comma, lettera a).

4. Nel caso di rifiuto del collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, al personale interessato e' concesso, ove occorra, un nuovo termine di un mese, decorrente dalla data della comunicazione scritta del rifiuto stesso, per presentare domanda di cessazione dal servizio.

5. Nei confronti di quest'ultimo personale, le competenze spettanti per la cessazione dal servizio saranno liquidate in ogni caso sulla base del trattamento economico di attivita' vigente e nelle misure spettanti alla data stabilita nel precedente art. 7.

Art. 11

1. I funzionari del ruolo di governo del soppresso Ministero dell'Africa italiana in possesso dei requisiti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 17 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, che cessino dal servizio in applicazione dei precedenti articoli, hanno diritto, quando ne facciano richiesta entro tre mesi dal loro collocamento a riposo, di essere iscritti negli albi professionali dei procuratori e degli avvocati, purche' abbiano prestato, rispettivamente, dieci e quindici anni di servizio nell'Amministrazione dell'Africa, di cui almeno la meta' in colonia.

2. In deroga alle disposizioni vigenti, e' altresi' autorizzata la nomina a notaio dei funzionari del ruolo di governo del soppresso Ministero dell'Africa italiana, cessati dal servizio ai sensi dei precedenti articoli, i quali, nei concorsi per esami gia' espletati o banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, e nei concorsi per esami che potranno essere banditi entro tre anni dalla predetta data, abbiano conseguito o conseguano l'idoneita'.

3. Gli interessati che intendono esercitare il diritto di cui al precedente comma, nel caso di partecipanti a concorsi gia' espletati e sempreche' conservino i requisiti per la nomina a notaio, dovranno farne domanda al Ministero di grazia e giustizia entro il termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; negli altri casi, entro il termine, pure perentorio, di sei mesi dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia del decreto di approvazione della graduatoria dei concorrenti.

4. La domanda dovra' contenere anche la indicazione, in ordine di preferenza, di tre sedi notarili vacanti ai sensi del primo comma dell'art. 8 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, nelle quali gli interessati gradirebbero essere destinati.

5. Nel caso che manchi detta indicazione, o che le sedi prescelte non possano essere assegnate, o per ragioni di servizio, il Ministero provvedera' d'ufficio all'assegnazione alla sede.

Art. 12

1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, trovasi distaccato presso Amministrazioni diverse da quella dell'Africa italiana, comprese quelle con ordinamento autonomo, continua a prestare servizio nella attuale posizione.

2. Il personale addetto ai servizi trasferiti a norma del precedente art. 2 continua nella propria destinazione, in qualita' di comandato, presso i Ministeri nei confronti dei quali avviene il trasferimento.

3. Il personale addetto ai servizi ed uffici soppressi o che dovesse, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, rientrare in Italia dai territori gia' di sovranita' italiana in Africa, che non venga assegnato all'Ufficio di cui al precedente art. 6, sara' ripartito, nella posizione di comando, fra le Amministrazioni contemplate nel precedente art. 2 ed altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, in proporzione delle rispettive esigenze.

4. Nell'interesse del servizio, puo' essere disposto il passaggio, nella posizione di comando, ad altre Amministrazioni, del personale di cui ai precedenti commi.

5. I provvedimenti di comando sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati e con quello per il tesoro.

6. Al personale comandato spetta, a decorrere dalla data del comando ed a seguito della presente legge, a carico dell'Amministrazione di destinazione, il trattamento economico complessivo spettante, in base agli ordinamenti in vigore, al personale di pari gruppo, categoria e grado della predetta Amministrazione che presta servizio nelle medesime localita' ed esplica le stesse mansioni.

7. Al personale di ruolo sono conferibili, in deroga anche a norme speciali vigenti, tutte le funzioni direttive, ispettive, esecutive e d'ordine istituzionalmente spettanti al personale di pari gruppo e grado dei corrispondenti ruoli delle Amministrazioni di comando.

8. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche al personale degli enti dipendenti dai cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia destinato a prestare temporaneo servizio presso il soppresso Ministero dell'Africa italiana od altre Amministrazioni statali ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839. Esse si applicano altresi' al personale che faccia domanda di cessazione dal servizio ai sensi del precedente art. 7, fino alla data in cui ha effetto la cessazione suddetta.

Art. 12-bis

1. Il personale assunto dal soppresso Ministero dell'Africa italiana con rapporto di impiego regolato dal contratto tipo approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, fruisce di trattamento economico fondamentale, a titolo di stipendio, indennita' e assegni accessori di attivita' di servizio, nelle misure e con le norme in vigore per gl'impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato di corrispondente gruppo e grado.

2. Parimenti, nelle stesse misure e con le norme in vigore per gli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato di corrispondente gruppo e grado, il personale di cui al precedente comma fruisce delle altre indennita' e competenze, comunque denominate, diverse da quelle contemplate nel precedente comma, che siano previste, con carattere generale, da disposizioni di legge o di regolamento.

3. Al personale medesimo, ove ne concorrano le condizioni ed in quanto ne sia consentito il cumulo con le indennita' ed assegni previsti nei precedenti commi, competono altresi', nelle stesse misure e con le norme in vigore per gli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato di corrispondente gruppo e grado, le indennita', gli assegni, i diritti, i proventi e compensi a carattere continuativo o periodico che siano attribuiti, da disposizioni di carattere generale o particolare, in ragione dell'appartenenza del personale a determinate Amministrazioni o dell'assegnazione a determinati servizi, o che abbiano natura di corrispettivo di particolari servizi o afferiscano a cariche ed incarichi conferiti per legge o discrezionalmente dall'Amministrazione ovvero siano corrisposti a titolo di compenso per maggiori spese, rischi e responsabilita' attinenti al servizio. A quest'ultimi effetti, rimangono, tuttavia, ferme le disposizioni del precedente art. 12 relative al trattamento del personale in posizione di comando e per il perdurare di tale posizione, ove da esse derivi al personale di cui al presente articolo un trattamento piu' favorevole.

4. Agli effetti di cui ai precedenti commi, la corrispondenza tra categorie, gradi e classi di classificazione degli impiegati a contratto tipo, e gruppi e gradi di classificazione degli impiegati civili di ruolo dello Stato, sara' stabilita con decreto del Presidente del Consigli dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

5. E' convalidata l'applicazione effettuata al personale di cui al presente articolo, con i criteri stabiliti per il corrispondente personale di ruolo, delle provvidenze economiche a favore dei dipendenti statali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successivi simili provvedimenti di carattere generale.

6. In ogni caso, nei confronti del personale di cui al presente articolo, non si fa luogo ad alcun conguaglio fra quanto percepito e quanto ad esso spettante in esecuzione delle norme di cui ai precedenti commi.

7. E' soppresso l'art. 15 del contratto tipo approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni.

Art. 13

1. Il personale, compreso quello sanitario, assunto dal soppresso Ministero dell'Africa italiana a contratto tipo, a norma del decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, puo' optare per la conservazione di tale rapporto di impiego, a condizione che ne faccia domanda entro il 31 agosto 1954, rinunciando espressamente ad ogni altra sistemazione per esso prevista dalle disposizioni in vigore e dalla presente legge.

2. L'Ufficio di cui al precedente art. 6 o le Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, fra cui lo stesso personale sara' stato ripartito, rinnoveranno i contratti, su domanda degli interessati, ad ogni successiva scadenza fino al raggiungimento delle condizioni di eta' e di servizio previste dalle norme vigenti per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

3. Al personale che non chieda la rinnovazione del contratto alla prima scadenza, dopo l'entrata in vigore della presente legge, verra' corrisposta una indennita' in misura pari a quella prevista dal primo comma del precedente art. 9, computandola in base al trattamento spettante alla data di scadenza del contratto.

4. Con le norme delegate di cui al successivo art. 18, sara' provveduto ad assicurare un trattamento di quiescenza al personale indicato nel primo comma in modo che esso sia comunque non inferiore a quello che sarebbe spettato in caso di passaggio nei ruoli speciali transitori.

Art. 14

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato di concerto con i Ministri interessati, il personale di cui al precedente art. 13, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso altre Amministrazioni dello Stato, sara' trasferito alle dipendenze delle Amministrazioni stesse; quello in servizio, alla stessa data, presso il soppresso Ministero dell'Africa italiana verra' ripartito fra le altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, in base alle rispettive esigenze.

2. E' in facolta' delle Amministrazioni di definitiva assegnazione, in relazione alle esigenze dei servizi, di utilizzare il personale stesso presso i propri Uffici centrali e periferici ed, eventualmente, anche, nella posizione di comando, presso altre Amministrazioni dello Stato, enti parastatali e locali.

Art. 15

1. Al personale assunto dai cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia in base a contratto speciale a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 300, competono, a decorrere dalla data dell'assunzione, con gli stessi criteri e nelle stesse misure, gli aumenti periodici dello stipendio spettanti al personale a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa italiana, della categoria di equiparazione economica, in base alle tabelle di cui all'allegato 1 al contratto tipo, approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni.

2. Ai fini dei suddetti aumenti periodici, del computo dell'anzianita' necessaria per il collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e successive norme interpretative e modificative, nonche' dell'anzianita' di cui all'art. 7 della citata legge 5 giugno 1951, n. 376, ed ai fini del trattamento di quiescenza, nei confronti del personale di cui al precedente comma sono computati come servizio statale non di ruolo utile ed ininterrotto i servizi ed i periodi di tempo indicati nelle lettere a), b), c) e d) dell'ultimo comma del precedente art. 9.

3. Nei confronti del personale medesimo non si fara' luogo ad alcun recupero per pagamenti eventualmente effettuati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di stipendio, in eccedenza all'ammontare dello stipendio stesso determinato ai sensi dei precedenti commi, ne' si fara' luogo ad alcuna corresponsione di competenze arretrate derivanti dall'applicazione degli stessi commi.

4. Gli impiegati a contratto speciale a tempo indeterminato di cui al primo comma sono collocati, ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e successive norme interpretative e modificative, e sempreche' in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, nei ruoli speciali transitori ed organici di gruppo corrispondente alla categoria del personale a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa italiana alla quale risultavano assimilati, alle date, rispettivamente, del 1 maggio 1948 e del 24 giugno 1951, agli effetti dell'art. 2 del regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816: essi hanno titolo a tale collocamento ancorche' alle date previsto dal combinato disposto dei commi primo, secondo e terzo dell'art. 1 della citata legge 5 giugno 1951, n. 376, non si trovassero in effettivo servizio perche' non ancora riutilizzati.

5. Gli impiegati che siano venuti a trovarsi nelle condizioni di cui all'ultima parte del precedente comma potranno presentare la domanda prevista dall'art. 1, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, entro il 31 agosto 1954, all'Amministrazione presso la quale prestano servizio alla data della domanda stessa, ai fini del collocamento nei rispettivi ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, salve rimanendo le eccezioni stabilite dall'art 9, comma primo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dall'articolo 13, comma terzo, ultima parte, della legge 5 giugno 1951, n. 376.

6. Le singole Amministrazioni competenti provvederanno d'ufficio, ove occorra, a nuova valutazione delle posizioni degli impiegati gia' inquadrati nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, per il loro adeguamento, a tutti gli effetti, alle disposizioni del presente articolo.

7. In caso di mancato collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, gli impiegati di cui al presente articolo, a cura delle Amministrazioni presso le quali prestano servizio, sono inquadrati, subordinatamente al possesso del prescritto titolo di studio ed in relazione alle mansioni esplicate, nelle categorie del personale statale non di ruolo stabilite nella, tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, con lo stato giuridico ed economico previsto dal citato regio decreto-legge e successive modificazioni, corrispondenti alle categorie del personale a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa italiana alle quali risultino assimilati ai sensi del quinto comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816. Ad essi e' conservato, a titolo di assegno ad personam, riassorbibile nei successivi aumenti della retribuzione, la eventuale differenza tra la retribuzione stabilita per la categoria di impiego nella quale avviene l'inquadramento, dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, tenuto conto dell'anzianita' di servizio posseduta e calcolata ai sensi del precedente secondo comma, ed il trattamento di stipendio goduto all'atto dell'inquadramento.1

8. Il personale di cui al comma primo del presente articolo il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, trovandosi nelle condizioni previste dalla citata legge 16 settembre 1940, n. 1450, e dal decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, non risulti utilizzato presso Amministrazioni dello Stato, e' licenziato con diritto ai trattamento economico di cui al precedente art. 9, nella misura, spettante alla data stessa. A tal fine resta escluso il computo del periodo di tempo di cui alla lettera c) del citato art. 9 e nessun assegno e' dovuto per il periodo intercorso tra la data di scadenza del congedo coloniale e la data del licenziamento.

Art. 16

1. Per l'ammissione ai concorsi, anche se gia' banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, per le promozioni al grado 8° di gruppo A, al grado 9° di gruppo B, al grado 11° di gruppo C dei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana non costituisce condizione necessaria l'aver prestato servizio nei territori gia' di sovranita' italiana in Africa.

2. Il programma delle prove di concorso sara' stabilito con decreto Ministeriale.

3. Nei detti concorsi, anche se gia' banditi all'entrata in vigore della presente legge, oltre i vincitori saranno promossi, occorrendo anche in soprannumero, i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a quella prevista dal secondo comma dell'art. 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che abbiano maturato un'anzianita' di ruolo di almeno undici anni.

4. Qualora, in esecuzione delle norme delegate previste dal primo comma dell'art. 18, il trasferimento nei ruoli delle altre amministrazioni dello Stato del personale ammesso a partecipare ai concorsi di cui ai precedenti commi dovesse avvenire prima della conclusione dei concorsi medesimi, il trasferimento stesso sara' effettuato con riserva per quanto riguarda il grado e l'anzianita' di grado.

Art. 17

1. Le vacanze derivanti dalle cessazioni dal servizio previste dal precedente art. 7 nei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, potranno essere utilizzate per promozioni nei gradi non superiori al 5°.

2. Le funzioni del Consiglio di amministrazione saranno esercitate da una Commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta del funzionario preposto alla direzione dell'Ufficio di cui all'art. 6, nonche' di tre funzionari di grado 5° del personale di governo del soppresso Ministero dell'Africa italiana, da designarsi con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Per le materie riguardanti il personale dei singoli corpi tecnici, la Commissione e' integrata con la partecipazione del funzionario di gruppo A piu' elevato in grado del rispettivo corpo.

4. La Commissione di disciplina e' costituita di tre unzionari dei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, di cui uno avente grado non inferiore al 5°, che la presiede, e due scelti tra i funzionari appartenenti al grado 6°.

5. Per le materie riguardanti il personale a contratto tipo di cui al decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, quello a contratto speciale a tempo indeterminato di cui al regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816, e quello degli enti dipendenti dai cessati Governi coloniali, continueranno a funzionare presso l'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana le Commissioni istituite, rispettivamente, con i decreti Ministeriali 15 gennaio 1945, n. 16, e 20 dicembre 1949, n. 10219.

6. Alla Commissione di cui al citato decreto Ministeriale 20 dicembre 1949, n. 10219, sono riconosciuti, con effetto dalla data della sua costituzione, poteri deliberanti.

Art. 18

1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per disciplinare ed attuare il trasferimento dei personale dei ruoli organici dei soppresso Ministero dell'Africa italiana nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a condizioni che garantiscano al personale la conservazione dell'anzianita' di servizio, del grado e della anzianita' di grado acquisita nei ruoli di provenienza, nonche' la piena parificazione al personale dei ruoli delle Amministrazioni di destinazione o corrispondenti e un analogo normale sviluppo di carriera.

2. A tal fine le norme delegate istituiranno transitoriamente presso le singole Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, secondo le rispettive esigenze, dei posti aggiunti ai ruoli ordinari od anche dei separati ruoli aggiunti ai ruoli ordinari, sempre per un numero di posti ragguagliato al numero dei dipendenti appartenenti ai ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa, italiana che verranno ad essere trasferiti al le Amministrazioni stesse; in entrambe tali ipotesi i ruoli comprenderanno un adeguato numero di posti di grado superiore da coprirsi per promozione tra gli appartenenti al ruolo quando se ne verifichino i presupposti, secondo gli ordinamenti vigenti. I posti cosi' istituiti non potranno per alcun motivo essere attribuiti al personale di diversa provenienza.

3. Il Governo e' altresi' delegato ad emanare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per disciplinare la cessazione volontaria dal servizio del personale anche sanitario degli enti dipendenti dai Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia, nonche' del personale gia' in servizio con rapporto stabile d'impiego presso le Camere di commercio della Libia, l'Ufficio eritreo dell'economia, il Comitato dell'economia della Somalia e presso gli Uffici coloniali dell'economia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti utilizzato presso le Amministrazioni dello Stato in applicazione della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e successive modificazioni, e la sistemazione presso pubbliche Amministrazioni del personale che non fruisca di tale facolta'.

4. Tale provvedimento dovra' determinare i criteri per la valutazione, a favore di tali dipendenti, del servizio da loro prestato presso gli enti medesimi, nonche' presso gli uffici dell'Amministrazione dello Stato cui siano stati o siano in qualsiasi forma addetti, considerando in ogni caso come servizio utile ed ininterrotto il servizio ed i periodi di tempo indicati nelle lettere a), b), c) e d) del penultimo comma del precedente art. 9. Le provvidenze da disporsi col decreto stesso per il personale degli Enti dipendenti dai cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia dovranno adeguarsi a quelle gia' adottate o che verranno adottate per i dipendenti da enti pubblici dei territori sui quali, per effetto del trattato di pace, e' cessata la sovranita' dello Stato italiano; quelle, invece, riguardanti il rimanente personale indicato nel precedente comma dovranno adeguarsi alle norme del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, e a quelle del regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639.

5. Con lo stesso provvedimento delegato verranno altresi' emanate le norme idonee a consentire:

  1. a) l'inquadramento del personale sanitario di prima categoria del soppresso Ministero dell'Africa italiana, assunto in base a contratto tipo, che non chieda la rinnovazione del contratto consentita dal l'articolo 13, e del medesimo personale assunto in base a contratto speciale a tempo indeterminato, in ruoli speciali transitori da istituirsi presso le Amministrazioni i cui ordinamenti prevedano posti di sanitari, anche se non in ruoli separati, nonche' l'utilizzazione del personale stesso eventualmente anche con comandi presso enti parastatali o locali, restando per costoro fissato in tre mesi dalla entrata in vigore delle norme delegate il termine previsto dal primo comma dell'art. 7;

  2. b) l'estensione al personale a contratto tipo e a contratto a tempo indeterminato in posizione di comando presso l'Amministrazione ferroviaria da data anteriore al 1 gennaio 1951 delle norme della legge 30 novembre 1952, n. 1844;

  3. c) l'inquadramento nei ruoli transitori del personale non di ruolo dell'Amministrazione dell'Africa italiana comandato presso l'Istituto centrale di statistica ai sensi dell'art. 13 della legge 2 aprile 1951, n. 291. Tale personale, alla fine del comando, sara' destinato a prestare servizio presso altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Art. 19

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale di tutte le categorie in essa considerate che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia o nei territori della Libia o dell'Eritrea.

2. Ferme rimanendo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2359, concernente il personale dello Stato italiano in servizio presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, al personale di cui al precedente comma, che ne abbia diritto, continuano ad applicarsi, fino al passaggio nelle dipendenze di altre Amministrazioni dello Stato, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, all'art. 10 del regio decreto 7 febbraio 1938, n. 281, ed agli articoli 5, 6 e 8 del regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, e successive modificazioni.

3. Il personale attualmente nei territori di cui al primo comma, qualora cessi dal servizio ai sensi dell'art. 7, conservera' il diritto al trattamento economico relativo ai periodo di congedo ordinario maturato e non fruito all'atto del collocamento a riposo.

Art. 20

1. Con separato provvedimento, da presentare al Parlamento per l'approvazione entro quattro mesi dalla presente legge, sara' disposta la devoluzione all'Istituto italiano per l'Africa dell'attivita' e del materiale di interesse scientifico e culturale del soppresso Ministero dell'Africa italiana, compreso il Museo coloniale.

2. Con lo stesso provvedimento verra' disposto il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto suddetto per il suo adeguamento ai compiti che esso dovra' assolvere:

  1. a) nel campo degli studi sull'Africa e per la loro divulgazione in rapporto specialmente al progresso di quel continente ed alla collaborazione italiana a tale opera;

  2. b) ai fini della preparazione culturale e specifica del lavoro italiano in Africa.1

Art. 21

1. I fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1952-53, nonche' quelli esistenti a titolo di residui degli esercizi precedenti, saranno trasferiti provvisoriamente in due capitoli speciali dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio corrente, uno per le disponibilita' di competenza dell'esercizio 1952-53 e l'altro per le disponibilita' dei residui.

2. Il Ministro per il tesoro provvedera' man mano con propri decreti all'assegnazione dei fondi stessi alle Amministrazioni od Enti cui vengono trasferiti i servizi del soppresso Ministero dell'Africa italiana, in relazione all'ammontare accertato delle disponibilita' ed al carico portato dalle rispettive assegnazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 aprile 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI