Modificazioni alle disposizioni della legge 4 marzo 1952, n. 137, sulla Assistenza a favore dei profughi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nel primo comma dell'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono soppresse le parole: "A decorrere dal 1 luglio 1951".
2. Il penultimo comma dell'articolo medesimo e' sostituito dal seguente:
"I sussidi previsti dal presente articolo possono essere concessi non oltre il 30 giugno 1955, fatta eccezione per i casi di effettivo e comprovato bisogno, quando il profugo abbia raggiunto il 65° anno di eta' o sia del tutto inabile a proficuo lavoro e non abbia, nell'una e nell'altre ipotesi, congiunti tenuti per legge al suo mantenimento".
Art. 2
1. Nel primo e nei terzo comma dell'art. 10 della legge predetta, le parole; "non oltre il 30 giugno 1953", sono modificate in: "non oltre il 30 giugno 1955".
2. Nel primo comma dell'art. 11, le parole: "entro il 30 giugno 1952", sono modificate in: "entro il 30 giugno 1955".
Art. 3
1. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano nei riguardi dei cittadini italiani profughi dalla Cirenaica in seguito agli eventi bellici e attualmente residenti in Tripolitania.
2. Ai profughi suddetti, i quali ne facciano domanda entro il 31 dicembre 1954, e' concesso a titolo di liquidazione definitiva delle provvidenze assistenziali, un premio di lire 50.000.
3. In tal caso essi non potranno beneficiare, qualora rimpatrino, delle provvidenze previste dagli articoli 3, 4 e 9 della legge 4 marzo 1952, n. 137, salva la corresponsione, per la durata improrogabile di mesi sei dalla data del rimpatrio, del sussidio giornaliero di lire 125 per il capo famiglia e di lire 100 per ciascun componente a carico, oltre alla maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997.
Art. 4
1. Alle spese occorrenti per l'applicazione della presente legge sara' fatto fronte con gli stanziamenti iscritti ai capitoli nn. 137 e 141 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1953-54 e capitoli corrispondenti per l'esercizio 1954-55.
2. La presente legge entra in vigore il gorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 luglio 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO