Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali degli anni 1953 e 1954
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per l'anno 1953, a favore dei Comuni e delle Province che non riescono a conseguire il pareggio economico del proprio bilancio, nonostante l'applicazione dei mezzi previsti dagli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, possono essere concessi contributi in capitale da parte dello Stato per un ammontare complessivo di quattro miliardi di lire e possono essere utilizzate le eventuali rimanenze sui fondi assegnati con le leggi 7 dicembre 1951, n. 1513, 24 giugno 1952, n. 663, 27 marzo 1953, n. 177.
2. In favore dei predetti Enti puo' essere autorizzata l'assunzione di mutui per far fronte al disavanzo economico non coperto dal contributo statale.
3. I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione dei bilanci degli Enti interessati, con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.
4. Ai mutui di cui al secondo comma sono applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.
Art. 2
1. I Comuni e le Province per essere ammessi a beneficiare del contributo devono aver applicato, per l'anno 1953, supercontribuzioni alle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni, in misura non inferiore al 250 per cento, ed alle addizionali sui redditi agrari, in misura non inferiore al 150 per cento; e deve inoltre sussistere la condizione che le entrate effettive del bilancio del Comune o della Provincia, compreso il gettito delle supercontribuzioni anzidette, non raggiungano l'80 per cento delle spese obbligatorie.
2. Per i Comuni montani e delle piccole isole, la misura della supercontribuzione alla sovrimposta sul reddito dominicale dovra' essere non inferiore al 150 per cento.
Art. 3
1. Non possono beneficiare del contributo statale previsto dall'art. 1 della presente legge i Comuni e le Province delle Regioni a statuto speciale nonche' i Comuni e le Province che fruiscono di particolari provvidenze recate da leggi speciali e cioe':
a) le Amministrazioni comunali e provinciali delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno del 1951 e dell'autunno del 1953 ammesse ai benefici previsti dalle leggi 23 maggio 1952, n. 633, e 27 dicembre 1953, n. 938;
b) i Comuni ammessi ai benefici delle leggi 28 febbraio 1953, n. 103, 9 aprile 1953, n. 297, e 11 giugno 1954, n. 354.
2. I Comuni e le Province che non sono ammessi a beneficiare del contributo statale e che non riescono a pareggiare il bilancio dell'anno 1953, possono essere autorizzati con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, a provvedere al ripiano del disavanzo economico mediante l'assunzione di mutui ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.
3. Per i Comuni e le Province delle Regioni a statuto speciale Rimangono in vigore, ai fini dei pareggio economico dei rispettivi bilanci degli anni 1953 e 1954, le disposizioni dell'art. 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288.
Art. 4
1. E' in facolta' dei Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro di disporre, in qualsiasi tempo, accertamenti ispettivi presso gli Enti deficitari, ivi compresi i Comuni e le Province che ricevono contributi dallo Stato in virtu' di leggi speciali, per determinare le cause della situazione finanziaria degli Enti stessi e per seguirne la gestione.
2. La concessione del contributo in capitale e dei mutui per l'anno 1953 puo' essere subordinata all'adozione, da parte degli Enti, di provvedimenti ritenuti necessari per rimuovere o attenuare il disavanzo, anche agli effetti degli anni successivi.
Art. 5
1. Alla spesa di quattro miliardi di lire prevista dall'art. 1 della presente legge si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1953-54.
Art. 6
1. I Comuni e le Province che, nonostante l'applicazione dei mezzi previsti dagli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, non conseguono il pareggio economico del proprio bilancio per l'anno 1954, possono essere autorizzati con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, a provvedere al ripiano del disavanzo mediante l'assunzione di mutui ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.
Art. 7
1. Per gli anni 1954 e 1955, qualora le quote di partecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata spettanti ai Comuni a norma dell'art. 1 della legge 2 luglio 1952, n. 703, risultino inferiori alle somme attribuite con l'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, per nove decimi dell'imposta riscossa nell'anno 1951 sul bestiame bovino, ovino, suino ed equino e sui vini, mosti ed uva da vino, saranno integrati a carico del bilancio dello Stato in misura non superiore al 60 per cento delle differenze per il primo anno ed al 30 per cento per il secondo anno ed entro il limite della rimanenza dei fondi stanziati per la integrazione temporanea, per l'anno 1953, prevista dall'art. 2 della citata legge 2 luglio 1952, n. 703.
Art. 8
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a S. Vincent, addi' 9 agosto 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI - GAVA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO