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Concessione di una anticipazione di lire 800 milioni alla Cassa nazionale per la previdenza marinara

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. In attesa che sia stabilito l'effettivo ammontare degli oneri posti a carico dello Stato per il riconoscimento, a norma delle vigenti disposizioni ai fini previdenziali, dei periodi di servizio militare compiuti dai marittimi mercantili e non coperti da contribuzioni, e' concesso da parte dello Stato, salvo conguaglio, un anticipo a favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara di lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1953-54.

Art. 2

1. All'onere di lire 800 milioni, derivante dalla concessione dell'anticipo di cui all'art. 1, si fara' fronte mediante riduzione della somma disponibile sullo stanziamento del capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1953-54, per effetto della legge 2 aprile 1953, n. 212, che proroga le disposizioni della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 novembre 1954
EINAUDI
SCELBA - TAMBRONI GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO