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Elevazione dei limiti di spesa previsti dall'art. 20 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 245

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. La maggiore spesa di lire 200 milioni conseguente all'applicazione del precedente art. 1, sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, e verra' ripartita in quattro esercizi finanziari dal 1953-54 al 1956-57 in ragione di lire 50 milioni, per ciascuno dei citati esercizi.

2. Alla quota di onere a carico dell'esercizio 1953-54 si fara' fronte mediante riduzione della somma disponibile sullo stanziamento del capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio suddetto, per effetto della legge 2 aprile 1953, n. 212, che proroga le disposizioni della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.

3. All'onere a carico dell'esercizio 1954-55 si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo numero 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto, concernente il fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso (fondo globale).

4. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 1955
EINAUDI
SCELBA - TAMBRONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO