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Provvidenze per le aziende agricole della provincia di Salerno danneggiate dall'alluvione del 26 ottobre 1954

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le provvidenze previste dall'art. 2 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, modificato dall'art. 2 della legge 23 maggio 1952, n. 581, e dall'art. 10 dalla legge 27 dicembre 1953, n. 938, sono estese in favore delle aziende agricole della provincia di Salerno danneggiate dall'alluvione del 26 ottobre 1954, con le modalita' indicate nelle stesse leggi e con le seguenti modificazioni: nel primo comma di detto articolo, alla lettera e), dopo le parole: "alla ricostituzione" sono aggiunte le altre: "del patrimonio zootecnico nonche'"; alla lettera f) le parole: "degli oliveti e degli agrumeti" sono sostituite dalle altre: "delle colture preminenti della zona"; al quinto comma dello stesso articolo e' aggiunto il seguente periodo: "Detto indennizzo sara' corrisposto anche ai piccoli proprietari non coltivatori diretti i quali si trovino nelle condizioni di cui sopra e che dimostrino di non possedere altri redditi all'infuori di quello fornito dal terreno andato perduto o dalle piantagioni danneggiate o distrutte".

Art. 2

1. A parziale modifica dell'art. 12 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, integrato ai sensi dell'art. 13 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, il termine per la presentazione delle domande all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per fruire delle provvidenze contemplate nel precedente art. 1, e' stabilito in giorni novanta dalla data di pubblicazione della presente legge.

2. Le domande relative ai danni causati alle proprieta' boschive dovranno essere presentate, entro i medesimi termini, all'Ispettorato ripartimentale delle foreste che provvedera' all'accertamento del danno ed inoltrera', quindi, le domande medesime, debitamente istruite, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per i successivi provvedimenti di competenza.

Art. 3

1. Nella liquidazione dei contributi di cui al precedente art. 1, va tenuto conto delle somme eventualmente liquidate o anticipate per gli stessi danni, in applicazione della legge 22 novembre 1954, n. 1115, riguardante provvidenze urgenti per le popolazioni colpite dalle alluvioni del Salernitano del 26 ottobre 1954.

Art. 4

1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge e' autorizzata la spesa di lire un miliardo, che sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ragione di lire 500 milioni, in ciascuno degli esercizi 1954-55 e 1955-56.

Art. 5

1. La parte della somma autorizzata col precedente articolo che non sara' impiegata nella concessione delle sopra accennate provvidenze, potra' essere utilizzata per opere di trasformazione fondiaria nei terreni che saranno assegnati ai manuali coltivatori danneggiati dal nubifragio del Salernitano.

Art. 6

1. All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si provvede con una corrispondente aliquota del maggior gettito derivante dalla addizionale sulle imposte indirette, disposta con il decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1025.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 marzo 1955
EINAUDI
SARAGAT - MEDICI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO