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Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dalla lettera b) dell'art. 4 della legge 2 aprile 1953, n. 212, per favorire la costruzione di navi da pesca

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubbica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La somma di lire un miliardo da destinarsi, ai termini dell'art. 4, lettera b), della legge 2 aprile 1953: n. 212, allo sviluppo ed alla rinnovazione del naviglio peschereccio e della relativa attrezzatura con i benefici previsti dalla legge 8 marzo 1949, n. 75, e successive modificazioni, e' elevata a lire 2200 milioni. La spesa di lire 4400 milioni, autorizzata dall'art. 10 della legge 2 aprile 1953, n. 212, per l'esercizio 1954-55, e' elevata a lire 5100 milioni e, in corrispondenza la seesa di lire 4 miliardi autorizzata dall'art. 70 della legge 25 Iuglio 1952, n. 949, per lo stesso esercizio, e' ridotta a lire 3300 milioni.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 giugno 1958
GRONCHI
SCELBA - TAMBRONI GAVA - VANONI
Visto, il Guardasigilli MORO