Istituzione del Magistrato per il Po e modifiche all'ordinamento del Magistrato alle acque e alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Magistrato per il Po, con sede in Parma:
1) studia e predispone il piano generale per la sistemazione idraulica del Po, compreso il suo delta, e dei suoi affluenti;
2) assume tutti i compiti spettanti al cessato circolo di ispezione per il Po, nonche' quelli spettanti al Magistrato alle acque di Venezia, al Provveditorato alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige ed agli altri Provveditorati alle opere pubbliche aventi competenza nelle Regioni lungo il corso del Po e dei suoi affluenti per le opere idrauliche, classificate e non classificate, per le opere di bonifica idraulica ed irrigui, per le opere di sistemazione dei bacini montani, per quelle relative alla navigazione interna in tutto il bacino imbrifero del Po, compreso il suo della, nonche' per ogni altra opera che comunque possa interessare il regime idraulico del Po, del suo delta e dei suoi affluenti ;
3) dirige il servizio di piena del Po e di tutti i corsi di acque che interessano il suo bacino imbrifero;
4) promuove e coordina l'attivita' di tutti gli organi dello Stato e di ogni altro ente pubblico nel settore delle opere indicate al precedente n. 2.
Art. 2
1. Il Magistrato del Po e' presieduto da un presidente scelto fra gli ispettori generali del Genio civile e nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri.
2. Il presidente del Magistrato per il Po e' parificato ai presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
3. A tale effetto e' istituito un apposito posto nell'organico del Ministero dei lavori pubblici.
4. Per la esecuzione dei compiti di cui all'art. 1, il Magistrato per il Po potra' convocare presso di se' anche periodicamente i provveditori regionali di Torino, Genova, Milano e Bologna, nonche' il presidente del Magistrato alle acque di Venezia.
Art. 3
1. Presso il Magistrato per il Po funziona un Comitato tecnico amministrativo, presieduto dal presidente del Magistrato e del quale fanno parte:
a) due ispettori generali - uno della Direzione generale della bonifica e della colonizzazione e l'altro della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - designati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste;2
b) il vicepresidente del Magistrato per il Po, il capo dell'Ufficio tecnico, nonche' i funzionari amministrativi e tecnici in servizio presso il Magistrato stesso, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata;
c) il presidente del Magistrato alle acque ed i provveditori alle opere pubbliche di Torino, Genova, Milano e Bologna, ovvero il capo del servizio tecnico dei detti organi decentrati, qualora vi sia delegato dai capi degli organi stessi;
d) un consigliere di Stato e un avvocato dello Stato scelti fra quelli che fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
e) due rappresentanti del Ministero della difesa con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o equiparata;
f) il capo dell'Ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po;
g) l'ingegnere capo dell'Ufficio speciale del Genio civile per il Servizio idrografico del Po;
h) il capo della Sezione autonoma del Genio civile per il Servizio dragaggio e segnalazioni per il Po.
2. Ai componenti del Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po si applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con modificazioni con la legge 3 febbraio 1951, n. 164.
3. Le norme relative al funzionamento ed alla segreteria dei Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle opere pubbliche sono estese al Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po ed alla sua segreteria.
Art. 4
1. I piani per la sistemazione idraulica del bacino imbrifero del Po, compreso il suo delta, devono essere approvati dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici in assemblea generale.
2. I piani possono essere formati anche per stralci aventi pero' sempre carattere di organicita'.
Art. 5
1. In attuazione del piano generale indicato nell'art. 1 il Magistrato per il Po forma i programmi annuali delle opere da eseguire a totale o parziale carico dello Stato graduandole secondo l'ordine di priorita' da dare alla loro esecuzione.
2. I programmi annuali sono sottoposti alla approvazione del Ministro per i lavori pubblici che provvede d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
3. Il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto e sentito l'organo consultivo competente, approva, in attuazione dei programmi preveduti dal comma precedente, i progetti per lavori, forniture o prestazioni fino all'importo di lire 50 milioni e provvede, ove occorra, all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori. Quando l'importo dei lavori superi i 100 milioni ed all'esecuzione si intenda, provvedere in economia, mediante appalto a trattativa privata ovvero con il sistema della concessione, l'approvazione deve essere preceduta da autorizzazione ministeriale.3
4. Il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, e sentito l'organo consultivo competente, adotta, altresi', nell'ambito della propria competenza per materia, i provvedimenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534. Nei casi di cui al n. 3 il limite d'importo e' elevato a lire 50 milioni.3
5. Ai decreti del presidente del Magistrato per il Po si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534.
Art. 6
1. Il Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po e' competente a pronunciarsi per le materie attribuite al Magistrato stesso, negli stessi casi, con gli stessi limiti e con la stessa efficacia preveduti dallo articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.
2. Tuttavia nei casi di cui al n. 1) del citato articolo 17, il limite superiore della competenza per valore e' elevato a lire 500 milioni.
Art. 7
1. All'approvazione dei progetti esecutivi delle opere comprese nei programmi, all'impegno della spesa, all'appalto ed alla gestione amministrativa, tecnica ed economica delle opere nonche' alla liquidazione ed al pagamento delle spese provvedono i Provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti per territorio, anche in deroga a qualsiasi contraria disposizione vigente.
2. Qualora l'opera si estenda al territorio di due o piu' Provveditorati, il presidente del Magistrato designa il Provveditorato che provvede all'incombenza di cui al comma precedente.
Art. 8
1. Qualora, entro l'esercizio finanziario, il Magistrato per il Po ed i Provveditorati alle opere pubbliche non abbiano proceduto all'assunzione di impegni definitivi di spesa per la totalita' dei fondi inscritti nei capitoli di bilancio affidati alla loro gestione, i fondi non impegnati sono portati in aumento alla disponibilita' dei corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo.
Art. 9
1. Nei territori compresi nell'ambito del bacino imbrifero del Po, il Magistrato per il Po deve essere sentito sull'ammissibilita' delle domande di concessione di derivazione di acqua prima della loro istruttoria nonche' sui risultati dell'istruttoria stessa.
2. Per i territori ricadenti anche nella circoscrizione del Magistrato alle acque per le province venete e di Mantova, e' richiesto il solo parere del Magistrato per il Po.
Art. 10
1. Per il trasferimento degli ingegneri del Corpo del Genio civile di grado inferiore a quello di ingegnere capo, destinati a prestare servizio presso il Magistrato alle acque e presso il Magistrato per il Po nonche' del personale tecnico del Genio civile e del personale idraulico addetto al servizio idrografico ed idraulico presso gli uffici del Genio civile compresi nella giurisdizione del Magistrato alle acque di Venezia o in quella dei Provveditorati alle opere pubbliche di Torino, Genova, Milano e Bologna, deve essere sentito il parere del presidente del Magistrato per il Po o del presidente del Magistrato alle acque, secondo la rispettiva competenza.
Art. 11
1. Il numero dei consiglieri di Stato e degli esperti chiamati a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici e' elevato, rispettivamente, a tre e a quattordici.