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Trasformazione del Magistrato per il Po in organo dell'amministrazione attiva

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'art. 1 della legge 12 luglio 1956, n. 735, e' sostituito dal seguente:
"Il Magistrato per il Po, con sede in Parma:
1) studia e predispone il piano generale per la sistemazione idraulica del Po, compreso il suo delta, e dei suoi affluenti;
2) assume tutti i compiti spettanti al cessato circolo di ispezione per il Po, nonche' quelli spettanti al Magistrato alle acque di Venezia e ai Provveditorati alle opere pubbliche aventi competenza nelle regioni lungo il corso del Po e dei suoi affluenti, per le opere idrauliche, classificate e non classificate, per le opere di bonifica e di sistemazione dei bacini montani, per quelle relative alla navigazione interna in tutto il bacino imbrifero del Po compreso il suo delta, nonche' per ogni altra opera che, comunque, possa interessare il regime idraulico del Po, del suo delta e dei suoi affluenti;
3) dirige il servizio di piena del Po e di tutti i corsi di acque che interessano il suo bacino imbrifero;
4) promuove e coordina l'attivita' di tutti gli organi dello Stato e di ogni altro ente pubblico nel settore delle opere indicate al precedente n. 2".

Art. 2

1. Il vicepresidente del Magistrato per il Po esercita le attribuzioni che in base alle vigenti disposizioni spettano al viceprovveditore alle opere pubbliche.

2. Le disposizioni dell'art. 303 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto Presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano anche nei confronti del Magistrato per il Po.

Art. 3

1. L'art. 3, primo comma, della legge 12 luglio 1956, n. 735, e' sostituito dal seguente:
"Presso il Magistrato per il Po funziona un Comitato tecnico amministrativo, presieduto dal presidente del Magistrato e del quale fanno parte:
a) due ispettori generali - uno della Direzione generale della bonifica e della colonizzazione e l'altro della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - designati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
b) il vicepresidente del Magistrato per il Po, il capo dell'Ufficio tecnico, nonche' i funzionari amministrativi e tecnici in servizio presso il Magistrato stesso, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata;
c) il presidente del Magistrato alle acque ed i provveditori alle opere pubbliche di Torino, Genova, Milano e Bologna, ovvero il capo del servizio tecnico dei detti organi decentrati, qualora vi sia delegato dai capi degli organi stessi;
d) un consigliere di Stato e un avvocato dello Stato scelti fra quelli che fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
e) due rappresentanti del Ministero della difesa con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o equiparata;
f) il capo dell'Ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po;
g) l'ingegnere capo dell'Ufficio speciale del Genio civile per il Servizio idrografico del Po;
h) il capo della Sezione autonoma del Genio civile per il Servizio dragaggio e segnalazioni per il Po".

Art. 5

1. L'art. 5 della legge 12 luglio 1956, n. 735, e' sostituito dal seguente:
"In attuazione del piano generale indicato nell'art. 1 il Magistrato per il Po forma i programmi annuali delle opere da eseguire a totale o parziale carico dello Stato graduandole secondo l'ordine di priorita' da dare alla loro esecuzione.
I programmi annuali sono sottoposti alla approvazione del Ministro per i lavori pubblici che provvede d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto e sentito l'organo consultivo competente, approva, in attuazione dei programmi di cui al comma precedente, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 300 milioni di lire e provvede, ove occorra, alla approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori. Copia dei relativi atti e' trasmessa, entro quindici giorni, al Ministro. Quando, tuttavia, l'importo dei lavori superi i 100 milioni di lire ed all'esecuzione si intenda provvedere in economia, ovvero mediante appalto a trattativa privata o col sistema della concessione, l'approvazione deve essere preceduta da autorizzazione ministeriale.
Il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, e sentito l'organo consultivo competente, adotta, altresi', nell'ambito della propria competenza per materia, i provvedimenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534. Nei casi di cui al n. 3 il limite d'importo e' elevato a lire 50 milioni.
Ai decreti del presidente del Magistrato per il Po si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534".

Art. 8

1. L'art. 6 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, e' sostituito dal seguente:
"I poteri e le facolta' spettanti al Ministro per i lavori pubblici per i servizi di pronto soccorso in caso di calamita' naturali in base al regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1928, n. 833, sono demandati al presidente del Magistrato per il Po per quanto riguarda il corso del Po e dei suoi affluenti ed ai Provveditorati alle opere pubbliche negli altri casi, sempre che il Ministro per i lavori pubblici non ritenga di assumere direttamente o di delegare ad un Sottosegretario di Stato o ad un funzionario la direzione dei servizi di soccorso, ai sensi dell'art. 12 del decreto stesso.
Il presidente del Magistrato per il Po, ed i provveditori alle opere pubbliche provvedono in base alle norme del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ed entro i limiti delle somme ad essi assegnati dal Ministro per i lavori pubblici ai sensi della legge 23 febbraio 1952, n. 100, ai lavori dipendenti da necessita' di pubblico interesse determinati da eventi calamitosi".

Art. 9

1. Per quanto concerne le materie attribuite dalla presente legge alla competenza del Magistrato per il Po, gli Uffici del Genio civile dipendono dal Magistrato stesso.

Art. 10

1. L'art. 8 della legge 12 luglio 1956, n. 735, e' sostituito dal seguente:
"Qualora, entro l'esercizio finanziario, il Magistrato per il Po ed i Provveditorati alle opere pubbliche non abbiano proceduto all'assunzione di impegni definitivi di spesa per la totalita' dei fondi inscritti nei capitoli di bilancio affidati alla loro gestione, i fondi non impegnati sono portati in aumento alla disponibilita' dei corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo".

Art. 11

1. Nei casi previsti dall'art. 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per i lavori da appaltare a trattativa privata a cura del Magistrato per il Po e degli altri organi decentrati della Amministrazione dei lavori pubblici si sente esclusivamente il parere dell'ingegnere capo del Genio civile, quando l'importo dei lavori non superi le lire 30 milioni.

2. Gli organi centrali e decentrati del Ministero dei lavori pubblici possono, in caso di urgenza, disporre l'esecuzione di lavori in economia anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 66 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni. Per tali lavori, quando il loro importo non superi le lire 30 milioni si sente esclusivamente il parere dell'ingegnere capo del Genio civile.