Modifiche alle disposizioni del testo unico sull'opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni e' concessa una 13ª mensilita' del trattamento complessivo loro spettante al 16 dicembre di ogni anno, da corrispondersi nella seconda quindicina del mese di dicembre.
2. Per i titolari, ai quali l'assegno vitalizio non sia spettato per l'intero anno, la 13ª mensilita' compete in ragione di un dodicesimo, per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, del trattamento mensile dovuto al 16 dicembre oppure alla data di cessazione dell'assegno, se anteriore, e va corrisposta, rispettivamente nella seconda quindicina di dicembre oppure alla cessazione dell'assegno.
3. La 13ª mensilita' e' soggetta alle stesse ritenute che si applicano sull'assegno vitalizio.
Art. 2
1. Ai fini del godimento delle prestazioni dell'Opera di previdenza, sono equiparati, ai figli legittimi, i legittimati, gli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e gli esposti regolarmente affidati, purche' la legittimazione, l'adozione, l'affiliazione, il riconoscimento, la dichiarazione giudiziale o l'affidamento siano di data anteriore alla cessazione dal servizio.
Art. 3
1. L'indennita' di buonuscita prevista dall'articolo 48 del testo unico delle disposizioni sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni, e' dovuta anche agli iscritti all'Opera di previdenza da almeno sei anni che siano cessati dal servizio con diritto alla pensione privilegiata ordinaria.
Art. 4
1. Ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, sono esclusi i periodi trascorsi nelle posizioni che comportano la perdita totale degli assegni di attivita'.
2. I periodi trascorsi in posizioni che comportano la riduzione degli assegni di attivita', esclusi quelli di aspettativa per infermita', vengono, agli effetti della liquidazione dell'indennita', computati per meta'.
3. Gli articoli 50 e 51 del citato testo unico sono abrogati.
Art. 5
1. L'articolo 52 del citato testo unico e' sostituito dal seguente:
"Nel caso in cui l'iscritto all'Opera di previdenza da almeno sei anni muoia prima del collocamento a riposo, dopo aver maturato il periodo minimo per il diritto alla normale pensione, oppure muoia per causa di servizio ordinario, l'indennita' di buonuscita, e' corrisposta al coniuge superstite avente diritto a pensione indiretta.
In mancanza del coniuge o se questi non ne abbia diritto, l'indennita' spetta alla prole minore ed alle figlie nubili maggiorenni, nonche' ai figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro".23
Art. 6
1. L'articolo 53 del citato testo unico e' sostituito dal seguente:
"Gli ufficiali in servizio permanente, iscritti da almeno sei anni all'Opera di previdenza, che siano collocati in posizione ausiliaria o nella riserva, acquistano il diritto alla liquidazione dell'indennita' di buonuscita all'atto del collocamento in detta posizione, a condizione che essi abbiano conseguito il diritto a pensione ordinaria".
Art. 7
1. Il godimento degli assegni vitalizi non puo' avere decorrenza anteriore a due anni dalla data di presentazione della domanda.
2. Le rate di assegno, non richieste entro due anni dalla scadenza, si prescrivono.
3. L'articolo 30 del citato testo unico e' abrogato.
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1965, N.759.
Art. 9
1. Ai fini dell'assistenza, scolastica e climatica, sono equiparati agli orfani, i figli degli iscritti capi famiglia, dispensati dal servizio senza diritto a pensione, per infermita' che comporti assoluta e permanente inabilita' a proficuo lavoro, sempreche' nati da matrimonio contratto in data anteriore alla cessazione dal servizio.
Art. 10
1. La presente legge ha effetto dal 1º gennaio 1955.
2. Restano fermi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge in base alle norme del testo unico sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato ed alle successive norme modificative ed integrative.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Roma, addi' 27 novembre 1956
GRONCHI
SEGNI - VIGORELLI - MEDICI
- MORO
Visto, il Guardasigilli: MORO