Conglobamento delle retribuzioni dei fattorini telegrafici, procaccia, scortapieghi, scambisti e guardapprodi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La retribuzione dei fattorini telegrafici, compresi i provvisori, alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, stabilita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, e' elevata, a decorrere dal 1 luglio 1955, a lire 32,50 lorde per ognuno dei primi 900 oggetti recapitati in un mese ed a lire 7,50 lorde per ciascuno dei successivi.
Art. 2
1. La retribuzione mensile lorda dei procaccia, scortapieghi e scambisti, vincolati da obbligazione personale, e dei guardapprodi di cui al decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, e successive modificazioni, e' elevata, dal 1 luglio 1955, ad un importo tale che, dopo l'applicazione delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali, risulti pari all'ammontare mensile netto del trattamento loro spettante al 30 giugno 1955 a titolo di retribuzione e assegni personali, di indennita' carovita (escluse le quote complementari), di assegno integrativo di cui all'articolo 9 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e di assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 396.
2. La retribuzione mensile lorda di cui al precedente comma e' arrotondata a lire 500 per eccesso.
Art. 3
1. Nei confronti del personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono soppressi a decorrere dal 1 luglio 1955:
a) l'indennita' di carovita, escluse le quote complementari, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni;
b) gli assegni personali in godimento alla data del 30 giugno 1955;
c) l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 396.
2. Nei confronti del personale indicate al precedente articolo 2 e' altresi' soppresso a decorrere dal 1 luglio 1955 l'assegno integrativo di cui all'articolo 9 della legge 8 aprile 1952, n. 212.
Art. 4
1. Nel caso di cumulo del servizio di procaccia con quelli di ricevitore o portalettere, per una prestazione complessiva superiore a sei ore giornaliere, ai fini previsti dal precedente articolo 2 l'indennita' di carovita spettante al procaccia al 30 giugno 1955 va computata limitatamente ai sottoindicati importi per ciascuna delle seguenti posizioni:
1) a lire 8.347 se il servizio di ricevitore o portalettere e di 2 ore giornaliere;
2) a lire 6.260 se il servizio di ricevitore o portalettere e' di 3 ore giornaliere;
3) a lire 4.173 se il servizio di ricevitore o portalettere e' di 4 ore giornaliere;
4) a lire 2.087 se il servizio di ricevitore o portalettere e' di 5 ore giornaliere.
2. Nel predetto cumulo di servizi la prestazione di ricevitore o portalettere e', in ogni caso, da considerare preminente.
Art. 5
1. Al personale indicato negli articoli 1 e 2 sono corrisposte, a decorrere dal 1 luglio 1955, le quote di aggiunta di famiglia, con l'applicazione delle norme di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7.
2. La misura intera di dette quote spetta per i servizi che richiedano almeno sei ore di lavoro giornaliere.
3. Per i servizi che richiedano una prestazione inferiore alle sei ore giornaliere l'aggiunta di famiglia e' ridotta a tanti sesti dell'intera quota quante sono le ore di lavoro.
Art. 6
1. Il limite massimo di spesa per la stipulazione delle obbligazioni personali di cui all'articolo 17 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, e successive modificazioni, e' elevato dal 1 luglio 1955, a lire 700.000 annue.
Art. 7
1. La retribuzione dei fattorini telegrafici, compresi i provvisori, stabilita dal precedente articolo 1, e' elevata, a decorrere dal 1 luglio 1956, a lire 35 lorde per ognuno dei primi 900 oggetti recapitati in un mese ed a lire 9 lorde per ciascuno dei successivi.
2. Dalla stessa data e' soppresso l'assegno perequativo di cui alla legge 11 aprile 1950, n. 130.
Art. 8
1. A decorrere dal 1 luglio 1956, la retribuzione mensile lorda del personale di cui al precedente articolo 2 e' aumentata, rispetto a quella goduta al 30 giugno 1956; dell'importo dell'assegno perequativo fruito ai sensi della legge 11 aprile 1950, n. 130, e successive modificazioni, alla predetta data del 30 giugno 1956.
2. La retribuzione mensile lorda risultante dall'applicazione del precedente comma e' arrotondata a lire 500 per eccesso.
3. Dalla stessa data del 1 luglio 1956, l'assegno perequativo di cui sopra e' soppresso.
Art. 9
1. Per il periodo dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956 sono estese ai personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni.
2. A decorrere dal 1 luglio 1956, sono estese allo stesso personale, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
Art. 10
1. La tredicesima mensilita', spettante al personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 466, e' commisurata ad una mensilita' della retribuzione derivante dall'applicazione della presente legge, con esclusione di qualsiasi altro assegno.
Art. 11
1. Fermo il disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1956-57 si provvedera' a carico del capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per tale esercizio.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attribuzione di fondi a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - BRASCHI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO