Norme per la esecuzione dei lavori di costruzione della nuova sede del Ministero della marina mercantile
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato, nel limite di spesa di lire 475.000.000, a provvedere alla costruzione in Roma, della nuova sede del Ministero della marina mercantile.
Art. 2
1. La somma di lire 475.000.000 sara' stanziata in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 275 milioni nell'esercizio 1953-54 e di lire 200 milioni nell'esercizio 1955-56.
2. Le somme non impegnate negli esercizi predetti sono utilizzabili negli esercizi successivi.
Art. 3
1. Alla copertura dell'onere di lire 275 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1953-54 si fa fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con pari riduzione delle somme disponibili sullo stanziamento di cui al capitolo 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio medesimo, per effetto della legge 2 aprile 1953, n. 212, che proroga le disposizioni della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.
2. Alla copertura della spesa per l'esercizio 1955-56 si provvede con riduzione dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo riguardante provvedimenti in corso.
Art. 4
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - ROMITA - MEDICI - CASSIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO