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Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

Testo vigente

Art. 11

1. Il titolare del permesso puo' rinunciare anche a parte dell'area di ricerca, ma ciascuna rinuncia puo' comprendere solo superfici continue non inferiori ai cento ettari, adiacenti almeno ad uno dei lati del permesso che intende mantenere. L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'art. 6.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1967, N. 613.

Art. 12

1. Alla scadenza del primo periodo del permesso l'area della ricerca e' ridotta del 25 per cento e, alla scadenza della prima proroga, di un altro 25 per cento dell'area inizialmente concessa.

2. La riduzione e' fatta sulle aree continue ed adiacenti almeno ad uno dei lati dell'area oggetto del permesso indicate dal titolare, computando quelle che hanno formato oggetto di sua rinuncia ma non quelle ottenute in concessione.

3. L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'art. 6.

4. Non si fa luogo a riduzione quando l'area da rilasciare sia inferiore a 3000 ettari.

Capo III. Della coltivazione

Art. 14

1. L'area della concessione deve essere continua, delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o a un multiplo di esso, salvo per il lato che eventualmente coincida con la frontiera dello Stato o con la linea costiera o con il perimetro delle zone delimitate nella Tabella A e annessa cartina allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro dei permessi di ricerca o delle concessioni di coltivazione gia' accordati.

2. I vertici dell'area di concessione sono espressi in gradi e minuti primi.

3. Nell'ambito dello stesso permesso possono essere accordate piu' concessioni di coltivazione.

Art. 18

1. La durata della concessione e' di trenta anni.

2. Decorsi due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito interamente il programma di coltivazione e se ha adempiuto a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione.

3. La proroga e' disposta alle stesse condizioni della concessione originaria con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.

Art. 19

1. Con l'atto di concessione possono essere imposti obblighi particolari per la coltivazione di idrocarburi gassosi al fine di non pregiudicare la coltivazione, anche futura, di idrocarburi liquidi.

Art. 20

1. Il concessionario deve:

  1. 1) effettuare in ogni tempo la coltivazione secondo le regole della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento, attuando uno sviluppo organico dei lavori, senza ingiustificate soste;

  2. 2) riferire all'autorita' mineraria, nei termini e con le modalita' indicate nella concessione, sull'andamento dei lavori in corso, sui risultati ottenuti e sulle ulteriori ricerche svolte entro il perimetro della concessione;

  3. 3) comunicare all'autorita' mineraria le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che essa richiede;

  4. 4) conservare, con le modalita' indicate nella concessione, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori di ulteriori ricerche e i campioni dei minerali rinvenuti;

  5. 5) consegnare all'autorita' mineraria i campioni che essa richiede;

  6. 6) osservare oltre che le disposizioni delle leggi e dei regolamenti minerari quelle previste nel decreto di concessione e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorita' mineraria al fine di quanto prescritto al precedente n. 1).

Art. 21

1. Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione, un canone di lire quaranta per ogni ettaro di superficie compresa nell'area della concessione medesima.

2. In caso di decadenza o rinuncia totale o parziale e' comunque dovuto il canone per l'anno in corso.

Art. 22

1. Il titolare di ciascuna concessione e' tenuto a corrispondere allo Stato un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 9 per cento della quantita' di idrocarburi liquidi e gassosi estratti.

2. L'aliquota non e' dovuta per le produzioni che siano andate disperse, bruciate, impiegate negli usi di cantiere o in operazioni di campo oppure reimmesse nel giacimento.

3. Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per le finanze, puo' essere stabilito, con preavviso di sei mesi, che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso calcolato a bocca di pozzo e determinato con le modalita' di cui al disciplinare tipo.

Art. 24

1. L'aliquota in natura stabilita dall'art. 22, quando e' corrisposta per la concessione di coltivazione relative a giacimenti siti nei territori indicati nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e', per una terza parte, devoluta alla regione in cui si effettuano le coltivazioni, per essere destinata allo sviluppo delle sue attivita' economiche ed al suo incremento industriale.

2. A tale scopo lo Stato versa annualmente l'importo corrispondente al valore della terza parte di detta, aliquota alla Cassa per il Mezzogiorno, che ne cura l'utilizzazione a favore della regione interessata, mediante interventi aggiuntivi a quelli ordinari di sua competenza nel settore dell'industrializzazione.

3. Le somme eventualmente non utilizzate a tale scopo sono dalla Cassa destinate, sempre in favore della regione interessata, alla esecuzione delle opere straordinarie indicate nell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato dall'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 949, mediante interventi aggiuntivi a quelli ordinari di sua competenza in detto settore.

Art. 25

1. Con decreto del Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sara' imposta ai concessionari l'adozione di un bilancio tipo, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 35.

2. Con disciplinare tipo, da approvare con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sono fissate le particolari condizioni e le modalita' di esecuzione dei permessi di prospezione e di ricerca e delle concessioni in applicazione della presente legge.

3. Il disciplinare tipo sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

4. Fino a quando non sara' stato approvato il disciplinare tipo previsto nei commi precedenti continuera' a essere applicato il disciplinare tipo approvato con decreto ministeriale 19 gennaio 1959, il quale, in ogni caso, regolera', fino alle rispettive scadenze, le attivita' di coltivazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26

1. Qualora dall'esercizio della concessione, nonostante l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dal decreto, derivi pregiudizio al giacimento, il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, puo' imporre particolari prescrizioni per la tutela di esso.

Art. 27

1. Il concessionario puo' chiedere l'ampliamento della concessione nell'ambito del permesso ancora vigente, oppure rinunciare a parte della superficie compresa nel perimetro della concessione stessa.

2. L'area ampliata ovvero ridotta ai sensi del comma precedente deve avere i requisiti di cui all'articolo 14.

Art. 28

1. La gestione degli idrocarburi liquidi e gassosi, corrisposti allo Stato ai sensi del precedente art. 22, e' affidata all'Ente nazionale idrocarburi ed e' regolata da apposita convenzione stipulata fra i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio e l'Ente stesso.

Capo IV. Delle aree riservate allo Stato e delle aggiudicazioni mediante pubblici incanti