Nuove concessioni di importazione e di esportazione temporanee (14° provvedimento)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:
2. Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 2
1. Le seguenti merci sono ammesse alla importazione temporanea per lo
scopo e limitatamente al periodo di validita' controindicati:
2. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Art. 3
1. Le concessioni permanenti di importazione temporanea delle seguenti merci, previste ai contro-segnati provvedimenti di legge, sono modificate come appresso:
a) Ferro-leghe al tungsteno, al molibdeno, al vanadio, al manganese, al fosforo, al cromo, al titanio (art. 1 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1290, convertito in legge con la legge 18 gennaio 1932, n. 93, e art. 3 della legge 19 marzo 1952, n. 189), per la fabbricazione di acciai speciali.
Quantita' minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 100.
Termine massimo per la riesportazione: 1 anno.b) Miele greggio (art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 206), per essere depurato e confezionato in recipienti o impiegato nella fabbricazione di caramelle e torroni.
Quantita' minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 100.
Termine massimo per la riesportazione: 1 anno.c) Piombo in pani e in rottami (art. 1 del regio decreto-legge 11 maggio 1924, n. 809, lettera b, e articolo 3 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1438, convertito in legge con la legge 19 gennaio 1939, n. 261), per la fabbricazione di minio, litargirio, carbonato di piombo (biacca), giallo di cromo, rosso di cromo e arancio di cromo.
Quantita' minima ammessa alla importazione temporanea: quintali 10.
Termine massimo per la riesportazione: 2 anni.d) Seta tratta greggia, bianca o gialla, e seta toussah (art. 1 della legge 11 marzo 1953, n. 206), per essere addoppiata e torta (in trama, organzino, crespo, pelo, grenadine, ecc.), tinta, e comunque confezionata.
Quantita' minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 100.
Termine massimo per la riesportazione: 6 mesi.
Art. 4
1. E' consentita la esportazione temporanea di materiali metallici o parzialmente metallici, presentati in pezzi finiti (motori, apparecchiature, accessori, ecc.), per essere montati, accoppiati o comunque adattati a macchine, apparecchi e veicoli in genere da importare.
2. La reimportazione dei materiali medesimi dovra' avvenire entro sei mesi dalla esportazione temporanea.
Art. 5
1. La concessione, prevista dall'art. 3 della legge 11 marzo 1953, n. 206, e relativa alla esportazione temporanea di cilindri ed assi di ferro, di acciaio e di ghisa per essere completati o rivestiti con materiali di ogni specie, e' estesa ai cilindri ed assi di rame e di altri metalli.
Art. 6
1. Sono concesse, come speciali agevolazioni per il traffico internazionale, l'importazione temporanea di:
a) materiali da ripresa fotografica e radiofonica (registrazione su disco, su filo e su nastro) ed apparecchi da ripresa cinematografica, con relativi accessori e dotazioni, a seguito di giornalisti stranieri, che vengano in Italia per svolgervi missioni radiogiornalistiche e reportages speciali;
b) nastri magnetici (non piu' di mille metri per ogni spedizione), occorrenti per registrazione di programmi illustrativi sull'Italia da diffondere per radio negli Stati Uniti d'America.
2. La riesportazione dei materiali di cui alle lettere a) e b) del precedente comma dovra' avvenire entro tre mesi dalla importazione temporanea.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 marzo 1957.
GRONCHI
SEGNI- ANDREOTTI - MATTARELLA - CORTESE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: MORO