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Aumento del contributo ordinario a favore dell'Ente nazionale sordomuti a lire 575.000.000 per l'esercizio 1956-57 ed a lire 750.000.000 a decorrere dall'esercizio 1957-58

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per il conseguimento degli scopi indicati nella legge 21 agosto 1950, n. 698, il contributo di lire 375.000.000 a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, previsto dalla legge 5 gennaio 1953, n. 31, e' elevato a lire 575.000.000 per l'esercizio finanziario 1956-57 ed a lire 750.000.000 a partire dall'esercizio 1957-58.

Art. 2

1. Al maggiore onere di lire 200.000.000 per l'esercizio 1956-57, si provvedera' al carico dello stanziamento del capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso. A quello di lire 375.000.000, relativo all'esercizio 1957-58, si provvedera' a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio, concernente il fondo destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare coma legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 aprile 1957
GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO