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Norme complementari alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sul riordinamento degli Archivi notarili

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. All'art. 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, e' aggiunto il seguente comma:
"Nulla e' innovato per quanto riguarda le disposizioni vigenti sulla istituzione e sul funzionamento degli Archivi notarili mandamentali".

Art. 4

1. Al secondo comma dell'art. 5 della legge 17 maggio 1952, n. 629, sono aggiunti i seguenti:
"Gli ispettori, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, provvedono inoltre ad eseguire, ogni biennio, le ispezioni ordinarie agli atti e repertori dei presidenti dei Consigli notarili e dei consiglieri da essi delegati previste dall'art. 129, n. 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
Restano pertanto abrogate le disposizioni dettate dall'art. 129, n. 2, suindicato e quelle dell'art. 256 del regolamento 10 settembre 1914, n. 1636".

2. La presente norma trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della legge.

Art. 5

1. L'art. 8 della legge 17 maggio 1952, n. 629, e' sostituito dal seguente:
"Per disimpegnare i servizi amministrativi, contabili e tecnici sono assegnati all'Ufficio centrale degli Archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia quarantuno impiegati, appartenenti ai ruoli del personale degli Archivi stessi, dei quali nove della carriera direttiva, otto della carriera di concetto, dodici della carriera esecutiva; otto della carriera ausiliaria e quattro della carriera ausiliaria tecnica.
Oltre ai predetti non possono esservi assegnati impiegati di altre Amministrazioni, anche se dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia.
Alla direzione del predetto Ufficio centrale e' preposto un ispettore generale capo che esercita anche le funzioni di capo del personale degli Archivi notarili"
.

Art. 7

1. Gli impiegati della carriera direttiva degli Archivi notarili, che abbiano conseguito la idoneita' negli esami di concorso per la promozione alla qualifica di conservatore superiore, possono, dopo collocati a riposo, esercitare le funzioni di coadiutore, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.

2. Gli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili che abbiano conseguito la qualifica di conservatore capo aggiunto o qualifica equiparata, possono, dopo la cessazione dal servizio, esercitare le funzioni di coadiutore, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.

Art. 8

1. Gli incaricati dei lavori di ordine e di pulizia e custodia dei locali, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato per almeno cinque anni lodevole opera negli Archivi notarili e siano forniti di tutti i requisiti prescritti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo organico delle carriere esecutive ed ausiliaria, ad eccezione del limite massimo di eta', possono, a loro domanda, su proposta del Consiglio di amministrazione, essere collocati nella qualifica iniziale dei ruoli aggiunti delle corrispondenti carriere esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione degli archivi notarili.

2. La durata della prestazione d'opera di cui al precedente comma e' ridotta a tre anni per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e categorie equiparate e per coloro che comunque appartengano a categorie cui sono estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni nei pubblici impieghi.

3. Le domande per il collocamento nei predetti ruoli debbono, a pena di decadenza, pervenire all'Ufficio centrale degli archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

1. Nella prima applicazione della presente legge si osserveranno le seguenti disposizioni:

  1. a) il primo concorso per esami, da indirsi per la qualifica iniziale della carriera direttiva, e' riservato agli impiegati dei ruoli ordinari degli Archivi notarili forniti della laurea in giurisprudenza;

  2. b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 LUGLIO 1961, N. 723;

  3. c) il primo concorso per esami, da indirsi per la qualifica iniziale della carriera esecutiva, e' riservato a coloro che abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo lodevole servizio negli Archivi notarili in qualita' di privati incaricati dei lavori di copiatura, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, e che siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.
    A tale concorso possono anche partecipare gli impiegati della carriera ausiliaria degli Archivi notarili, che abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo lodevole servizio nel ruolo di appartenenza, purche' forniti del titolo di studio come sopra prescritto;

  4. d) il primo concorso per l'accesso alla carriera del personale ausiliario e' riservato a coloro che abbiano prestato almeno tre anni di effettivo lodevole servizio come incaricati della pulizia e custodia degli Archivi notarili e che abbiano compiuti gli studi di istruzione obbligatoria.
    Il servizio precedentemente prestato in qualita' di incaricato della pulizia e custodia verra' a tutti gli effetti calcolato per meta' come servizio di ruolo ordinario della carriera ausiliaria;

  5. e) per la partecipazione ai suddetti concorsi si prescinde dal limite massimo di eta' e da eventuali esclusioni dipendenti da mancato conseguimento di idoneita' in precedenti esami;

  6. f) la durata del servizio di cui ai precedenti commi e' ridotta di un anno per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e categorie equiparate e per coloro che comunque appartengano a categorie cui sono estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni nei pubblici impieghi.

Art. 10

1. Coloro che conseguiranno la idoneita' negli esami di concorso previsti dal precedente articolo, saranno collocati, anche in soprannumero, nei ruoli delle carriere corrispondenti, con la qualifica iniziale rispettiva, per essere assorbiti nei posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 11

1. Nei concorsi per l'ammissione nei ruoli del personale degli Archivi notarili, salvo le preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore, ed a parita' di condizioni, i figli dei dipendenti degli Archivi notarili, anche se pensionati, avranno titolo di preferenza sugli altri concorrenti.