diritto.io

Aggiornamento degli organici del personale degli Archivi notarili

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, e' sostituito dal seguente:
"Gli Archivi notarili si distinguono in distrettuali e mandamentali.
Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica nei Comuni capoluoghi di distretti notarili ed hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto.
Nulla e' innovato per quanto riguarda le disposizioni vigenti sulla istituzione e sul funzionamento degli Archivi mandamentali".

Art. 2

1. Alla direzione degli Archivi notarili distrettuali di Torino, Milano, Roma e Napoli sono assegnati funzionari aventi la qualifica di sovrintendente, equiparata a quella di ispettore generale.

2. La direzione degli altri Archivi, che hanno competenza per i distretti ai quali la tabella prevista dall'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, assegna almeno cinquanta sedi notarili, e' affidata a conservatori capi.

3. I conservatori capi possono altresi' essere assegnati in numero non superiore a due unita' all'ufficio centrale e, in sottordine, agli Archivi di cui al primo comma, in ragione di non piu' di una unita' per ciascun Archivio.

4. Qualora alla direzione degli Archivi contemplati nei precedenti commi, non possano essere destinati funzionari in possesso della prescritta qualifica, la direzione stessa verra' affidata a funzionari della qualifica immediatamente inferiore che abbiano dato prova di distinta capacita', di cospicuo rendimento e di spiccate attitudini direttive.

Art. 3

1. Il personale della carriera di concetto attende ai servizi contabili, amministrativi e archivistici alla immediata dipendenza e sotto la direzione del capo dello Archivio.

2. Salvo quanto e' disposto nel successivo articolo 6, il predetto personale presta servizio negli Archivi di maggiore importanza in relazione al numero delle sedi notarili assegnate al rispettivo distretto.

3. Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, da emanarsi in occasione delle singole revisioni della tabella prevista dall'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, verranno stabiliti gli Archivi notarili distrettuali ai quali e' assegnato il personale della carriera di concetto.

4. L'articolo 2 del regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1876, e l'articolo 1, terzo ed ultimo comma, del regio decreto 10 ottobre 1941, n. 1273, sono abrogati.

Art. 4

1. Gli agenti tecnici sono addetti alla guida, pulizia e piccola manutenzione degli automezzi di proprieta' dell'Amministrazione degli Archivi notarili.

Art. 5

1. Il primo concorso per esami, da indirsi per la qualifica iniziale della carriera di concetto, e' riservato agli impiegati del ruolo organico della carriera esecutiva degli Archivi notarili che siano forniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado nonche' a quelli che rivestano qualifica non inferiore ad aiutante di prima classe degli Archivi stessi; ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 6

1. L'articolo 5 della legge 19 luglio 1957, n. 588, e' sostituito dal seguente:
"Per disimpegnare i servizi amministrativi, contabili e tecnici sono assegnati all'Ufficio centrale degli Archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia quarantuno impiegati, appartenenti ai ruoli del personale degli Archivi stessi, dei quali nove della carriera direttiva, otto della carriera di concetto, dodici della carriera esecutiva; otto della carriera ausiliaria e quattro della carriera ausiliaria tecnica.
Oltre ai predetti non possono esservi assegnati impiegati di altre Amministrazioni, anche se dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia.
Alla direzione del predetto Ufficio centrale e' preposto un ispettore generale capo che esercita anche le funzioni di capo del personale degli Archivi notarili".

Art. 7

1. Le tabelle di cui ai quadri 9, 27, 47 e 67 annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, nonche' le tabelle A, B e C allegate alla legge 19 luglio 1957, n. 588, sono sostituite dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

2. I posti recati in aumento nella qualifica di ispettore generale e sovrintendente riassorbono altrettanti posti in soprannumero che per la qualifica stessa, sono conferiti ai sensi della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

3. Il personale del ruolo del ragionieri degli Archivi notarili di cui al quadro 27 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e alla tabella C allegata alla legge 19 luglio 1957, n. 588, e' inquadrato nel ruolo dei segretari di cui alla tabella B allegata alla presente legge, nella qualifica corrispondente conservando a tutti gli effetti l'anzianita' di carriera e di qualifica posseduta nel ruolo di provenienza.

Art. 8

1. Il limite massimo del compenso previsto dall'articolo 45 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, e' elevato ai nove decimi dei proventi riscossi per i diritti di scritturazione di cui agli articoli 28, 40 e 41 della citata legge n. 1158.

2. Il capoverso del predetto articolo 45 e' abrogato.

Art. 9

1. Per la nomina alla qualifica di vice conservatore di Archivio notarile si applicano le disposizioni per l'accesso alla carriera direttiva del personale tecnico.

2. I vice conservatori, durante il periodo di prova, sono assegnati agli Archivi distrettuali piu' importanti, in soprannumero alle relative piante organiche, e prestano servizio alla immediata dipendenza del capo dell'archivio. Col provvedimento che ne dispone la nomina in pianta stabile i predetti impiegati vengono d'ufficio destinati alle sedi di servizio vacanti.

Art. 10

1. Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera' con ulteriori stanziamenti del bilancio dell'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili, tratti dal fondo dei sopravanzi.

La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - GONELLA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA