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Provvedimenti in favore della Scuola normale superiore di Pisa

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il contributo annuo dovuto dallo Stato alla Scuola normale superiore di Pisa e' determinato a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57 in lire 40.000.000.

2. Limitatamente all'esercizio finanziario 1956-1957 alla Scuola predetta sara' erogato un contributo straordinario di 16 milioni.

Art. 2

1. Alla Scuola normale superiore di Pisa e' assegnato il personale insegnante, assistente, di segreteria ed ausiliario appartenente agli attuali ruoli organici statali delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore.

2. I predetti ruoli organici sono aumentati dei posti indicati nella annessa tabella A, firmata dai Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.

3. Il numero e le qualifiche del personale insegnante, assistente ed ausiliario da assegnare alla Scuola normale superiore di Pisa sono stabiliti dalla suindicata tabella A; il personale di segreteria sara' assegnato alla predetta Scuola secondo le disposizioni legislativa vigenti in materia.

Art. 3

1. Al direttore della Scuola normale superiore di Pisa sono estese le vigenti norme sulla indennita' di carica normale e supplementare per i rettori delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria, restando a carico del bilancio della Scuola la spesa relativa alla corresponsione dell'indennita' supplementare di carica.

2. Al vice direttore della Scuola sara' corrisposta dal bilancio della Scuola una indennita' di carica in misura pari alla meta' di quella che verra' attribuita, ai sensi di quanto disposto dal precedente comma, al direttore.

Art. 4

1. E' istituito, per il funzionamento della biblioteca della Scuola normale superiore di Pisa, il posto organico di cui all'annessa tabella B, firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.

2. La nomina alla qualifica iniziale del posto di cui al precedente comma e' conferita con la osservanza delle norme, condizioni e modalita' vigenti per l'accesso alle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato.

3. La promozione alle qualifiche di bibliotecario di 2ª classe e di bibliotecario di 1ª classe si consegue, previo giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, per anzianita' congiunta al merito, dopo, rispettivamente, cinque ed otto anni di effettivo servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore.

4. Nella prima applicazione della presente legge, il bibliotecario organicamente assegnato al posto di ruolo previsto dallo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, il quale si trovi in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, e' inquadrato, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, nella qualifica iniziale del ruolo di cui all'annessa tabella B. Il bibliotecario, peraltro, conserva a carico della Scuola, a titolo d'assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti di competenze, l'eventuale eccedenza dello stipendio di cui risulta provvisto all'atto dell'inquadramento rispetto a quello conseguito in base all'inquadramento stesso.

Art. 5

1. Ai servizi di convitto annessi alla Scuola normale superiore di Pisa si provvede mediante operai permanenti il cui organico e' stabilito dall'annessa tabella C, firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.

2. Agli operai permanenti si applicano le disposizioni della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.

Art. 6

1. Nella prima applicazione della presente legge, il personale insegnante, ausiliario e di economato, organicamente assegnato ai posti di ruolo previsti dallo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, e quello appartenente ai ruoli transitori di cui all'art. 83 del regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, che si trovino in servizio alla data della legge stessa sono inquadrati nei corrispondenti ruoli organici statali delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore.

2. L'inquadramento viene effettuato nella qualifica corrispondente al grado ricoperto nel ruolo di provenienza, conservando l'anzianita' di servizio maturata nel predetto ruolo che e' ritenuta utile ai fini della progressione di carriera.

3. Limitatamente all'economo ed agli ausiliari l'inquadramento e' subordinato al parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7

1. Nella prima applicazione della presente legge i posti portati, secondo l'annessa tabella A, in aumento a quelli delle qualifiche iniziali nei ruoli organici delle segreterie universitarie che risultino disponibili dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente art. 6, sono conferiti mediante concorso da espletare fra il personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso la Scuola normale superiore di Pisa alla data d'entrata in vigore della legge stessa.

2. Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma e per l'espletamento di essi vanno osservati i limiti, le condizioni e modalita' stabiliti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, ratificato con modificazioni dalla legge 4 aprile 1950, n. 224.

3. I posti di ausiliario di cui all'annessa tabella A che nella prima applicazione della presente legge risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui ai precedente art. 6 saranno conferiti mediante concorso da espletare con la osservanza delle norme contenute nell'art. 6 della legge 23 novembre 1951, n. 1340.

Art. 8

1. Nella prima applicazione della presente legge, i posti di operaio di cui all'annessa tabella C saranno conferiti mediante concorso cui potra' partecipare, previo parere favorevole del Consiglio direttivo della Scuola normale superiore di Pisa, il personale salariato temporaneo che alla data di entrata in vigore della legge stessa, si trovi in servizio nella predetta Scuola.

2. Per l'ammissione al concorso di cui al precedente comma e per l'espletamento di esso vanno osservati i limiti, le condizioni e modalita' stabiliti dall'art. 8 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 9

1. Il personale non di ruolo assistente, di segreteria, tecnico ed ausiliario, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Scuola normale superiore di Pisa, e' inquadrato dal 1° luglio 1956 nelle categorie di impiego non di ruolo statale previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dalle successive disposizioni, con l'osservanza delle norme relative ai requisiti richiesti per l'assegnazione delle singole categorie.

Art. 10

1. Al personale di ruolo della Scuola normale superiore di Pisa, che per effetto della presente legge viene inquadrato nei ruoli organici statali, il periodo di servizio di ruolo prestato alle dipendenze della predetta Scuola antecedentemente all'inquadramento viene riconosciuto come servizio pensionabile a carico dello Stato con la osservanza di quanto disposto dall'art 5 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito con modificazione nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317.

2. Al personale della Scuola normale superiore di Pisa si applicano altresi' le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenuto negli articoli 9-bis e 9-ter della legge 4 aprile 1950, n. 224, qualora si tratti di personale di segreteria, e quelle contenute negli articoli 35 e 35-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465 e nell'art. 7 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, qualora si tratti di personale assistente, tecnico e subalterno.