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Acquisti all'estero per conto dello Stato di materie prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per l'esercizio finanziario 1955-56 il Governo della Repubblica e' autorizzato ad acquistare all'estero materie prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali ritenuti indispensabili per assicurare l'approvvigionamento del Paese, nonche' a provvedere a tutte le operazioni di conservazione e di distribuzione delle merci anzidette.

2. Analoga facolta' viene riconosciuta per quanto concerne quelle merci che lo stesso Governo della Repubblica ritenesse opportuno acquisire avvalendosi degli aiuti di cui all'Accordo di cooperazione economica in data 18 giugno 1948, approvato e reso esecutivo con la legge 4 agosto 1948, n. 1108, e di altri piani di cooperazione internazionale e per la durata degli Accordi medesimi.

3. Le operazioni di cui sopra sono disposte dalle Amministrazioni interessate d'intesa con i Ministeri del tesoro e del commercio con l'estero nel quadro dei programmi e dei criteri predisposti dal Comitato interministeriale per la ricostruzione.

Art. 2

1. E' in facolta' delle Amministrazioni interessate stabilire, d'intesa col Ministero del tesoro, e secondo i criteri di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, che gli acquisti, la gestione e la vendita delle merci di cui all'articolo stesso siano affidati ad Enti pubblici e privati.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche agli acquisti delle riserve previsti dal decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950, e dalla legge 21 marzo 1953, n. 203.

3. Presso il Ministero del commercio con l'estero e' istituito un Comitato interministeriale avente il compito di autorizzare i singoli contratti di acquisto all'estero di generi alimentari che l'Ente gestore puo' stipulare in esecuzione dell'incarico di cui al primo comma del presente articolo, qualora l'atto di incarico non disponga specificatamente in materia.

4. Detto Comitato, e' composto dal Sottosegretario di Stato del commercio con l'estero che lo presiede, da due funzionari del Ministero del commercio con l'estero, nonche' da un funzionario per ciascuna delle seguenti Amministrazioni ed Organi: Ministeri del tesoro, dell'agricoltura, e delle foreste, dell'industria e del commercio, della marina mercantile, Alto Commissariato per l'alimentazione, Comitato interministeriale per la ricostruzione e Comitato interministeriale prezzi.

5. I membri del Comitato ed i loro eventuali sostituti sono nominati con decreto del Ministro per il commercio con l'estero su designazione delle Amministrazioni ed Organi interessati.

6. Con lo stesso decreto, da trasmettersi alla Corte dei conti per la registrazione, sara' regolato il funzionamento del Comitato medesimo.

Art. 4

1. Le merci acquistate all'estero ed importate a norma della presente legge non possono essere alienate senza l'autorizzazione dell'Amministrazione che ha disposto l'acquisto stesso, sentite le altre Amministrazioni interessate e nel quadro dei criteri predisposti dal Comitato interministeriale per la ricostruzione.

2. Per le merci destinate alla costituzione di scorte restano ferme le disposizioni di cui al decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950.

3. Le merci soggette a disciplina di prezzo e a prezzo vincolato sono alienate ai prezzi ufficiali vigenti al tempo della distribuzione.

4. Le altre sono alienate ai prezzi, alle condizioni e con le modalita' stabilite dalle Amministrazioni che hanno disposto acquisto di concerto con le altre interessate.

Art. 5

1. L'Ente gestore e' soggetto, per le operazioni effettuate, alla resa dei conti ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativo alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e dell'art. 624 del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e con le modalita' da stabilirsi dalle Amministrazioni interessate, d'intesa col Ministero del tesoro.

2. All'uopo e' obbligato a tenere, per conto e nell'interesse dello Stato, la gestione separata da quelle relative ad ogni altra sua attivita'.

3. La gestione e', inoltre, soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Amministrazione interessata, e del Ministero del tesoro.

4. Salvo quanto disposto dal primo comma, alle gestioni autorizzate dalla presente legge non si applicano le norme di cui ai citati regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 6

1. Alla fine di ogni esercizio finanziario, gli Enti gestori dovranno presentare alle Amministrazioni interessate il rendiconto delle gestioni tenute per conto dello Stato.

2. In base ai rendiconti stessi potra' essere provveduto al finanziamento da parte dello Stato delle merci invendute nel limite massimo del 75 per cento dei finanziamenti bancari in essere da non meno di sei mesi.

3. Le somme necessarie saranno inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in relazione ai mezzi di copertura che di volta in volta saranno reperiti.

4. I realizzi afferenti alle merci come sopra finanziate affluiranno al bilancio delle entrate dello Stato fino alla concorrenza dell'importo dei finanziamenti stessi.

Art. 7

1. La differenza attiva tra il ricavato delle vendite delle merci e le spese sostenute fino alla consegna ai terzi deve essere versata dall'Ente gestore allo Stato.

2. Ove risulti una differenza passiva il relativo onere e' assunto a carico dello Stato.

3. La liquidazione ed il pagamento della cennata differenza passiva vengono effettuati dalle Amministrazioni interessate sulla base dei rendiconti finali di gestione di cui al precedente art. 5.

Art. 8

1. L'importo delle spese generali, comprensivo dell'importo dell'eventuale compenso all'Ente gestore, puo' essere fissato anche in via forfettaria.

2. La relativa determinazione e' adottata dal Ministero del tesoro, sentite le Amministrazioni interessate e il Comitato interministeriale dei prezzi.

Art. 9

1. Sulla base dei rendiconti annuali di cui al precedente art. 6, e prima della liquidazione definitiva, possono essere corrisposti acconti sulle eventuali differenze passive per le merci vendute nella misura massima del 50 per cento delle differenze stesse.

2. Gli acconti di cui al precedente comma, sono pagati mediante mandati diretti a favore dell'Ente gestore, il quale, riscossa la somma, dovra' immediatamente, in conformita' delle istruzioni che saranno impartite dal Ministero del tesoro, destinarla a scomputo dei finanziamenti ottenuti.

Art. 10

1. Alla copertura degli eventuali oneri che potranno derivare allo Stato dalla esecuzione della presente legge si provvedera' con stanziamenti di bilancio a carico degli esercizi finanziari 1955-56 e seguenti da autorizzarsi con apposita legge la quale dovra' anche indicare i mezzi di copertura degli oneri.

2. Disposizioni transitorie e finali

Art. 11

1. Si intendono condotte per conto e nell'interesse dello Stato le gestioni delle merci importate in Italia, per incarico del Governo italiano, conferito anche per il tramite del Comitato interministeriale per la ricostruzione, dai sottoindicati Enti in applicazione dell'Accordo concluso col Governo degli Stati Uniti d'America il 3 gennaio 1948 ed approvato con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153;

2. dalla Federazione italiana dei consorzi agrari per i cereali e gli alimentari vari;

3. dal Comitato italiano petroli per i prodotti petroliferi;

4. dall'Ente approvvigionamento carboni per i carboni;

5. dall'Istituto nazionale per il commercio estero per le merci interessanti l'agricoltura;

6. dalla Societa' produttori zucchero per lo zucchero.

7. Le norme del presente articolo si estendono anche alla gestione dei medicinali e materiali sanitari importati dall'Alto Commissariato igiene e sanita' pubblica in applicazione del predetto Accordo 3 gennaio 1948.