Modifica delle disposizioni contenute nella legge 4 agosto 1955, n. 726
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e' della legge 11 dicembre 1952, n. 2988, modificate con la legge 4 agosto 1955, n. 726, hanno effetto dal 3 ottobre 1935.
2. In tal senso devono intendersi modificate le disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, e quelle di eventuali altre leggi comunque in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 2
1. Le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 654, ratificato con la legge 28 dicembre 1952, n. 4417, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 726, hanno effetto dal 3 ottobre 1935.
2. Con effetto dalla stessa data 3 ottobre 1935 gli ufficiali ai quali sia stato conferito l'avanzamento straordinario per meriti eccezionali ai sensi dell'art. 134 della legge 7 giugno 1934, n. 899, acquistano titolo all'avanzamento stesso dall'azione di guerra alla cui preparazione o svolgimento dettero contributo.
Art. 3
1. La posizione di ruolo acquisita dall'ufficiale per promozione o avanzamento per merito di guerra in conseguenza delle preesistenti disposizioni, resta ferma qualora dovesse risultare piu' favorevole di quella che gli deriverebbe dall'applicazione della presente legge.
2. I provvedimenti conseguenti all'applicazione della presente legge non comportano corresponsione di assegni arretrati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA