diritto.io

Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nel primo comma dell'art. 23 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, alle parole: "nella misura di due terzi della retribuzione giornaliera", sono sostituite le seguenti: "nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera".

2. Nel secondo comma dello stesso articolo, alle parole:
"l'indennita' decorre dal decimo giorno successivo", sono sostituite le seguenti: "l'indennita' decorre dal quarto giorno successivo".

3. Tra il secondo e il terzo comma dell'articolo citato, e' inserito il seguente comma:
"Ove la durata dell'inabilita', di cui ai comma precedenti, si prolunghi oltre il novantesimo giorno continuativo, la misura dell'indennita' giornaliera e' elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 e 42".

4. L'art. 39 ora citato e' modificato dall'art. 5 della presente legge.

Art. 2

1. Nell'art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, al numero 2) del secondo comma, le parole: "per inabilita' di grado dal sessantuno per cento al cento per cento", sono sostituite dalle seguenti: "per inabilita' di grado dal sessantuno per cento al settantanove per cento".

2. Nello stesso comma, dopo le parole: "aliquota pari al grado di inabilita'", e' aggiunto il seguente numero:
"3) per inabilita' dall'80 per cento al 100 per cento, aliquota pari al cento per cento".

3. La tabella allegata alla legge 3 marzo 1949, n. 52, e' modificata in conformita'.

Art. 3

1. All'art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti comma:
"Ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro avvenuto posteriormente al 31 dicembre 1948 o per malattia professionale manifestatasi dopo tale data con grado di inabilita' permanente in forma definita non superiore al 20 per cento, e' data facolta' di richiedere all'Istituto assicuratore, entro un anno dalla scadenza di un decennio dalla data di costituzione della rendita, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capitale della ulteriore rendita dovuta in base alle tabelle approvate con il decreto Ministeriale 16 febbraio 1938 e modificate con il decreto Ministeriale 31 luglio 1942.
Ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro avvenuto anteriormente al 1° gennaio 1949 o per malattia professionale manifestatasi prima di tale data con grado di inabilita' permanente in forma definita non superiore al 29 per cento e' data facolta' di richiedere all'Istituto assicuratore, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capitale, calcolato in base alle tabelle di cui al comma precedente, della ulteriore rendita dovuta, maggiorata del 250 per cento.
In caso di nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilita' permanente, nel quale si abbia concorso fra quest'ultima inabilita' e quella che ha dato luogo alla liquidazione della rendita riscattata, si procede secondo il criterio stabilito dall'art. 11 del regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e dell'art. 52, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200".

Art. 4

1. Nel terz'ultimo comma dell'art. 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, la frase che inizia con le parole: "L'assegno e' di lire cinquantamila" e' sostituita come segue:
"L'importo dell'assegno e' di:
a) lire duecentocinquantantamila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli aventi i requisiti di cui al numero 2) del presente articolo;
b) lire duecentosessantamila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i detti requisiti;
c) lire centosessantamila in caso di sopravvivenza di soli figli aventi i detti requisiti;
d) lire centoquarantamila negli altri casi.
Gli assegni di cui alle lettere a), b) e c) sono aumentati di lire cinquantamila per ogni ascendente sino al massimo di due, vivente a carico del defunto.
Gli assegni di cui alle lettere b) e c) sono aumentati, rispettivamente, di lire trentottomila e cinquantamila per ogni figlio avente diritto, fino al massimo di cinque.
L'assegno di cui alla lettera d) e' aumentato per ogni ascendente, fino al massimo di due, di lire centomila se vivente a carico del defunto, e di lire cinquantamila se non a carico del defunto".

Art. 5

1. All'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) le parole: "in ogni caso la retribuzione annua e' computata da un minimo di lire centotrentacinquemila fino ad un massimo di lire trecentomila e, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, fino a un massimo di lire quattrocentoventisettemilacinquecento per i comandanti e per i capi macchinisti, di lire trecentosessantamila per i primi ufficiali di coperta e di macchina e di lire trecentoquindicimila per gli altri ufficiali" del terzo comma, sono sostituite dalle seguenti: "in ogni caso la retribuzione annua e' computata da un minimo di lire duecentodiecimila a un massimo di lire quattrocentocinquantamila e, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, fino a un massimo di lire seicentocinquantamila per i comandanti e per i capi macchinisti, di lire cinquecentocinquantamila per i primi ufficiali di coperta e di macchina e di lire cinquecentomila per gli altri ufficiali";

  2. b) nell'ultimo comma, alle parole: "e' uguale ai trecento trecentosessantesimi della retribuzione giornaliera" sono sostituite le seguenti: "e' uguale alla retribuzione giornaliera".

Art. 6

1. L'indennita' di caropane ai titolari di rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, concessa con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 770, e con legge 7 luglio 1948, n. 1093, e' soppressa.

2. L'importo dell'indennita' di caropane di cui al comma precedente e' conservato solamente agli attuali beneficiari a titolo di assegno ad personam aggiuntivo delle rendite o delle relative quote integrative.

3. Tale assegno cessa col cessare delle rendite o delle quote integrative alle quali e' aggiunto ed e' comunque riassorbibile in futuri miglioramenti.

Art. 7

1. Nel primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni, alle parole: "dall'eta' di dodici anni ai sessantacinque compiuti", sono sostituite le seguenti:
"dall'eta' di dodici anni ai settanta compiuti".

Art. 8

1. Alla legge 20 febbraio 1950, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. Art. 1. - Le misure della indennita' giornaliera per inabilita' temporanea assoluta indicate nel primo comma sono sostituite dalle seguenti:

  1. 1) per gli uomini di eta' superiore a 16 anni, lire 400;

  2. 2) per le donne di eta' superiore a 16 anni, lire 300;

  3. 3) per i ragazzi di ambo i sessi di eta' non superiore ai 16 anni, lire 150.

Art. 2. - Nel primo comma, alle parole: "retribuzione annua convenzionale di lire centotrentacinquemila per gli uomini e di lire novantamila per le donne e per i ragazzi di ambo i sessi di eta' non superiore a sedici anni", sono sostituite le seguenti: "retribuzione annua convenzionale di lire duecentodiecimila per gli uomini e di lire centocinquantamila per le donne e per i ragazzi di ambo i sessi di eta' non superiore a sedici anni".

3. Dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente testo:
"Ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro con grado di inabilita' permanente in forma definita non superiore al 20 per cento e' data facolta' di richiedere all'Istituto assicuratore, entro un anno dalla scadenza di un decennio dalla data di costituzione della rendita, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capitale della ulteriore rendita dovuta.
Il valore capitale delle rendite verra' calcolato in base alle tabelle approvate con decreto Ministeriale 16 febbraio 1938, modificate con decreto Ministeriale 31 luglio 1942, con le varianti di cui al decreto Ministeriale 10 dicembre 1953".
Art. 3. - Nel secondo comma, il periodo da: "un assegno per una volta tanto nelle seguenti misure" a "lire ottomila negli altri casi", e' sostituito come segue "un assegno per una volta tanto nelle seguenti misure:
a) lire cinquantaduemila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli fino a 16 anni di eta' o inabili al lavoro;
b) lire cinquantaseimila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli fino a 16 anni di eta' o inabili al lavoro;
c) lire quarantottomila in caso di sopravvivenza di soli figli fino a 16 anni di eta' o inabili al lavoro;
d) lire quarantamila negli altri casi.
Gli assegni di cui alle lettere a), b), c) sono aumentati di lire quattromila per ogni ascendente, sino al massimo di due, vivente a carico del defunto.
Gli assegni di cui alle lettere b) e c) sono aumentati rispettivamente di lire tremila e quattromila per ogni figlio avente diritto, fino al massimo di cinque.
L'assegno di cui alla lettera d) e' aumentato per ogni ascendente, sino al massimo di due, di lire ottomila, se vivente a carico del defunto, e lire quattromila se non a carico del defunto".

Art. 9

1. Le rendite per morte e quelle per inabilita' permanente per infortunio sul lavoro avvenuto posteriormente al 31 dicembre 1948 e anteriormente al 1° gennaio 1958 o per malattia professionale manifestatasi nello stesso periodo di tempo sono aumentate del 20 per cento.

2. Le rendite per morte e quelle per inabilita' permanente per infortunio sul lavoro in agricoltura avvenuto anteriormente al 1° gennaio 1958 definite o da definirsi in base alla legge 20 febbraio 1950, n. 64, sono aumentate del 20 per cento.

Art. 10

1. Le modificazioni disposte con la presente legge, salvo quanto diversamente stabilito per gli infortuni avvenuti anteriormente al 1° gennaio 1958 o per le malattie professionali manifestatesi prima di tale data, si applicano ai casi di infortunio o di malattia professionale verificatisi dal 1° gennaio 1958.

Art. 11

1. A decorrere dal 1° gennaio 1958, gli assegni previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 11 gennaio 1952, n. 53, in favore degli invalidi del lavoro gia' liquidati in capitale nonche' degli invalidi titolari di rendita vitalizia, sono maggiorati del 20 per cento.