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Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1957 al 30 giugno 1958

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1957 al 30 giugno 1958, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2

1. Per l'esercizio finanziario 1957-58 e' autorizzata la spesa di lire 17.900.000.000 di cui lire 500.000.000 per la concessione, ai sensi della legge 4 aprile 1935, n. 454, dei sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920, nonche' per le maggiorazioni, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940, e delle leggi 29 luglio 1949, n. 531 e 28 dicembre 1952, n. 4436, dei sussidi concessi in dipendenza dei terremoti dal 1908 al 1936; e lire 17.400.000.000 per provvedere:

  1. a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazioni, manutenzioni, riparazioni e completamento di opere pubbliche esistenti;

  2. b) al recupero, alla sistemazione ed alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonche' alle escavazioni marittime;

  3. c) alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

  4. d) alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

  5. e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

  6. f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura.

Art. 3

1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1957-58 la spesa di lire 16.500.000.000 - di cui lire 830.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 - per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonche' in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 - integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1946, n. 35, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diversi dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 - nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificato, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217, nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607;

  1. a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza e degli edifici di culto, degli edifici scolastici delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprieta' delle scuole stesse, nonche' dei beni delle universita' e degli istituti di istruzione superiore;

  2. b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

  3. c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e dal secondo comma dell'art 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

  4. d) alla colmatura di buche e fosse scavate da bombe e proiettili.

Art. 4

1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1957-58 la spesa di lire 2.000.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di nuove chiese in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522.

Art. 5

1. E' stabilito per l'esercizio finanziario 1957-58, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 460.000.000 di cui:

  1. 1) lire 40.000.000 per la concessione:

    1. a) del contributo previsto dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sui mutui da contrarsi da enti vari e cooperative edilizie a contributo statale, ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 56 e dell'art. 57 del citato decreto n. 261;

    2. b) del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'art. 12 della legge 2 luglio 1949, 408, a favore di Comuni e di Istituti autonomi per le case popolari;

  2. 2) lire 70.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:

    1. a) di contributi costanti da pagarsi ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

    2. b) dei contributi rateali ai sensi del punto secondo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, i proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;

  3. 3) lire 100.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici i cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402;

  4. 4) lire 250.000.000 per opere in concessione relative la nuova costruzione, ricostruzione e riparazione di fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 10 aprile 1947, n. 261, dell'art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, prorogata con la legge 1 ottobre 1951, n. 1141, e ulteriormente prorogata con la legge 28 marzo 1957, n. 222.

Art. 6

1. Sono altresi' stabiliti per l'esercizio finanziario 1957-1958 i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

  1. 1) sovvenzioni dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 300.000.000;

  2. 2) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni la norma del primo comma dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, nonche' della legge 15 febbraio 1953, n. 184 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 740.000.000 di cui:

    1. a) per opere stradali ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 589 e dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 135.000.000, destinate, per lire 67.500.000, all'Italia Meridionale e insulare;

    2. b) per opere marittime da eseguirsi ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 589, lire 5.000.000;

    3. c) per opere elettriche da eseguirsi ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 589, modificato dalla legge 1 agosto 1954, n. 649, lire 60.000.000, destinate per lire 200.000.000, all'Italia, meridionale e insulare;

    4. d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, e 6 della citata legge n. 589, lire 520.000.000, destinate, per lire 260.000.000, all'Italia meridionale;

    5. e) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1953, n. 184, lire 20.000.000;

  3. 3) contributi a favore di enti locali per acquedotti, fognature, opere igieniche e sanitarie ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589, lire 5.000.000.

Art. 8

1. Agli oneri dipendenti dall'applicazione della legge 9 maggio 1950, n. 329, concernente la revisione dei prezzi contrattuali, si provvedera', per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte ordinaria del bilancio e, per le opere di carattere straordinario, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissati negli articoli precedenti.

Art. 9

1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le variazioni compensative connesse con l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10 e 15 luglio 1954, n. 543, concernenti l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale e della legge 9 agosto 1954, n. 638, relativa alla sistemazione dei fiumi e torrenti.

2. Parimenti, in relazione all'istituzione del Magistrato per il Po, di cui alla legge 12 luglio 1956, n. 735, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni compensative di bilancio.

Art. 10

1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a stabilire, con proprio decreto, la quota da destinare, nell'esercizio finanziario 1957-58, agli oneri di carattere generale dipendenti dall'attuazione della legge 4 agosto 1955, n. 730, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 7 miliardi per l'esecuzione di opere ferroviarie in provincia di Savona, nonche' ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 11

1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla ripartizione del fondo inscritto, ai sensi della legge 15 giugno 1955, n. 513, concernente le opere di completamento dell'aeroporto intercontinentale di Roma, al capitolo n. 228 nonche' al trasferimento agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali delle somme che, per opere e spese di progettazione e generali, saranno destinate alla costruzione della strada statale n. 201 denominata "Strada dell'aeroporto di Fiumicino".