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Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche e dalla Societa' carbonifera sarda

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. In esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951, reso esecutivo in Italia con legge 25 giugno 1952, n. 766, e ratificato il 25 luglio 1952, sono disposte le provvidenze indicate all'art. 3 a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto, successivamente al 1 maggio 1956 e comunque non compreso nell'attuazione della legge 23 marzo 1956, n. 296, e della legge 29 novembre 1957, n. 1224.

Art. 2

1. Presso la Tesoreria centrale dello Stato e' costituito un Fondo intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e formato mediante:

  1. 1) un versamento del Ministero del tesoro pari a lire 225.000.000;

  2. 2) i versamenti che saranno effettuati dall'Alta Autorita' della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio in applicazione del paragrafo 23 della Convenzione indicata all'art. 1, per, un importo globale non superiore a lire 225.000.000.

2. Il detto Fondo e' amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo del Comitato di cui all'art. 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296.

Art. 3

1. Il Fondo di cui al precedente articolo e' destinato:

  1. 1) fino a concorrenza del versamento di lire 225.000.000 del Ministero del tesoro, alla erogazione delle provvidenze indicate nella lettera d) dell'alinea 4 del paragrafo 23 della Convenzione indicata all'art. 1;

  2. 2) fino a concorrenza dei versamenti sui 225.000.000 che saranno effettuati dall'Alta Autorita', alla erogazione delle provvidenze indicate nelle lettere a) e c) dell'alinea 4 dello stesso paragrafo 23.

Art. 4

1. Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'art. 3 verranno chiuse il 30 giugno 1959. A tale data e' effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorita', in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle parti.

Art. 5

1. L'onere di lire 225.000.000 relativo al versamento da parte del Ministero del tesoro sara' fronteggiato con la corrispondente aliquota delle disponibilita' nette recate dalla legge 24 giugno 1958, n. 637.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

1. La somma di lire 25.000.000 gia' messa a disposizione del Governo italiano dall'Alta Autorita' della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, quale anticipazione per il pagamento delle indennita' di reinstallazione ai lavoratori licenziati dalla Societa' mineraria carbonifera sarda, e le somme successivamente destinate al medesimo scopo dalla predetta Alta Autorita', costituiranno un fondo presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da amministrarsi nei modi previsti nell'ultimo comma dell'art. 2.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 marzo 1959
GRONCHI
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Visto, il Guardasigilli: GONELLA