Interpretazione autentica della legge 3 maggio 1955, n. 388, sul trattamento di quiescenza di talune categorie di ufficiali del Corpo della guardia di finanza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Sanato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La riliquidazione del trattamento di quiescenza degli ufficiali di cui all'art. 1 della legge 3 maggio 1955, n. 388, e' effettuata anche in relazione agli anni di servizio che essi avrebbero prestato se fossero rimasti in servizio sino alla data del raggiungimento dei limiti di eta' previsti dalla legge 9 febbraio 1952, n. 60, per il grado cui gli assegni utili a pensione si riferiscono e con decorrenza dalla stessa data. Alla data medesima, ferma rimanendo la data di cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali anzidetti, deve intendersi spostata anche la decorrenza del godimento delle indennita' di cui agli articoli 3 e 4 della legge 9 aprile 1955, n. 278.
Art. 2
1. Alla maggiore spesa di complessive lire 4 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, sara' fatto fronte mediante riduzione dei capitoli numeri 36 e 70 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1958-59, rispettivamente in ragione di lire un milione e tre milioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 giugno 1959
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI - ANDREOTTI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA