diritto.io

Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. In esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951, reso esecutivo in Italia con legge 24 giugno 1952, n. 766.

2. e ratificato il 25 luglio 1952, sono disposte a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto, successivamente al 1 maggio 1956 e comunque non compreso nell'attuazione della legge 23 marzo 1956, n. 296, della legge 29 novembre 1957, n. 1224, e della legge 25 marzo 1959, n. 176, le provvidenze indicate nelle lettere a), c), d) dell'alinea 4 del paragrafo stesso.

Art. 2

1. Presso la Tesoreria centrale dello Stato e' costituito un Fondo intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e formato mediante:

  1. 1) un versamento del Ministero del tesoro pari a lire 1100 milioni; i versamenti che saranno effettuati dall'Alta Autorita' della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio per un importo di pari ammontare.

2. Il detto Fondo e' amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo del Comitato di cui all'art. 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296.

Art. 3

1. Il Fondo di cui al precedente articolo e' destinato:

  1. a) fino a concorrenza del versamento di lire 1100 milioni del Ministero del tesoro, alla erogazione delle provvidenze indicate nella lettera d) dell'alinea 4 del paragrafo 23 della Convenzione indicata all'art. 1. Le eventuali somme non erogate dal Governo italiano per tali provvidenze potranno essere utilizzate per concorrere agli interventi previsti nella seguente lettera b);

  2. b) fino a concorrenza della somma di lire 1100 milioni, costituita dai versamenti dell'Alta Autorita' e dalle eventuali somme non utilizzate ai sensi della precedente disposizione, alla erogazione delle provvidenze indicate nelle lettere a) e c) dell'alinea 4 dello stesso paragrafo 23.

Art. 4

1. Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'art. 3 verranno chiuse il 30 giugno 1961. A tale data e' effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorita', in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle parti.

2. L'eccedenza fra la somma messa a disposizione del Fondo di cui al precedente art. 2 dal Governo italiano e quella risultante a suo carico in sede di conguaglio sara' versata in entrata del bilancio dello Stato.

Art. 5

1. L'art. 4 della legge 29 novembre 1957, n. 1224, e' sostituito dal seguente:
"Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'art. 3 verranno chiuse il 30 giugno 1960. A tale data e' effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorita', in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle due parti".

Art. 6

1. All'onere di lire 1100 milioni relativo al versamento da parte del Ministero del tesoro si provvedera' a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1959-60 destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

2. IL Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 giugno 1960
GRONCHI
TAMBRONI - ZACCAGNINI - FERRARI - AGGRADI - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA