Modificazioni e proroga di norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprieta' contadina e dei territori montani
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le esenzioni fiscali concesse per gli atti posti in essere per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprieta' contadina di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, modificata con la legge 1 febbraio 1956, n. 53, e quelle concesse con l'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, modificata con l'articolo unico della legge 13 gennaio 1955, n. 21, e con la legge 26 marzo 1956, n. 266, si applicheranno anche dopo la scadenza prevista nelle leggi sopra richiamate.
Art. 2
1. Per godere del trattamento tributario di favore di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, e della legge 13 gennaio 1955, n. 21, modificata con la legge 26 marzo 1956, n. 266, limitatamente ai contratti di valore non superiore a lire 200.000, il certificato dell'Ispettorato agrario o rispettivamente dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste puo' essere sostituito da attestazione del sindaco del Comune dove si trovano i beni oggetto dell'atto per il quale e' domandato il trattamento di privilegio.
2. Nel caso che, in sede di revisione, il valore dei beni trasferiti venga definito in misura superiore a lire 200.000, le parti che abbiano goduto del trattamento di favore con la produzione del solo certificato del sindaco dovranno produrre la documentazione completa entro novanta giorni dalla data in cui l'accertamento di valore e' diventato definitivo.
Art. 3
1. Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, si applicano anche per i trasferimenti delle case non situate nel fondo, ed anche censite in catasto fabbricati, quando sia accertato, nei modi stabiliti dall'art. 1 della legge 13 gennaio 1955, n. 21, che l'acquisto e' fatto allo scopo di dotare piccole proprieta' coltivatrici di fabbricati destinati alla abitazione, al ricovero del bestiame, al ricovero e alla custodia dei prodotti, delle sementi, dei concimi, dei mangimi e dei mezzi di coltivazione, alla prima lavorazione dei prodotti.
2. Nei territori montani le norme di cui all'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, si applicano anche ai trasferimenti di proprieta' e agli atti di permuta di fabbricati fatti a scopo di riunire in uno stesso proprietario parti del medesimo fabbricato, quando il valore della parte di fabbricato oggetto del contratto non superi le lire 200.000.
Art. 4
1. In ogni caso le agevolazioni fiscali di cui alle leggi 6 agosto 1954, n. 604 e 25 luglio 1952, n. 991, e relative modificazioni ed aggiunte, si applicano, sempreche' ricorrano le circostanze nelle leggi stesse previste, e limitatamente ai beni assegnati a coltivatori diretti, agli atti per la suddivisione tra i soci dei beni di cooperative agricole regolarmente costituite, anche se, per l'acquisto dei beni le cooperative abbiano usufruito dei benefici fiscali.
Art. 5
1. Tutti gli atti di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed aggiunte, nonche' tutti gli atti e documenti che devono essere prodotti per fruire delle agevolazioni fiscali in dette leggi previste, sono esenti dalla imposta sul bollo.
Art. 6
1. Nel caso di rivendita parziale del fondo o del fabbricato acquistati usufruendo delle agevolazioni per la piccola proprieta' contadina, la decadenza di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604, e all'art. 6 della legge 1 febbraio 1956, n. 53, opera limitatamente al valore della parte rivenduta, calcolato proporzionalmente a quello accertato per l'intero fondo al momento dell'acquisto.
Art. 7
1. Agli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, e della legge 6 agosto 1954, n. 604, e loro successive modificazioni, si considera proprieta' contadina e proprieta' montana, a tutti gli effetti, anche la quota, indivisa di fondo rustico.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI - RUMOR - TRABUCCHI - TAVIANI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA