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Aumento da lire 20.000.000 a lire 50.000.000 del contributo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dal 10 luglio 1960 il contributo annuo ordinario in favore dell'Unione italiana ciechi, di cui al secondo comma della legge 28 luglio 1950, n. 626, e' elevato da lire 20 milioni a lire 50 milioni.12

Art. 2

1. All'onere di lire 30 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si fara' fronte a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1960-61.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI - SCELBA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA