Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1960 al 30 giugno 1961, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2
1. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposozione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e all'art. 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'esercizio 1960-61, quelli descritti negli annessi elenchi numeri 1 e 2.
Art. 3
1. Per l'esercizio finanziario 1960-61 sono autorizzate le seguenti spese:
1) lire 113.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;
2) lire 40.000.000 per la gestione del naviglio requisito o noleggiato, iscritto e non iscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato;
3) lire 55.300.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi e per concorso nella spesa sostenuta da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprieta' e avuti in concessione e per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;
4) lire 3.000.000 per l'applicazione delle convenzioni dei cippi di frontiera e la delimitazione dei nuovi confini;
5) lire 50.000.000 per il rimborso agli aventi diritto ai termini dell'art. 20 della legge 17 luglio 1954, n. 522, modificata dalla legge 25 luglio 1956, n. 859, delle spese sostenute per gli apprestamenti difensivi sulle navi di cui al primo comma dell'art. 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147;
6) lire 17.000.000 per l'assistenza sanitaria ai prigionieri e tubercolotici di guerra ed ai partigiani;
7) lire 57.735.000.000 per oneri relativi ai servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione; basi navali; depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; aiuto radio alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture; lavori e servizi relativi), nonche' per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori d'infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1 agosto 1949, n. 465; per il potenziamento dei servizi tecnici dello Esercito e della D.A.T., della Marina e dell'Aeronautica; per le nuove armi e relative spese per infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo, per materiale speciale e vario e per corsi di addestramento del personale; per spese inerenti a studi ed esperienze;
8) lire 6.690.000.000 per il potenziamento dei servizi logistici dell'Esercito e dell'Aeronautica;
9) lire 50.000 per premi ed indennizzi per il recupero di cose mobili di proprieta' dell'Amministrazione dello Esercito ai termini del decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 32;
10) lire 2.950.000.000 per la costruzione, sistemazione ed impianti relativi ai campi di aviazione aperti al traffico aereo civile ed agli uffici di controllo statale, nonche' per l'acquisto di attrezzature mobili.
Art. 4
1. Per l'esercizio finanziario 1960-61, il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto specialisti, in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e' fissato come appresso:
a) Militari specializzati:
Esercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 21.000 Marina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 15.750 Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 28.056
b) Militari aiuto-specialisti:
Esercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 36.000 Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 9.000 Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 3.000
Art. 5
1. Per l'esercizio finanziario 1960-61 il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennita' di specializzazione di cui all'art. 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, e' stabilito in 1875 per l'Amministrazione dello Esercito, in 2151 per l'Amministrazione della Marina militare e in 2800 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.
Art. 6
1. Per l'esercizio finanziario 1960-61, il numero globale dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi capi della Marina militare e' stabilito, a norma dell'art. 1 della legge 3 maggio 1956, n. 516, in 6936 unita'.
Art. 7
1. Per l'esercizio finanziario 1960-61 - a norma dello art. 1, ultimo comma, della legge 3 gennaio 1957, n. 1 - la forza organica dei sottufficiali, graduati e militari di truppa di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica vincolati a ferme e rafferme e' fissata come appresso:
1) sottufficiali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 9.400 graduati e militari di truppa. . . . . . . . . . . . . . . . N. 5.584
Art. 8
1. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, sono stabilite in conformita' delle annesse tabelle (Elenco n. 3).
Art. 9
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1960-61, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dei regi decreti-legge 14 maggio 1946, n. 384 e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, nonche' delle leggi 10 aprile 1954, n. 113 e 31 luglio 1954, n. 599.
Art. 10
1. Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli numeri 270, 271, 273 e 274 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1960-61, della somma di complessive lire 57.735.000.000 autorizzata con l'art. 3, settimo comma, della presente legge.
Art. 11
1. Per l'esercizio finanziario 1960-61 le somme occorrenti per provvedere - ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638 e dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 - alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti Militari e degli Enti Aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonche' alle speciali esigenze determinate, dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate come segue:
Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.500.000.000 Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.500.000.000 Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000.000.000 Arma dei carabinieri . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000.000.000
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA