Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della, Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951, reso esecutivo in Italia, con legge 24 giugno 1952, n. 766, e ratificato il 25 luglio 1952, sono disposte a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto, successivamente al 1 maggio 1956 e comunque non compreso nei precedenti interventi legislativi in materia, le provvidenze indicate nelle lettere a), c), d) dell'alinea 14 del paragrafo stesso.
Art. 2
1. Presso la Tesoreria centrale dello Stato e' costituito un Fondo intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e formato mediante:
1) un versamento del Ministero del tesoro, pari a lire 360 milioni; i versamenti che saranno effettuati dall'Alta Autorita' della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio per un importo di pari ammontare.
2. Il detto Fondo e' amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo del Comitato di cui all'art. 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296.
Art. 3
1. Il Fondo di cui al precedente articolo e' destinato:
a) fino a concorrenza, del versamento di lire 360 milioni del Ministero del tesoro, alla erogazione delle provvidenze indicate nella lettera d) dell'alinea 4 del paragrafo 23 della Convenzione indicata all'art. 1. Le eventuali somme non erogate dal Governo italiano per tali provvidenze potranno essere utilizzate per concorrere agli interventi previsti nella seguente lettera b);
b) fino a concorrenza della somma di lire 360 milioni, costituita dai versamenti dell'Alta Autorita' e dalle eventuali somme non utilizzate ai sensi della precedente disposizione, alla erogazione delle provvidenze indicate nelle lettere a) e c) dell'alinea 4 dello stesso paragrafo 23.
Art. 4
1. Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'art. 3 verranno chiuse il 31 dicembre 1961. A tale data e' effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorita', in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle parti.
2. L'eccedenza fra la somma messa a disposizione del Fondo di cui al precedente art. 2 dal Governo italiano e quella; risultante a suo carico in sede di conguaglio sara' versata in entrata del bilancio dello Stato.
Art. 5
1. All'onere di lire 360 milioni relativo al versamento da parte del Ministero del tesoro sara' fatto fronte con riduzione del Fondo speciale iscritto al capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1960-61.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
1. L'art. 4 della legge 25 marzo 1959, n. 176, e' sostituito dal seguente:
"Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'art. 3 verranno chiuse il 30 giugno 1961. A tale data e' effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorita', in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle parti.
L'eccedenza fra la somma messa a disposizione del Fondo di cui al precedente art. 2 dal Governo italiano e quella risultante a suo carico in sede di conguaglio sara' versata all'entrata del bilancio dello Stato".
Art. 7
1. Il primo comma dell'art. 4 della legge 13 giugno 1960, n. 604, e' sostituito dal seguente:
"Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'art. 3 verranno chiuse al 30 giugno 1962. A tale data e' effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorita', in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle parti".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1960
GRONCHI
FANFANI - SULLO - TAVIANI - COLOMBO - BO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA