Aumento degli stanziamenti annui per contributi a favore di iniziative e manifestazioni di interesse turistico, nonche' di attivita' dirette ad incrementare il movimento di forestieri od il turismo sociale o giovanile
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 702, a favore di enti pubblici o di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1959-60, l'ulteriore spesa di lire centocinquantamilioni.
Art. 2
1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174, a favore di enti che, senza scopo di lucro, svolgano attivita' dirette ad incrementare il movimento dei forestieri o il turismo sociale o giovanile, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1959-60, l'ulteriore spesa di lire cento milioni.
Art. 3
1. Alla copertura dell'onere di lire 250 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte con una aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento legislative di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1959-60.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 1961
GRONCHI
FANFANI - FOLCHI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA