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Assistenza tecnica e finanziaria alla Somalia e liquidazione della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' accordata allo Stato somalo, nell'esercizio finanziario 1960-61, un'assistenza amministrativa, tecnica e finanziaria per un ammontare complessivo di lire 1.534 milioni, di cui lire 1.224: milioni per spese relative al personale italiano destinato a prestare assistenza amministrativa e tecnica, alla Somalia, lire 124 milioni per concessione di borse di studio a studenti somali che frequentino istituti italiani di istruzione in Italia e lire 186 milioni per contributo a pareggio del bilancio somalo, per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 1961.

2. Alla relativa spesa sara' provveduto: per lire 850 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61: per lire 330 milioni con un'aliquota dei proventi derivanti dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, concernente modificazioni alle aliquote sulle tasse speciali per contratti di borsa per lire 150 milioni con un'aliquota dei proventi derivanti dalla legge 7 ottobre 1960, n. 1168, concernente l'arrotondamento a lire 100 delle frazioni minori di lire 100 nella liquidazione, delle imposte di registro e di bollo; per lire 104 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 121 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1960-61; e per lire 100 milioni, per le esigenze relative alle borse di studio, con lo stanziamento del capitolo 97 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero degli affari esteri per il cennato esercizio.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2

1. Per l'assistenza amministrativa e tecnica di cui al precedente articolo 1, puo' essere utilizzato, dal 1 luglio 1960, personale statale e personale da assumere, a tale specifico scopo, mediante appositi contratti di diritto privato a tempo determinato.

2. Il Ministero degli affari esteri provvede direttamente alla destinazione in Somalia del personale dei propri ruoli.

3. L'altro personale di ruolo dello Stato da destinare in Somalia e' collocato nella posizione di comando a disposizione del Ministero degli affari esteri con provvedimento dell'Amministrazione dalla quale il personale stesso dipende di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con quello per il tesoro.

4. Tutte le spese relative al trattamento dovuto a qualsiasi titolo al personale destinato all'assistenza di cui al precedente articolo 1 gravare sugli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo medesimo.

Art. 3

1. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, saranno stabilite le norme necessarie per l'attuazione di quanto disposto nel primo comma del precedente articolo 2.

Art. 4

1. A decorrere dalla data che sara' stabilita con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con quello per gli affari esteri, sara' messa in liquidazione la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia, istituita a Roma il 18 aprile 1950 ed eretta in Ente di diritto pubblico con legge 30 giugno 1954, n. 677, le cui riserve di copertura della circolazione monetaria somala sono state trasferite il 1 luglio 1960 al Governo somalo, che dalla stessa data ha assunto a proprio carico la circolazione medesima.

2. Con decreti dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri saranno altresi' stabiliti, in quanto necessario le modalita' e il termine per la liquidazione della Cassa medesima, alla quale provvedera' il Presidente di detta Cassa sotto il controllo del Collegio dei revisori dei conti.

3. Su autorizzazione dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri, la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia potra' nel frattempo concedere le anticipazioni, eventualmente occorrenti, per la corresponsione di acconti al personale di cui al primo comma, del precedente articolo 2.

Art. 5

1. La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della, sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' effetto dal 10 luglio 1960.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 marzo 1961
GRONCHI
FANFANI - SEGNI - PELLA - TAVIANI - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA