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Ulteriore finanziamento per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale internazionale di Bruxelles del 1958

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per far fronte alle spese sostenute per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale ed internazionale di Bruxelles del 1958 di cui alla legge 12 ottobre 1957, n. 1034, con la quale fu stanziata la somma di 600 milioni di lire, elevata a 800 milioni di lire con l'articolo 19 della legge 24 giugno 1958, numero 637, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 200 milioni di lire.

Art. 2

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 giugno 1961
GRONCHI
FANFANI - SEGNI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA