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Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Testo vigente

Capo primo. Amministrazione centrale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' costituito dalle seguenti Direzioni generali:

  1. 1) Direzione generale degli affari generali e del personale;

  2. 2) Direzione generale dei rapporti di lavoro;

  3. 3) Direzione generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale dei lavoratori;

  4. 4) Direzione generale del collocamento della manodopera;

  5. 5) Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale;

  6. 6) Direzione generale della cooperazione.

Art. 2

1. Sono organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

  1. a) l'Ispettorato del lavoro;

  2. b) gli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Capo secondo. Ispettorato del lavoro

Art. 3

1. L'Ispettorato del lavoro e' costituito da:

  1. a) ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello;

  2. b) Ispettorati provinciali, con sede in ogni capoluogo di provincia, che non sia anche capoluogo di regione;

  3. c) un Ispettorato medico centrale.

2. La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede all'amministrazione, all'organizzazione ed al controllo dell'Ispettorato del lavoro.

3. Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di istituto dell'ispettorato del lavoro sono impartite dalle singole Direzioni generali, per le materie di rispettiva competenza. Spetta in ogni caso alla Direzione generale degli affari generali e del personale la disciplina dei mezzi e delle modalita' occorrenti per l'attuazione di tali direttive.

4. Con le norme regolamentari di cui al successivo articolo 19 sara' provveduto alla organizzazione unitaria dei servizi dell'Ispettorato del lavoro, compresi quelli dell'Ispettorato medico, al fine di assicurare il coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale.

5. Gli Ispettorati regionali esercitano azione di coordinamento e di vigilanza sugli Ispettorati provinciali e svolgono direttamente su tutto il territorio della regione i compiti determinati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Inoltre, per la provincia in cui hanno sede, disimpegnano le funzioni proprie degli Ispettorati provinciali, salvo quanto e' disposto dal settimo comma del presente articolo.

6. Gli Ispettorati provinciali, per le province che non siano sede di Ispettorati regionali, esercitano le attribuzioni demandate all'Ispettorato del lavoro, ad eccezione di quelle di cui alla prima parte del comma precedente.

7. Per particolari esigenze di servizio, connesse con la speciale importanza o dimensione della circoscrizione regionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' disporre con suo decreto l'istituzione in taluni capoluoghi di regione, di un Ispettorato regionale e di un Ispettorato provinciale per l'assolvimento dei rispettivi compiti di istituto.

8. L'Ispettorato medico centrale ha il compito di coordinare e dirigere il lavoro per l'applicazione delle disposizioni igienico-sanitarie, di cui al successivo articolo 4, di proporre istruzioni per l'applicazione di esse e di compiere, se necessario, ispezioni d'intesa con il capo dell'ispettorato della circoscrizione in cui esse dovranno effettuarsi, di indagare sulle condizioni di igiene e salubrita' del lavoro, oltre a quanto altro su tali argomenti puo' essere affidato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.7

Art. 4

1. L'Ispettorato del lavoro ha il compito:

  1. a) di vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura, ed in genere ovunque e' prestato un lavoro salariato o stipendiato, con le eccezioni stabilite dalle leggi;

  2. b) di vigilare sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro;

  3. c) di fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare;

  4. d) di vigilare sul funzionamento delle attivita' previdenziali, assistenziali e igienico-sanitarie a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni per il personale da essi dipendente;

  5. e) di esercitare le funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

  6. f) di rilevare, secondo le istruzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le condizioni tecniche ed igieniche delle singole industrie, l'ordinamento e la rimunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai, gli scioperi, le loro cause e i loro risultati, il numero, le cause e le conseguenze degli infortuni degli operai, gli effetti delle leggi che piu' specialmente interessano il lavoro; di raccogliere tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale e delle singole attivita' produttive; di compiere, in genere, tutte le rilevazioni, indagini ed inchieste, delle quali fosse incaricato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

  7. g) di compiere tutte le funzioni che ad esso vengano demandate da disposizioni legislative o regolamentari, o delegate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

2. L'azione di consulenza, di cui in particolare alla lettera c), sara' esercitata a mezzo di apposita sezione da istituirsi presso ciascun Ispettorato regionale e provinciale.

3. Le indagini sui processi di lavorazione, che gli industriali vogliono tenere segreti, devono essere limitate solo a quanto si riferisce all'igiene ed alla immunita' degli operai, e solo per questa parte possono essere comunicati i relativi risultati. Il personale dell'Ispettorato del lavoro deve conservare il segreto sopra tali processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione, che venisse a sua conoscenza per ragioni di ufficio. La violazione di tale obbligo e' punita con la pena stabilita dall'articolo 623 del Codice penale.

4. Le notizie comunicate all'Ispettorato o da questo richieste o rilevate non possono essere pubblicate ne' comunicate a terzi e ad uffici pubblici in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle persone o dei datori di lavoro ai quali si riferiscono, salvo il caso di loro espresso consenso.

5. Ispettorato del lavoro, nell'esercizio della vigilanza e degli altri compiti di cui al presente articolo, puo' chiederci o rilevare ogni notizia o risultanza esistente presso gli enti pubblici ed i privati che svolgono attivita' dirette alla protezione sociale dei lavoratori.

6. Analoga facolta' compete nei confronti delle persone autorizzate, ai termini dell'articolo 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, alla tenuta e regolarizzazione lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

7. Coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate ed incomplete, sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire un milione.

Art. 5

1. Ferme le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, all'Ispettorato del lavoro e' affidato il compito di regolare e disciplinare l'attivita' di assistenza e di vigilanza esercitata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dallo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, tenendo conto sia delle esigenze dei servizi previdenziali, sia di quelle delle aziende, al fine di evitare pluralita' di accertamenti, difformita' di trattamento ed ingiustificati intralci al normale ritmo dell'attivita' produttiva.

2. Gli istituti di cui al comma precedente devono comunicare all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, di volta in volta, 48 ore prima del loro inizio, gli accertamenti che intendono effettuare; gli accertamenti stessi potranno aver luogo ove nel termine suddetto l'Ispettorato non abbia espresso contrario avviso.

Art. 7

1. Alla direzione degli Ispettorati regionali e provinciali del lavoro sono preposti impiegati della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, che rivestano, rispettivamente, qualifica non inferiore ad ispettore capo e ad ispettore superiore.

2. Alla direzione dell'ispettorato medico centrale e' preposto un impiegato della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro munito della laurea in medicina, che rivesta qualifica non inferiore ad ispettore capo.

Art. 8

1. Per esigenze di servizio, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione e col consenso dell'interessato, puo' assegnare al personale amministrativo delle carriere direttiva e di concetto dell'Ispettorato del lavoro la qualifica ispettiva, o viceversa, con il conseguente cambiamento di mansioni.

2. Le variazioni di cui ai precedente comma non comportano mutamenti nella posizione di ruolo.

3. La qualifica e le mansioni attribuite in applicazione dei primo comma, ove le esigenze di servizio lo richiedano, possono essere, revocate in ogni momento, sentito il Consiglio d'amministrazione.

Capo terzo. Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Art. 11

1. Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono costituiti da:

  1. 1) uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello;

  2. 2) Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di provincia, che non sia anche capoluogo di regione, e proprie sezioni zonali, comunali e frazionali;

  3. 3) Uffici speciali istituiti ai termini dell'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

  4. 4) Centri di emigrazione, con sede nelle localita' piu' idonee alle operazioni di espatrio e di rimpatrio, dei lavoratori e delle loro famiglie, determinate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

2. Per particolari esigenze di servizio connesse con la speciale importanza dimensione della circoscrizione regionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' con suo decreto disporre l'istituzione, in taluni capoluoghi di regione, di un Ufficio regionale e di un Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per l'assolvimento dei rispettivi compiti di istituto.

3. Le sezioni zonali di cui al punto 2) del prime comma del presente articolo hanno sede nei comuni che presentano maggiori esigenze funzionali ai fini della massima occupazione e sono istituite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; le sezioni comunali hanno sede nei rimanenti Comuni; quelle frazionali nelle localita' indicate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

4. Nei Comuni e localita' di minore importanza, determinati con propri decreti, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e' autorizzato ad avvalersi della opera dei "corrispondenti", a norma dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562.

5. Resta ferma, per quanto concerne i locali occorrenti per i servizi di collocamento alle sezioni previste al primo comma, punto 2), la disposizione di cui all'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

6. La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede all'amministrazione, all'organizzazione ed al controllo degli Uffici di cui al primo comma.

7. Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di istituto degli Uffici predetti sono impartite dalle singole Direzioni generali, per le materie di rispettiva competenza.

8. Spetta in ogni caso alla Direzione generale degli affari generali e del personale la disciplina dei mezzi e delle modalita' occorrenti per la attuazione di tali direttive.

9. Con le norme regolamentari di cui al successivo articolo 19 sara' provveduto alla organizzazione, unitaria dei servizi degli Uffici del lavoro e della massima occupazione al fine di assicurare il coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale.