Istituzione dell'Ente per la irrigazione della Valdichiana, delle Valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'Alta valle del Tevere umbro-toscana
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituito l'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo.
Art. 2
1. L'Ente e' persona giuridica di diritto pubblico e, nell'ambito delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 giugno 1979, provvede:
a) alla progettazione ed alla esecuzione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione delle acque a scopo prevalentemente irriguo, nonche' alla relativa gestione, esercizio e manutenzione, nell'ambito delle competenze attribuite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dalla legislazione vigente;
b) alla effettuazione di studi e ricerche, anche sperimentali, connessi con quanto previsto alla lettera a).
2. L'Ente puo' provvedere ad interventi in materia di realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche irrigue, di bonifica idraulica ed infrastrutturali, su incarico o concessione delle regioni Umbria e Toscana, nonche' agli interventi che, nelle stesse materie, siano ad esso affidati da enti locali territoriali.
Art. 3
1. L'Ente avra' la durata di anni 30, che decorreranno dall'entrata in vigore della presente legge.36
Art. 4
1. Sono organi dell'Ente: il consiglio di amministrazione, il presidente, la giunta esecutiva ed il collegio dei revisori dei conti.
2. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' composto da:
a) il presidente, nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra persone di elevata professionalita' ed esperienza nello specifico settore;
b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'ambiente, designati dai rispettivi Ministri;
c) tre rappresentanti della regione Umbria e tre rappresentanti della regione Toscana, designati dai rispettivi consigli regionali in modo che sia assicurata la presenza di almeno un rappresentante delle minoranze per ciascuna regione;
d) tre rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
3. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per uguale periodo per una sola volta, ai sensi dell'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.
4. Il consiglio di amministrazione, all'atto del suo insediamento, elegge due vice presidenti, di cui uno tra i membri designati dalla regione Umbria e uno tra i membri designati dalla regione Toscana.
5. La giunta esecutiva e' composta, oltre che dal presidente e dai due vice presidenti, da due membri eletti dal consiglio di amministrazione, in ragione di uno per ciascuna delle regioni Umbria e Toscana, nell'ambito delle rapppresentanze di cui alle lettere c) e d) del comma 2.
6. I componenti della giunta esecutiva durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per uguale periodo.
7. Il collegio dei revisori dei conti e' composto di cinque membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi sono designati, rispettivamente, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dalle regioni Umbria e Toscana. I due membri supplenti sono designati, rispettivamente, dalle regioni Umbria e Toscana. La presidenza del collegio spetta al rappresentante designato dal Ministro del tesoro. Il collegio e' nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.5
Art. 5
1. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente, puo' deliberare in via d'urgenza su materie che non eccedono l'ordinaria amministrazione, convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione e la Giunta esecutiva, e ne esegue le deliberazioni.
2. Puo' inoltre assumere impegni di spesa per importo non superiore ai 10 milioni.4
3. Le deliberazioni assunte in via d'urgenza devono essere sottoposte all'esame della Giunta esecutiva, che deve essere convocata entro il termine di venti giorni.
4. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente e' sostituito da uno dei vice presidenti da lui incaricato.
Art. 6
1. Il Consiglio di amministrazione e' l'organo deliberante dell'Ente; esso delibera sulle attivita' ordinarie e straordinarie dell'Ente per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 2; per la validita' delle sue adunanze e' richiesto l'intervento della meta' piu' uno dei suoi componenti.
2. Esso:
a) approva lo statuto dell'Ente e le sue eventuali modifiche;
b) approva il regolamento organico col quale vengono stabilite la consistenza numerica, le modalita' di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita' e di quiescenza di tutto il personale dell'Ente;
c) nomina il direttore generale dell'Ente;
d) approva il bilancio di previsione e le variazioni che occorra introdurre nel corso dell'esercizio;
e) approva il conto consuntivo, previa relazione del Collegio dei revisori dei conti;
f) ratifica le deliberazioni d'urgenza del presidente;
g) stabilisce le direttive per le opere di irrigazione e di trasformazione fondiaria;
h) approva i contratti o assunzioni di spese per un importo superiore ai 10 milioni, nonche' l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili;
i) approva la cancellazione o accensione di ipoteche, decide sullo stare o resistere in giudizio e sulle transazioni;
l) approva le convenzioni con Istituti di credito;
m) accetta le eredita', le donazioni e i legati disposti a favore dell'Ente.
3. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui al secondo comma sono approvate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto. Per le deliberazioni di cui alle lettere d) ed e), tale decreto e' adottato di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 7
1. Ai fini della designazione delle terne per la nomina del presidente e dei vice presidenti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4, il Consiglio e' validamente costituito dai membri indicati nelle lettere c), d), e), f), g), h), i) dell'articolo stesso ed e' convocato e presieduto dal presidente del Consiglio uscente o dal commissario governativo.
Art. 8
1. Per gravi irregolarita' nella gestione dell'Ente, o quando sia impossibile il suo funzionamento, il Consiglio di amministrazione puo' essere sciolto e puo' essere nominato un commissario governativo mediante decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste.
2. La nomina di un commissario governativo avverra' per la prima attuazione della presente legge.
Art. 9
1. Le domande dell'Ente per la concessione di acque si reputano dirette, se autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al soddisfacimento di uno speciale e prevalente interesse pubblico, ai fini della ammissione alla concorrenza eccezionale prevista nell'articolo 10 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. Nelle concessioni, accordate prima dell'entrata in vigore della, presente legge, delle acque del bacino idrografico del Trasimeno, di quello dell'Alto Tevere e di quelle dell'Alta e Media Valle dell'Arno, i termini entro i quali i concessionari debbono derivare e utilizzare le acque concesse non possono essere prorogati, ove, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le concessioni stesse risultino incompatibili con le opere da eseguirsi dall'Ente.
3. In tal caso, allo scadere di detti termini, le concessioni sono dichiarate decadute ai sensi dell'articolo 55 con l'articolo unico della legge 18 ottobre 1942, n. 1434.
4. Nel caso di revoca della concessione, si provvede con lo stesso atto o con un altro successivo a determinare, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, quale compenso sia dovuto al titolare di essa, con i criteri indicati nell'ultimo comma dell'articolo 45 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.
5. La durata della riserva di acqua a favore dello stesso Ente, ai sensi dell'articolo 51 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, puo' essere prorogata per due quadrienni.
Art. 10
1. A tutti i lavori e gli impianti occorrenti alla costruzione e all'esercizio delle opere, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 33 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici.
Art. 11
1. Le zone comprese nel territorio ove opera, l'Ente, che mediante la esecuzione di un piano organico di opere appaiono suscettibili di trasformazione dell'ordinamento produttivo, saranno classificate tra i comprensori di bonifica, ai sensi e per gli effetti della legge 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Ente puo' avvalersi di organi e di Enti aventi finalita' analoghe.