Integrazioni alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relative all'Ente autonomo per l'irrigazione della Val di Chiana
Testo vigente
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il territorio di interesse dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, istituito con la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, e' quello compreso entro i confini indicati nell'allegato A della presente legge.
Art. 2
1. In applicazione dell'articolo 11 della citata legge 18 ottobre 1961, n. 1048, sono classificati comprensori di bonifica di prima categoria ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche e integrazioni, quei territori compresi nelle zone di operativita' dell'Ente entro i confini indicati nell'allegato B alla presente legge.
2. Sono estese al territorio cosi' classificato le provvidenze previste dagli articoli 7 e 44 delle norme sulla bonifica integrale approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dalle leggi 2 giugno 1961, n. 454, e 27 ottobre 1966, n. 910, in favore dei comprensori di prima categoria ricadenti nella Maremma toscana.
3. Ai comprensori di bonifica ricadenti nel territorio di operativita' dell'ente si applicano, inoltre, le norme di cui all'articolo 19 del regio decreto 26 luglio 1929, numero 1530.
Art. 3
1. Nelle zone classificate a comprensorio di bonifica di cui al precedente articolo, ove non esistano Consorzi fra proprietari, l'Ente assume tutte le iniziative e i compiti previsti dal citato regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 4
1. Sono organi dell'ente autonomo il consiglio di amministrazione, la giunta esecutiva, il presidente ed il collegio dei revisori dei conti.
2. Il consiglio di amministrazione e' composto di:
a) un presidente scelto in una terna proposta dal consiglio di amministrazione dell'ente;
b) due vice presidenti scelti in due terne proposte dal consiglio di amministrazione dell'ente;
c) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero del bilancio e della programmazione economica, uno del Ministero dei lavori pubblici ed uno del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri;
d) quattro rappresentanti degli agricoltori, quattro rappresentanti dei coltivatori diretti, quattro rappresentanti dei mezzadri, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su terne di persone indicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni di categoria piu' rappresentative operanti in ciascuna delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'ente;
e) i presidenti dei consorzi di bonifica costituiti o da costituirsi nel territorio di competenza dell'ente, o un loro delegato;
f) i presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'ente, o un loro delegato;
g) i presidenti delle amministrazioni provinciali delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'ente, o un loro delegato;
h) un rappresentante dell'ente di sviluppo dell'Umbria;
i) un rappresentante dell'ente di sviluppo di Toscana e Lazio;
l) un rappresentante del comitato regionale della programmazione economica della Toscana;
m) un rappresentante del comitato regionale della programmazione economica dell'Umbria.
3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
4. La giunta esecutiva dell'ente e' composta del presidente, dei due vice presidenti e di un consigliere per ciascuna delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'ente, eletti dal consiglio di amministrazione, i quali durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
5. Il collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri effettivi e tre supplenti, funzionari rispettivamente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del tesoro. Esso e' nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati.
Art. 5
1. La Giunta collabora col presidente nella predisposizione dei principali atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione e particolarmente:
a) statuto, regolamento del personale e norme per il funzionamento dei servizi;
b) bilancio preventivo, conto consuntivo e relazioni relative;
c) piano di classifica della proprieta' ai fini della determinazione dei criteri di contribuzione.
2. Spetta alla Giunta provvedere nelle seguenti materie, ferme restando le attribuzioni del Consiglio:
a) sui servizi di esattoria, tesoreria e cassa;
b) sui ruoli di contribuenza in conformita' al piano di classifica e al bilancio preventivo approvati dal Consiglio;
c) sui progetti esecutivi e le perizie di variante;
d) sulle licenze e concessioni temporanee;
e) sugli impegni di spesa di importo non superiore ai 30 milioni, restando demandati alla competenza del Consiglio gli impegni d'importo superiore;2
f) su altri affari che il Consiglio ritenga di demandare alla Giunta in sede consultiva o deliberante.
Art. 6
1. L'articolo 5 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, e' sostituito dal seguente:
"Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente, puo' deliberare in via d'urgenza su materie che non eccedono l'ordinaria amministrazione, convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione e la Giunta esecutiva, e ne esegue le deliberazioni.
Puo' inoltre assumere impegni di spesa per importo non superiore ai 10 milioni.
Le deliberazioni assunte in via d'urgenza devono essere sottoposte all'esame della Giunta esecutiva, che deve essere convocata entro il termine di venti giorni.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente e' sostituito da uno dei vice presidenti da lui incaricato".
Art. 7
1. All'articolo 7 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, le parole: "del vice presidente" sono sostituite dalle altre: "dei vice presidenti".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Milano, addi' 15 settembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - FERRARI AGGRADI - COLOMBO - MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE