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Miglioramento del trattamento di quiescenza e adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate facente parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nei confronti degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate sono estese le norme contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza spettante a carico totale o parziale della Cassa stessa, nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1 gennaio 1958 in poi.

2. Per i casi di cessazione dal servizio verificatisi nel periodo intercorrente tra la data del 1 gennaio 1958 e quella di pubblicazione della presente legge, il trattamento annuo lordo, nella forma dell'indennita' una volta tanto o della pensione, in nessun caso puo' essere inferiore a quello che sarebbe spettato all'iscritto qualora non fossero state applicate le norme di cui al comma precedente. Nel caso in cui spetti la pensione, il predetto raffronto va effettuato senza tener conto della rendita vitalizia costante, la quale compete, a decorrere dal 1 gennaio 1958, in ogni caso nella nuova misura prevista all'articolo 3 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077.

Art. 2

1. Le pensioni dirette, indirette e di riversibilita' a carico della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data del 1 gennaio 1958, sono riliquidate, con effetto dalla data medesima, secondo le norme contenute negli articoli dal 5 al 14 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, intendendosi, pero', sostituite, ove richiamate, le disposizioni del regio decreto 3 marzo 1938, n. 680, con quelle corrispondenti della legge 6 febbraio 1941, n. 176.

2. Nei casi in cui sia ricorsa per la determinazione della pensione originaria l'applicazione dell'articolo 57 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, la riliquidazione delle pensioni si effettua:

  1. 1) in base ai soli servizi utili con iscrizione alla Cassa, qualora i detti servizi non siano inferiori a 40 anni;

  2. 2) in base ai servizi di iscrizione e a quelli con detrazione, qualora i servizi resi con iscrizione alla Cassa siano inferiori a 40 anni, considerando, pero', i servizi a detrazione limitatamente agli anni occorrenti fino al raggiungimento di 40 anni. In tal caso dalla pensione riliquidata si detrae una quota proporzionale al periodo di servizio considerato con detrazione, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dello stesso articolo 57.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA