Adeguamento delle pensioni di guerra indirette
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Alle vedove in possesso della pensione di guerra in base alla tabella G, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e' concesso un aumento che sara' progressivamente elevato come in appresso:
L. 15.500 annue dal 1° gennaio 1962:
L. 40.000 annue dal 1° luglio 1962;
L. 60.000 annue dal 1° luglio 1963.
2. Ai genitori collaterali ed assimilati, in possesso della pensione di guerra in base alla tabella M annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e' concesso un aumento che sara' progressivamente elevato come in appresso:
L. 9.500 annue dal 1° gennaio 1962;
L. 24.000 annue dal 1° luglio 1962;
L. 36.000 annue dal 1° luglio 1963.
3. Alle vedove ed orfani in possesso della pensione di guerra in base alla tabella I annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ed ai genitori, collaterali ed assimilati, in possesso della pensione di guerra in base alla tabella O, annessa alla legge stessa, e' concessa, in aggiunta agli aumenti di cui ai commi precedenti, una ulteriore maggiorazione della pensione che sara' progressivamente elevata come in appresso:
L. 6.000 annue dal 1° luglio 1962;
L. 15.000 annue dal 1° luglio 1963.
Art. 2
1. L'assegno di previdenza previsto dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentato progressivamente come in appresso:
L. 9.000 annue dal 1° luglio 1962;
L. 24.000 annue dal 1° luglio 1963.
2. Il limite di eta' previsto dall'articolo 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ed integrazioni, e' ridotto al 60° anno.
Art. 3
1. L'aumento integratore per gli orfani, previsto dall'articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, e' elevato progressivamente come in appresso:
L. 24.000 annue dal 1° gennaio 1962;
L. 36.000 annue dal 1° luglio 1962.
2. L'assegno integratore per gli orfani previsto dall'articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e dal presente articolo, e' concesso fino al 26° anno di eta' quando trattasi di orfano studente universitario.
Art. 4
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 18 MAGGIO 1967, N. 318
Art. 5
1. Agli orfani ed ai collaterali maggiorenni che siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che risultino in stato di bisogno, accertato a norma dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1957 n. 646, e successive modificazioni, e concesso in aggiunta alla pensione di guerra, assegno di previdenza di:
L. 15.000 annue dal 1° luglio 1962;
L. 30.000 annue dal 1° luglio 1963.
2. Il beneficio di cui al precedente comma si applica anche agli orfani maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro, fruenti del trattamento di riversibilita', previsto dall'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648.
La concessione del suddetto assegno di previdenza e' demandata agli Uffici provinciali del tesoro. Per i residenti all'estero la concessione stessa e' fatta invece direttamente dal Ministero del tesoro.
I beneficiari dell'assegno di cui al presente articolo hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio provinciale del tesoro (od al Ministero del tesoro se siano residenti all'estero) il verificarsi delle condizioni chi comportino la perdita del diritto all'assegno stesso. L'assegno puo' essere in ogni tempo revocato quando siano venute meno le condizioni che ne hanno determinata la concessione.
I titolari di piu' pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura piu' favorevole.
Art. 6
1. Le tabelle G, I, M, 0, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, vengono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge nelle quali sono compresi gli aumenti di cui all'articolo 1 e sono assorbiti i seguenti assegni:
a) l'assegno speciale temporaneo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1 settembre 1947, n. 1108, spettante ai genitori, collaterali ed assimilati, modificato dall'articolo 123 della legge 10 agosto 1950, n. 648;
b) l'assegno speciale temporaneo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 530, modificato dall'articolo 123 della legge 10 agosto 1950, n. 648, dovuto alla vedova ed agli orfani;
c) l'assegno supplementare di cui agli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 1953, n. 263.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1962 la pensione e gli assegni spettanti alle vedove e agli orfani, ai genitori collaterali ed assimilati dei militari deceduti per causa di guerra ed attinente alla guerra, nonche' dei civili deceduti per fatto di guerra, sono concessi, in ogni caso, in base alle tabelle G, I, M, O, annesse alla presente legge.
3. Le tabelle E, L, N, P, previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, sono soppresse.
Art. 7
1. Il capitale spettante alle vedove a mente dell'articolo 59 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ed integrazioni, e' liquidato - a decorrere dal 1 gennaio 1962 sulla base dei nuovi importi tabellari previsti nei precedenti articoli con decorrenza dal 1 luglio 1963.
Art. 8
1. Il beneficio dipendente dall'applicazione dell'articolo 5 della presente legge e' concesso su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Qualora la domanda sia presentata oltre un anno dalla data di insorgenza del diritto, il beneficio avra' decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa.
2. Gli altri benefici dipendenti dalla applicazione della presente legge sono concessi d'ufficio.
Art. 9
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro, nonche' con una aliquota del maggior gettito dipendente dalle modifiche in materia di imposta generale sull'entrata.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA