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Modifiche alle norme sulle pensioni di guerra

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 3

1. Nel caso in qui con una invalidita' ascrivibile alla 1 categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, coesistano altre infermita', al mutilato o invalido e' dovuto un assegno per cumulo di infermita' nella misura indicata dall'annessa tabella F.

2. Qualora con una infermita' di 2ª categoria coesistano altre minori, senza pero' che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto dalla annessa tabella F-1, una infermita' di 1ª categoria, sara' corrisposto un assegno per cumulo non superiore alla meta', ne' inferiore al decimo della differenza fra il trattamento economico complessivo della 1a categoria e quello della 20 categoria, in relazione alla gravita' delle minori infermita' coesistenti e tenendo conto dei criteri informatori della predetta tabella F-1.

3. L'assegno per cumulo non e' reversibile e si aggiunge a quello per superinvalidita' anche quando la superinvalidita' derivi da cumulo di infermita'.

4. Nel caso di coesistenza di due infermita' ascrivibili alle categorie dalla 3ª all'8ª della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle infermita' medesime, secondo quanto previsto dalla annessa tabella FA.

5. Qualora le infermita' siano piu' di due, il trattamento complessivo e' determinato aggiungendo alla categoria alla quale e' ascritta l'invalidita' piu' grave quella risultante dal complesso delle altre infermita', in base a quanto stabilito dalla tabella F-1 allegata alla presente legge.

6. L'articolo 31 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e la tabella F annessa alla legge stessa sono soppressi.

Art. 4

1. Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, forniti di pensione o di assegno rinnovabile di la categoria, con o senza assegno di superinvalidita', che non svolgano attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili all'imposta complementare, e' concesso un assegno speciale temporaneo non riversibile di lire 60 mila annue.1

Art. 5

1. L'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, quale risulta dall'articolo 7 della legge 9 novembre 1961, numero 1240, e' sostituito dal seguente:
"Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla 2ª all'8ª, e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 3, lettera b), della legge 3 giugno 1950, n. 375, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidita' di guerra, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, e' attribuito, in aggiunta alla pensione, e fino al compimento del 65° anno di eta', un assegno di incollocabilita' nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1ª categoria senza superinvalidita' e quello complessivo, compresi gli eventuali assegni accessori, di cui sono titolari. Ove il diritto all'assegno di incollocabilita' derivi da infermita' neuro-psichica od epilettica, ascrivibile alla 2ª 3ª o 4ª categoria, l'assegno stesso viene liquidato, fino al compimento del 65° anno di eta' in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1ª categoria con assegno di superinvalidita' di cui alla tabella E, lettera G, esclusa l'indennita' di accompagnamento, e quello complessivo, compresi gli eventuali assegni accessori, di cui gli invalidi fruiscono.
Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilita' e per la durata di questo, vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla 1a categoria. Resta, comunque, ferma la facolta' di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidita' di guerra, ai sensi dell'articolo 53 e successive modificazioni.
Ai mutilati ed invalidi di guerra che, fino al compimento del 65° anno di eta', abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilita', viene corrisposto, dal giorno successivo alla data predetta e in aggiunta al trattamento previsto per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 10, lettera a), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni, cumulabile con l'assegno di previdenza.
L'incollocabilita' e' riconosciuta per periodi di tempo e con le modalita' stabilite dai primi due commi dell'articolo 23, previo parere del Collegio medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, numero 375, la cui composizione, esclusivamente per lo esame dei casi di cui al presente articolo, viene integrata con il presidente della Commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio, o con un ufficiale medico, componente la predetta Commissione, designato dal presidente stesso.
Il giudizio del Collegio medico di cui al precedente comma ha effetto solo per quanto riguarda il riconoscimento o meno del diritto all'assegno di incollocabilita'.
Il Ministro per il tesoro provvede alla concessione od al diniego dell'assegno di incollocabilita' su proposta del Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra di cui all'articolo 99 e successive modificazioni.
L'assegno di incollocabilita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e non e' cumulabile con l'indennita' di disoccupazione, eventualmente spettante. L'assegno di incollocabilita' compete finche' sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione.
Il trattamento di incollocabilita' puo' essere in ogni tempo revocato, nella sede amministrativa, con provvedimento del Ministro per il tesoro se vengano meno le ragioni per le quali sia stato concesso.
Gli invalidi, fruenti dell'assegno di incollocabilita', hanno l'obbligo, qualora esplichino attivita' lavorativa, in proprio o alle dipendenze altrui, di denunciare, entro sei mesi dalla data di inizio dell'attivita' medesima, il verificarsi di tale circostanza alla competente Direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, la quale, datane immediata comunicazione alla Direzione generale delle pensioni di guerra, predispone gli accertamenti del caso, ai fini dei conseguenti provvedimenti.
Qualora l'invalido ometta la denuncia di cui al precedente comma, sono recuperate le somme indebitamente corrisposte e puo' essere comminata, sentita la Opera nazionale per gli invalidi di guerra, una sanzione pecuniaria a carattere civile fino ad un importo massimo corrispondente a sei mensilita' dell'assegno di incollocabilita'".

Art. 6

1. Il primo comma dell'articolo 44-bis della legge 10 agosto 1950, n. 648, quale risulta dall'articolo 7 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, e' sostituito dal seguente:
"Ai mutilati ed invalidi di guerra residenti sul territorio nazionale, forniti di pensione o di assegno rinnovabile dalla 2ª all'8ª categoria, di eta' inferiore ai 60 anni compiuti, quando siano incollocati, e' concesso un assegno di incollocamento di lire 186.000 annue".
L'articolo 3 della legge 25 novembre 1964, n. 1266, e' soppresso.

Art. 7

1. L'ammontare dell'assegno di previdenza, previsto dall'articolo 2 della legge 25 novembre 1964, n. 1266, a favore dei mutilati e degli invalidi titolari di pensione o di assegno rinnovabile dalla 2ª all'8ª categoria, e' elevato da lire 174.000 a lire 186.000 annue.

Art. 8

1. Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato dall'articolo 1 della legge 30 ottobre 1955, n. 1063 e dall'articolo 11 della legge 26 luglio 1957, n. 616, e' sostituito dal seguente:
"A favore degli invalidi di la categoria che non svolgano comunque un'attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, e' concessa una indennita' speciale annua pari ad una mensilita' del trattamento complessivo della pensione in godimento compresi i relativi assegni accessori. Tale indennita' e' liquidata con le norme stabilite dalla legge 29 luglio 1949, n. 472. La indennita' speciale pari ad un dodicesimo del trattamento annuo complessivo fruito spetta anche agli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª che non svolgano una attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili per il loro reddito complessivo all'imposta complementare. L'indennita' speciale di cui al presente articolo e' corrisposta dalle Direzioni provinciali del tesoro competenti in unica soluzione entro il mese di dicembre di ciascun anno".

Art. 9

1. L'articolo 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' cosi' modificato:
"Per la concessione della pensione di cui al precedente articolo 71 occorre che ai genitori, collaterali od assimilati siano venuti a mancare, a causa della morte del militare o del civile, i necessari mezzi di sussistenza, tenendo conto dell'aiuto che il dante causa ad essi prestava al momento della morte. Si terra' anche conto dell'aiuto che il figlio sarebbe stato presumibilmente in grado di prestare ai genitori in qualsiasi momento futuro.
Si considera che siano venuti meno i necessari mezzi di sussistenza quando il richiedente risulti non assoggettabile per l'ammontare del suo reddito complessivo all'imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore".

Art. 10

1. L'ammontare dell'assegno di previdenza a favore delle vedove e dei genitori in possesso della pensione di guerra prevista dalle tabelle G, I, M, O, e' elevato da lire 66.000 a lire 90.000 annue.

Art. 11

1. L'ammontare dell'assegno di previdenza a favore degli orfani e dei collaterali maggiorenni inabili a proficuo lavoro, titolari della pensione di guerra di cui alle tabelle I ed O annesse alla presente legge, e' elevato da lire 30.000 a lire 90.000 annue.