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Modifica delle disposizioni di cui all'articolo unico della legge 28 maggio 1959, n. 401, ed agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, relativamente ai depositi di carburante annessi ad impianti impiegati nella attivita' di perforazione per la ricerca di idrocarburi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Sulle domande di concessione per l'impianto e la gestione di depositi di olii minerali da collocarsi presso le apparecchiature di perforazione impiegate nella ricerca degli idrocarburi e delle forze endogene, provvede il prefetto della Provincia ove si effettuano le perforazioni ai sensi degli articoli 8 e ti del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, e dell'articolo unico della legge 28 maggio 1959, n. 401, sentito il parere dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

2. La concessione e' rilasciata per una durata non inferiore ad anni 5; durante il periodo di validita' della concessione il deposito a cui essa si riferisce puo' liberamente seguire nei suoi spostamenti l'impianto di perforazione al quale e' annesso; di ogni spostamento deve essere data immediata notizia al prefetto che ha rilasciato la concessione.

3. Ad istanza della societa' interessata, e quando non vi ostino particolari motivi, il prefetto della Provincia ove si effettuano le perforazioni, ad avvenuta presentazione della domanda di concessione, sempre che i depositi risultino conformi alle vigenti norme di sicurezza e sentito il competente comando dei vigili del fuoco, rilascia permesso provvisorio per l'impianto dei depositi indicati nel comma primo del presente articolo, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 23 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, contenente norme regolamentari per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367. Il permesso provvisorio decade di diritto se non e' seguito dal provvedimento di concessione entro mesi sei dalla data del rilascio.

Art. 2

1. Per i depositi previsti nel primo comma del precedente articolo 1, la denuncia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, deve essere presentata all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione del luogo ove si trovano i depositi, almeno 5 giorni prima dell'attivazione dei depositi medesimi.

2. Per ogni spostamento dell'impianto di perforazione, la societa' interessata deve provvedere, nel termine previsto nel comma precedente, al rinnovo della denuncia relativamente al deposito annesso all'impianto spostato.

3. Nell'ipotesi di rilascio del permesso provvisorio di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, la denuncia deve essere corredata della copia del provvedimento suddetto, da sostituirsi, a cura della societa' interessata, con la copia dell'atto definitivo di concessione entro 20 giorni dal rilascio di quest'ultimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO