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Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati civili del Ministero dell'interno

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA:
la seguente legge:

Art. 1

1. Con effetto dal 1 gennaio 1962 agli impiegati civili del Ministero dell'interno, appartenenti ai seguenti ruoli ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, e' attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila:

2. Carriera direttiva:
Amministrazione civile - carriera amministrativa;
Amministrazione civile - ragionerie delle prefetture (carriera speciale);
Servizi antincendi - direttore ginnico sportivo;
Archivi di Stato;
Affari di culto (ruolo ad esaurimento);
Fondo per il culto (ruolo ad esaurimento).
Servizio speciale riservato (ruolo ad esaurimento).

3. Carriera di concetto:
Archivi di Stato;
Affari di culto (ruolo ad esaurimento);
Amministrazione della pubblica sicurezza - servizi elettrici;
Amministrazione della pubblica sicurezza - segretari di polizia;
Servizio speciale riservato (ruolo ad esaurimento);
Amministrazione civile - ragionerie delle prefetture (carriera speciale).

4. Carriera esecutiva:
Amministrazione civile personale di archivio;
Amministrazione civile - personale dell'ufficio telegrafico e cifra;
Amministrazione civile - personale dell'ufficio crittografico;
Amministrazione civile - personale della biblioteca;
Affari di culto (ruolo ad esaurimento);
Archivi di Stato;
Amministrazione della pubblica sicurezza personale di polizia (ruolo ad esaurimento);
Amministrazione della pubblica sicurezza - personale di archivio;
Servizi antincendi (ruolo degli aiutanti);
Servizio speciale riservato (ruolo ad esaurimento).

5. Carriera del personale ausiliario:
Amministrazione civile;
Archivi di Stato;
Amministrazione della pubblica, sicurezza;
Affari di culto (ruolo ad esaurimento);
Servizio speciale riservato (ruolo ad esaurimento).

Art. 2

1. L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, e' soppresso nei confronti di coloro cui e' applicabile l'articolo 1 della presente legge.

2. Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dell'assegno mensile di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno per progressioni di carriera.

Art. 3

1. La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre carriere, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

2. Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo e' mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato e' corrisposto per la sola eccedenza.

Art. 4

1. L'assegno mensile previsto dalla presente legge e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilita' di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed e' sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

Art. 5

1. Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 1.300.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 2.600.000.000 per l'esercizio 1962-63, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile, categorie A e B.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI - TREMELLONI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO