diritto.io

Concessione di un assegno mensile a talune categorie di Impiegati del Ministero degli affari esteri

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA:
la seguente legge:

Art. 1

1. Con effetto dal 1 gennaio 1962 agli impiegati del Ministero degli affari esteri non fruenti del trattamento economico previsto dal regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, e dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, appartenenti alle carriere di concetto, esecutiva e del personale ausiliario ed alle categorie del personale non di ruolo, e' attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta, per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila.

2. L'assegno di cui al comma precedente e' attribuito altresi' agli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775, che prestino servizio presso l'Amministrazione centrale e agli impiegati dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze, compresi quelli della carriera direttiva.

Art. 2

1. L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, e' soppresso nei confronti di coloro cui e' applicabile l'articolo 1 della presente legge.

2. Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dell'assegno mensile di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di questo ultimo assegno per progressioni di carriera.

Art. 3

1. La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre categorie, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

2. Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo e' mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato e' corrisposto per la sola eccedenza.

Art. 4

1. L'assegno mensile previsto dalla presente legge e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilita', di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed e' sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

Art. 5

1. Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 100 milioni per l'esercizio 1962-1963, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote della imposta di ricchezza mobile categorie A e B.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - SEGNi - TREMELLONI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO