Contribuito straordinario dello Stato alla ferrovia in regime di concessione Circumvesuviana
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A copertura degli oneri restati a carico della Societa' strade ferrate secondarie meridionali per l'esecuzione dei lavori, compiuti a tutte sue spese, di riordino ed adeguamento tecnico delle ferrovie Napoli-Baiano; Napoli-Ottaviano; Circumvesuviana; Torre Annunziata Castellammare di Stabia e Castellammare di Stabia Sorrento i Ministri per i trasporti e per il tesoro sono autorizzati a concedere a detta Societa', con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, un contributo straordinario entro il limite di lire 1.437.000.000.
Art. 2
1. Per ulteriori lavori di sistemazione e potenziamento degli impianti nonche' di raddoppio del binario sul tronco Barra-Torre del Greco-Torre Annunziata, con convenzione da approvarsi dai Ministri per i trasporti e per il tesoro, potra' essere accordato alla Societa', sulla base della spesa che sara' ritenuta ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e da variarsi, salva revisione sulla base dei prezzi aggiornati alla data di inizio dei lavori, un altro contributo straordinario entro il limite di lire 2.000.000.000.
Art. 3
1. Il contributo dello Stato accordato a norma del precedente articolo 2 sostituisce quello assentibile, per il potenziamento degli impianti fissi della ferrovia, a norma dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, non applicabile per la parte regolata dalla presente legge.
Art. 4
1. Sono abrogate le leggi 19 marzo 1952, n. 185, e 3 febbraio 1957, n. 35.
Art. 5
1. La spesa di lire 3.437.000.000 derivante dagli articoli 1 e 2 della presente legge sara' iscritta, sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti nella misura di lire 1.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1961-62 al 1963-64 e di lire 437.000.000 per l'esercizio 1964-65.
2. L'onere di lire 1.000.000.000 relativo all'esercizio finanziario 1961-62 sara' fronteggiato con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro approvata con legge 28 luglio 1961, n. 828.
3. All'onere di lire 1.000.000.000 relativo all'esercizio finanziario 1962-63 si fara' fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.
4. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare corno legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1962
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI - LA MALFA - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO