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Integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle Direzioni provinciali del tesoro

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Gli uffici provinciali del Tesoro organi periferici del Ministero del tesoro, assumono la denominazione di Direzioni provinciali del tesoro.

2. Le Direzioni provinciali del tesoro in aggiunta ai compiti istituzionali previsti dalle vigenti disposizioni, provvedono:

  1. a) al rimborso a favore delle Amministrazioni provinciali delle rette manicomiali relative a dementi di guerra, pensionati, ricoverati in manicomio, dovute alle Amministrazioni stesse ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, e successive modificazioni;

  2. b) alla restituzione di somme indebitamente affluite all'Erario in conto entrate del Tesoro. Per le restituzioni d'importo superiore a lire 5.000.000 occorre la preventiva autorizzazione della Direzione generale del tesoro;

  3. c) all'attribuzione a favore dei titolari di pensioni o assegno privilegiato ordinario di prima categoria, gravanti sul bilancio dello Stato dell'assegno annuo, a titolo di integrazione, per i figli a carico, previsto dall'articolo 3 della legge 3 aprile 1958, n. 474;

  4. d) alla liquidazione degli assegni annessi alle decorazioni al
    valor militare, corrisposti dal Ministero del tesoro, previsti dai decreti-legge 10 febbraio 1918, n. 264, 7 aprile 1918, n. 644, e successive modificazioni.

3. Sono estese - in quanto applicabili - ai provvedimenti relativi alla materia oggetto del presente articolo le norme previste dagli articoli 15 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Art. 2

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, sono aggiunte le seguenti lettere:
"e) la concessione del beneficio previsto dagli articoli 60 e 82 della citata legge n. 648 nei confronti rispettivamente, delle vedove e dei genitori, collaterali ed assimilati di militari o di civili, provvisti di pensione, al compimento del 70° anno di eta', ovvero anteriormente qualora siano divenuti inabili a qualsiasi lavoro proficuo;
f) la concessione, ai sensi dell'articolo 62 della legge predetta, della riversibilita' agli orfani del militare deceduto per causa di guerra o attinente alla guerra o del civile deceduto per fatti di guerra, nel caso di cessazione del diritto a pensione da parte della vedova;
g) la concessione, a norma delle vigenti leggi, della riversibilita' degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare di cui alla lettera d) del precedente articolo 1;
h)
la liquidazione, ai sensi dell'articolo 59 della legge citata, del capitale a favore della vedova che passi ad altre nozze;
i) la concessione, ai sensi dell'articolo 84 della legge su menzionata, della riversibilita' a favore della madre del caduto in guerra in caso di morte del marito - padre del caduto - gia' provvisto di pensione;
l) la liquidazione dell'assegno integratore previsto dall'articolo 49 della legge n. 648 a favore degli invalidi di guerra che siano stati ufficiali in servizio permanente effettivo, sottufficiali e militari di carriera, nonche' personali civili presso le Amministrazioni indicate dalla legge, cessati dal servizio senza diritto a trattamento di quiescenza;
m) la concessione dell'aumento integratore previsto per la moglie di grande invalido all'articolo 9 della legge n. 1240 del 9 novembre 1961;
n) il rilascio di certificazione per comprovare il godimento di trattamento di pensione di guerra;
o) il rilascio dei libretti ferroviari per la concessione speciale VIII prevista dall'ordinamento ferroviario a favore dei grandi invalidi di guerra".

Art. 3

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e' sostituito dal seguente:
"Le Direzioni provinciali del tesoro, per il personale da esse amministrato con ruoli di spesa fissa, dispongono:
a) l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia per tutte le persone riconosciute a carico a tali fini;
b) la concessione degli aumenti anticipati di stipendio o di retribuzione per la nascita dei figli;
c) l'attribuzione dei normali aumenti periodici di stipendio o di retribuzione. E' fatto obbligo alle Amministrazioni competenti di comunicare in tempo utile alle Direzioni provinciali del tesoro gli eventuali casi di esclusione, per demerito, dal beneficio ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
I provvedimenti relativi debbono essere comunicati all'Amministrazione centrale di appartenenza degli interessati".

Art. 4

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e' sostituito dal seguente:
"Le Direzioni provinciali del tesoro, su richiesta delle Amministrazioni centrali competenti, sono autorizzate ad aprire partite provvisorie di spesa per corrispondere al personale, destinato ad una sede per prima nomina, gli assegni fissi di spettanza.
Un esemplare del ruolo provvisorio aperto e' trasmesso alla Corte dei conti per il controllo successivo sui titoli di spesa estinti e contabilizzati".

Art. 5

1. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e' sostituito dal seguente:
"Le deleghe per la cessione a favore dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di quote di stipendio, salario e pensione, per il pagamento dei premi dovuti per le assicurazioni sulla vita, stipulate a norma dell'articolo 8 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, sono autenticate, per il personale in attivita' di servizio, dai capi degli uffici dai quali il personale stesso direttamente dipende e, per i pensionati, dai dirigenti delle Direzioni provinciali del tesoro oppure dal sindaco del Comune di residenza".

Art. 7

1. Le Direzioni provinciali del tesoro, per il personale da esse amministrato con ruoli di spesa fissa, sono autorizzate a disporre il pagamento, in via provvisoria degli assegni di aspettative per motivi di salute fino a contraria disposizione delle Amministrazioni da cui gli interessati dipendono.

Art. 8

1. Sono demandate alle direzioni provinciali del tesoro le attribuzioni per il prelievo di somme corrispondenti ad una o piu' rate di ammortamento che siano scadute dopo il 10 gennaio 1978 e non siano state tempestivamente versate presso i tesorieri degli enti che abbiano contratto mutui con la Cassa depositi e prestiti garantiti dallo Stato ovvero con delegazioni di pagamento.

Art. 9

1. Le Direzioni provinciali del tesoro, per i ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi o ad annualita' ed altre prestazioni a carico dello Stato, provvedono, in caso di mutamento della persona del creditore, senza far luogo alla chiusura della partita, alla voltura della partita stessa ed alla prosecuzione dei pagamenti a favore dell'avente diritto.

2. Del provvedimento adottato, previa osservanza degli adempimenti previsti dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, danno notizia all'Amministrazione interessata.

Art. 10

1. Fermo restando il numero massimo previsto dalla tabella annessa alla legge 3 febbraio 1951, n. 38, modificata col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 471, il Ministro per il tesoro, con propri decreti, determina la sede delle Direzioni provinciali del tesoro presso le quali devono funzionare i centri meccanografici e stabilisce la circoscrizione territoriale di ciascun centro.

2. Le modalita' per la disposizione di pagamento con il sistema meccanografico, previsto dalla legge 3 febbraio 1951, n. 38, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653, possono essere estese - con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla Corte dei conti - alle altre spese fisse amministrate dalle Direzioni provinciali del tesoro.