Integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Al primo comma dell'articolo 12 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' aggiunto il seguente periodo:
"Qualora tuttavia, per effetto di disposizioni legislative emanate successivamente all'esercizio dell'opzione, il trattamento di pensione, assegno o indennita' di guerra venisse a risultare piu' favorevole di quello conseguito a norma del secondo comma del precedente articolo 11 in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtu' di contratto, gli interessati sono ammessi ad optare per il trattamento piu' favorevole, a condizione che la opzione venga esercitata, con le modalita' previste dal presente articolo, successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative che abbiano determinato il maggior favore del trattamento di pensione, assegno o indennita' di guerra".
2. Al secondo comma del medesimo articolo 12, il primo periodo e' cosi' modificato:
"Nell'eventualita' che, vuoi per effetto di opzione anteriormente esercitata a sensi del precedente articolo 11, vuoi per non aver potuto l'interessato esercitare l'opzione per cause indipendenti dalla sua volonta', sia gia' stata liquidata una indennita' in capitale in base alle norme vigenti in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtu' di contratto, la somma per tale titolo corrisposta e' considerata come capitalizzazione di una quota parte della pensione o dell'assegno di guerra, ed all'interessato spetta soltanto la rimanente quota della pensione o dell'assegno".
3. Al medesimo articolo 12 e' aggiunto il seguente ultimo comma:
"Copia autentica della dichiarazione di opzione va allegata alla domanda da presentarsi al Ministero del tesoro a norma del successivo articolo 101".
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1964, N. 1266
Art. 3
1. L'articolo 32 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' sostituito dal seguente:
"Qualora l'invalido fruisca di cura ospedaliera di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, o di altre Amministrazioni, gli assegni di cui agli articoli 30 e 31 della presente legge 3 e 4 della legge 26 luglio 1957, n. 616, sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore ad un quarto per il periodo di tempo corrispondente al ricovero, in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese che l'Opera nazionale o l'Amministrazione competente deve sostenere presso i singoli Istituti di ricovero ed alle condizioni di famiglia dell'invalido. Il relativo importo e' versato a favore della detta Opera ovvero delle altre Amministrazioni interessate" .
Art. 4
1. L'articolo 1 della legge 26 luglio 1957, n. 616, e' abrogato.
2. L'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' sostituito dal seguente:
"Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione o assegno rinnovabile della 2ª, 3ª e 4ª categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5ª all'8ª, quando abbiano compiuto, rispettivamente, il 55° ed il 60° anno di eta', e risulti altresi' che il reddito complessivo netto, definito ai fini dell'imposta complementare, giusta l'articolo 130 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non sia superiore a lire 720.000 annue, e' concesso un assegno di previdenza, non riversibile ne' sequestrabile, di annue lire 144.000.
I limiti di eta' previsti nel precedente comma sono fissati a 5 anni indipendentemente dalla categoria, quando trattasi di donne mutilate ed invalide fornito di pensione o assegno rinnovabile.
Si prescinde dai suddetti limiti di eta' quando trattasi di mutilati ed invalidi che in sede di visita collegiale, siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.
L'ammontare complessivo del reddito netto di cui al primo comma si determina sulla scorta delle certificazioni rilasciate dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette in base alle dichiarazioni annuali di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, che siano divenute definitive.
Ai fini della concessione dell'assegno di previdenza gli interessati devono presentare agli Uffici distrettuali delle imposte dirette la dichiarazione dei redditi per la imposta complementare, nelle forme previste dal testo unico delle imposte dirette anche in deroga alle norme sulla esenzione dall'obbligo della, dichiarazione stessa. L'Ufficio provinciale del tesoro, che deve comunque acquisire la certificazione di cui al presente articolo, nel caso in cui ne sia privo, la richiede al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette. Questo provvedera' a far compilare dagli interessati la dichiarazione di cui al precedente comma e sulla base di essa a rimettere all'Ufficio provinciale del tesoro le certificazioni di cui al precedente comma.
Per titolari di pensione ed assegni di guerra residenti all'estero, la concessione dell'assegno di previdenza, in deroga al disposto dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e' fatta con decreto del Ministro per il tesoro ed e' subordinata alla sussistenza di condizioni economiche non superiori a quelle corrispondenti ai redditi stabiliti dal primo comma, avvalendosi ove occorra anche di dichiarazioni delle competenti Autorita' consolari".23
Art. 5
1. Ai fini della concessione dell'assegno di previdenza previsto dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, il reddito complessivo di cui all'articolo 6 della legge 26 luglio 1957, n. 616, e' elevato a lire 720.000 annue, e sara' valutato nei modi e con i criteri stabiliti dall'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato dall'articolo 4 della presente legge.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernenti la riduzione dell'assegno di previdenza nei casi di minor bisogno, sono abrogate.
3. Le norme riguardanti la concessione dell'assegno di previdenza a favore delle vedove e dei genitori di cui agli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche alle vedove assimilate ed ai genitori assimilati, nonche' alle vedove fruenti del trattamento di riversibilita' previsto dall'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ove concorrano, in ogni caso, le condizioni prescritte per la concessione del beneficio.
Art. 6
1. L'assegno di previdenza concesso a norma degli articoli 41, 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni puo' essere in ogni tempo revocato con decreto del competente direttore dell'Ufficio provinciale del tesoro (o del Ministro per il tesoro, nel caso regolato dall'ultimo comma dell'articolo 41 della suddetta legge) quando vengano meno le condizioni che ne hanno determinata la concessione.
2. Nei casi di revoca per dolo, la soppressione ha effetto dal giorno della avvenuta concessione; negli altri casi, la soppressione ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito.
3. I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare al competente Ufficio provinciale del tesoro (od al Ministero del tesoro, se siano residenti all'estero) il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso.
4. I titolari di piu' pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura piu' favorevole.
Art. 7
1. L'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' sostituito dai seguenti articoli:
"Art. 44. - I mutilati ed invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno delle categorie dalla 2ª all'8ª con eta' inferiore ai 60 anni compiuti, e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, in quanto, per la natura ed il grado delle loro invalidita', possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro ed alle sicurezza degli impianti, e che risultino effettivamente incollocati, vegono ascritti alla 1ª categoria senza assegno di superinvalidita' e fruiscono del trattamento corrispondente.
Al raggiungimento del 60° anno ai mutilati ed invalidi di guerra, che abbiano beneficiato del trattamento di 1ª categoria per incollocabilita', viene corrisposto, oltre all'assegno di previdenza, un assegno corrispondente alla pensione minima dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di cui all'articolo 10, lettera a) della legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modificazioni.
L'incollocabilita' e' riconosciuta per periodi di tempo e con le modalita' stabilite dai primi due commi dell'articolo 23, previo accertamento da parte del Collegio medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui al precedente comma, viene integrata con un ufficiale medico componente della Commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio, designato dal presidente della stessa. Il giudizio emesso dal predetto Collegio ha effetto solo per quanto riguarda la concessione o meno del trattamento di incollocabilita'.
Qualora il Collegio si pronunci per incollocabilita', la rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra trasmette gli atti al Ministero del tesoro, il quale, accertato che la pronuncia di cui sopra sia stata emessa con esclusivo riferimento alla infermita' che ha dato luogo alla liquidazione della pensione ed assegno di guerra, provvede per l'emissione del decreto concessivo del trattamento di cui al primo comma.
Il trattamento di incollocabilita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; non e' cumulabile con l'assegno di previdenza di cui al precedente articolo 41, ne' con la indennita' di disoccupazione, ed e' liquidato finche' sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione.
Tale trattamento puo' essere in ogni tempo revocato con provvedimento del Ministro per il tesoro quando risulti che siano venute meno le ragioni per le quali fu concesso".
"Art. 44-bis. - Ai mutilati ed invalidi di guerra residenti sul territorio nazionale, forniti di pensione o di assegno della 2ª, 3ª e 4ª categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5ª all'8ª, con eta' inferiore rispettivamente ai 55 ed ai 60 anni compiuti, quando siano incollocati, e' concesso un assegno di incollocamento di lire 144.000 annue, non cumulabile con il trattamento di incollocabilita' di cui all'articolo 44.
La domanda per conseguire detto assegno deve essere documentata con una attestazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalla quale risulti che gli invalidi siano iscritti nelle liste dei disoccupati di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, tenute dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, e siano effettivamente incollocati per circostanze non imputabili ad essi.
L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; non e' cumulabile con l'assegno di previdenza di cui all'articolo 41, ne' con l'indennita' di disoccupazione.
L'assegno non e' dovuto, e la corresponsione ne rimane sospesa, per i periodi di occupazione o di temporanea cancellazione dalle liste dei disoccupati; e puo' essere in ogni tempo revocato con decreto del direttore del competente Ufficio provinciale del tesoro, quando risulti che siano venute meno le condizioni che ne determinarono la concessione.
Nei casi di revoca per dolo, la soppressione ha effetto dal giorno dell'avvenuta concessione.
Qualora beneficiario dell'assegno di incollocamento sia un lavoratore agricolo avente diritto all'indennita' di disoccupazione prevista dall'articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, l'importo delle indennita' non cumulabili con l'assegno predetto verra' trattenuto a cura dell'organo erogatore delle indennita' medesime e versato in conto entrate Tesoro senza pregiudizio del beneficio spettante all'interessato in virtu' dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218.
Gli invalidi fruenti dell'assegno di incollocamento hanno l'obbligo di denunciare al competente Ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso".2
Art. 8
1. L'articolo 5 della legge 26 luglio 1957, n. 616, e' cosi' modificato:
"Ai mutilati ed invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' accordata una indennita' per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.
L'indennita' e' concessa nella seguente misura, mensile:
Lettera A ............ L. 40.000
" A-bis ........ " 35.000
" B ............ " 31.000
" C ............ " 22.000
" D ............ " 20.000
" E ............ " 15.000
" F ............ " 15.000
" G ............ " 12.000
L'indennita' e' ridotta come segue per gli invalidi residenti in Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti
Lettera A ............ L. 37.000
" A-bis ........ " 32.000
" B ............ " 28.000
" C ............ " 19.000
" D ............ " 17.000
" E ............ " 12.000
" F ............ " 12.000
" G ............ " 9.000
Ai pensionati affetti da una delle invalidita' specificate alle lettere A, A-bis, B, punti 1, 2, comma 2°, 3, C, D, E, punti 1, 2 della tabella stessa, e' data facolta' della scelta fra l'accompagnatore militare e l'indennita' di accompagnamento.
In caso di scelta dell'accompagnatore militare, l'indennita' e' ridotta della misura prevista dalla lettera G indicata nel presente articolo.
L'indennita' e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ricoverati in ospedali od in altri luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ricoverati in Istituti rieducativi ed assistenziali, l'indennita' e' corrisposta nella misura di quattro quinti all'Istituto di ricovero e per il rimanente quinto all'invalido.
L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovra' dare comunicazione dei suddetti ricoveri all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.
L'indennita' e' concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda".
Art. 9
1. Il primo comma dell'articolo 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' sostituito dal seguente:
"L'invalido provvisto di pensione o di assegno di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:
a) di lire 18 mila per la moglie che non abbia alcun reddito proprio;
b) di lire 36 mila per ciascuno dei figli, finche' minorenni, ed inoltre nubili, se femmine".
Art. 10
1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono sostituiti dal seguente:
"Nei casi di aggravamento delle infermita' per le quali siasi concessa pensione ed assegno rinnovabile ed indennita' per una volta tanto, l'invalido puo' chiederne la revisione senza limite di tempo.
Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda e' respinta, essa puo' essere rinnovata non piu' di due volte".
Art. 11
1. Il quinto comma dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' sostituito dal seguente:
"La nuova pensione ed il nuovo assegno rinnovabile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oppure, qualora risulti piu' favorevole, dalla data della visita collegiale di cui all'articolo 103, e sara' pagato con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile gia' riscosse dall'interessato dopo la detta decorrenza" .