diritto.io

Provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Gli imprenditori i quali, fatta esclusione degli apprendisti, abbiano complessivamente alle loro dipendenze piu' di 59 lavoratori tra operai ed impiegati sono tenuti ad occupare, in occasione di assunzioni di nuovo personale, un mutilato o invalido civile per ogni 10 lavoratori da assumere, sino a raggiungere la proporzione di un mutilato o invalido civile per ogni 50 dipendenti in forza o frazione di 50 superiore a 25. Il computo delle assunzioni di nuovo personale di cui al presente comma e' fatto per periodi semestrali a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La percentuale di cui al primo comma dovra' essere raggiunta comunque entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le imprese di navigazione, marittima ed aerea e quelle esercenti pubblici Servizi di trasporto in concessione non sono tenute, per quanto concerne il solo personale navigante e viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui al primo comma.

Art. 2

1. Gli imprenditori possono assumere direttamente i mutilati e gli invalidi civili iscritti nei ruoli di cui al successivo articolo 6, aventi una qualifica impiegatizia o una particolare specializzazione o qualificazione, oppure che siano in possesso di attestati di conseguita idoneita' rilasciati dalle istituzioni scolastiche o dai corsi di formazione professionale promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Gli imprenditori sono tenuti a dare comunicazione nominativa al competente Ufficio di collocamento dei lavoratori assunti direttamente, entro cinque giorni dall'assunzione.

3. Le assunzioni di mutilati e invalidi civili non aventi le qualifiche o gli attestati di cui al primo comma debbono essere effettuate tramite gli Uffici di collocamento e con richiesta numerica.

4. Gli Uffici di collocamento avvieranno i lavoratori richiesti numericamente in conformita' dei criteri previsti dall'articolo 15, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 261.

Art. 3

1. Hanno diritto ad essere assunti al lavoro, agli effetti della presente legge, coloro che non avendo superato il 55° anno di eta', siano affetti da minoranze fisiche, che ne riducano la capacita' lavorativa in misura non inferiore ad un terzo, esclusi tutti i lavoratori invalidi che hanno gia' diritto al collocamento obbligatorio in virtu' di precedenti leggi.

2. La disposizione precedente non si applica ai ciechi ed sordomuti, nonche' ai mutilati ed invalidi di civili che, a giudizio delle Commissioni di cui al successivo articolo 5, abbiano perduto ogni capacita' lavorativa o possano, per la natura e il grado della loro mutilazione o invalidita', riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

3. Possono essere conteggiati nella percentuale di assunzione obbligatoria i mutilati e gli invalidi civili che, durante il rapporto di lavoro obbligatoriamente costituito, abbiano superato il 55° anno di eta', ovvero abbiano conseguito un aumento della capacita' lavorativa in misura superiore al limite previsto dal primo comma del presente articolo ai fini dell'assunzione al lavoro.

Art. 6

1. Presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e' formato, con la collaborazione di rappresentanti delle Associazioni nazionali mutilati ed invalidi civili, un ruolo dei mutilati ed invalidi civili aspiranti al collocamento. A tal fine gli interessati debbono presentare domanda corredata:

  1. a) da una dichiarazione della Commissione provinciale sanitaria di cui al precedente articolo comprovante l'entita' della minorazione e che l'invalido, per la natura ed il grado della sua mutilazione ed invalidita', non sia di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti;

  2. b) da tutti i documenti atti a dimostrare le attitudini professionali sia generiche che specifiche risultanti dai precedenti lavorativi o dagli attestati di conseguita idoneita' rilasciati dalle istituzioni scolastiche o dai corsi direttamente promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. A ciascun mutilato o invalido l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, che ne dichiara l'idoneita' al lavoro, rilascia un certificato attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

Art. 7

1. Ai mutilati ed invalidi civili occupanti a norma della presente legge presso privati datori di lavoro deve essere usato il normale trattamento economico e giuridico.

2. Essi possono essere licenziati quando l'ispettorato del lavoro sentita la Commissione provinciale sanitaria di cui al primo comma dell'articolo 5 accerti, su richiesta dell'imprenditore, la perdita di ogni capacita' lavorati va o aggravamenti di invalidita' tali da determinare pregiudizio alla salute ed alla incolumita' delle persone nonche' alla sicurezza degli impianti.

3. L'accertamento di cui sopra deve essere immediatamente notificato al lavoratore ed all'impresa interessati ed il relativo atto puo' essere, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione, impugnato con ricorso avente effetto sospensivo del licenziamento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale il quale decide, entro trenta giorni, sentito il parere della Commissione sanitaria regionale competente per territorio.

Art. 8

1. Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, i privati datori di lavoro tenuti all'assunzione dei mutilati ed invalidi civili debbono presentare all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio una dichiarazione dalla quale risulti:

  1. 1) il numero complessivo del personale dipendente, diviso per stabilimento, per sesso e per categoria, professionale e distinto tra personale gia' in forza all'inizio del semestre considerato e personale assunto nel corso del semestre in questione;

  2. 2) il numero, le generalita', la qualifica professionale e la data di assunzione dei mutilati ed invalidi civili occupati.

2. I privati datori di lavoro che svolgano la propria attivita' in piu' province sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui al comma precedente distintamente della massima occupazione e, complessivamente, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 9

1. I privati datori di lavoro che non presentino in termini le denuncie previste dal secondo comma dell'articolo 2 e dal precedente articolo sono puniti con una ammenda da lire 5000 a lire 50.000.

2. Gli inadempienti all'obbligo di occupare mutilati ed invalidi civili sono puniti con un'ammenda da lire 1500 a lire 3000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato ai predetti minorati e non coperto.

3. Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere, con mezzi fraudolenti, occupazione quale mutilato o invalido civile, ai sensi della presente legge, e' punito con l'ammenda da lire 1500 q lire a lire 3000, sempre che il fatto non costituisca piu' grave reato.

4. Le ammende previste dal presente articolo nonche' le somme corrisposte a norma dell'articolo seguente sono versate dagli Uffici del registro direttamente al Fondo di cui al terzo comma del precedente articolo 4 oppure, in mancanza, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 261.

Art. 10

1. Nelle contravvenzioni previste dall'articolo precedente il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, puo' presentare domanda di oblazione all'Ispettorato del lavoro competente per territorio il quale determina la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo delle rispettive ammende, con facolta' di ridurre l'importo sino alla meta'.

2. Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui al primo comma dell'articolo precedente l'ammontare della somma non puo' essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione, e, in tal caso, non si tiene conto del limite massimo stabilito dal comma stesso.

3. Il versamento della somma fissata dall'Ispettorato del lavoro deve essere effettuato dal contravventore entro quindici giorni da quello della relativa comunicazione, e, in caso contrario, ha luogo il procedimento penale.

Art. 11

1. Nell'ordine delle preferenze a parita' di merito per la formazione della graduatoria dei pubblici concorsi per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche Amministrazioni e' aggiunta, in fine, anche quella riferentesi alla categoria dei mutilati e invalidi civili.

2. I posti iniziali della carriera ausiliaria delle Amministrazioni dello Stato e delle corrispondenti carriere degli enti pubblici sono conferiti senza, concorso, nella proporzione del 2 per cento dei posti in organico o del contingente numerico, ai mutilati ed invalidi civili, di cui all'articolo 3, in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni, salvo quello dell'idoneita' fisica, per l'assunzione ai pubblici impieghi.

3. Le pubbliche Amministrazioni sono tenute ad occupare, parimenti senza concorso, mutilati ed invalidi civili nella proporzione del 2 per cento in rapporto ai contingente operaio e nei limiti delle vacanze.

4. Per quanto si riferisce al contingente operaio delle Amministrazioni dello Stato, la predetta percentuale deve essere osservata per ciascuna delle categorie previste dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e nei limiti delle vacanze.

5. E', tuttavia, richiesto l'accertamento dell'idoneita' professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti all'assunzione nella prima e seconda categoria.

6. I provvedimenti di assunzione presso le pubbliche Amministrazioni non conformi alle disposizioni del presente articolo possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale su istanza sia dei singoli invalidi civili iscritti come disoccupati presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione che delle Associazioni nazionali mutilati ed invalidi civili. Puo' ugualmente adirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione degli invalidi interessati.

7. Per i mutilati ed invalidi civili che devono assumersi in virtu' del presente articolo, il limite di eta' per l'ammissione agli impieghi e' protratto fino al compimento del 55° anno.3