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Assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e invalidi del lavoro, degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi del lavoro coloro che, non avendo compiuto il 55° anno di eta', abbiano subito, a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, una riduzione permanente della capacita' lavorativa in misura non inferiore ad un terzo.

2. La predetta misura di riduzione della capacita' lavorativa si applica anche, a modifica di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, per le assunzioni obbligatorie degli invalidi del lavoro presso le imprese private.

3. Sono considerati orfani, di caduti sul lavoro le persone il cui padre, o madre esercitante la patria potesta' o i diritti derivanti dalla medesima, siano deceduti a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

Art. 2

1. Nell'ordine delle preferenze, a parita' di merito, per la formazione delle graduatorie dei concorsi per l'ammissione alle varie Amministrazioni statali - comprese quelle autonome - regionali, provinciali e comunali, delle Aziende di Stato e municipalizzate e degli Enti pubblici in genere sono inserite, subito dopo le corrispondenti categorie relative ai mutilati e invalidi per servizio, le seguenti categorie di cittadini: i mutilati e gli invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro.

Art. 3

1. Le Amministrazioni dello Stato - comprese quelle autonome - le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le Aziende di Stato e quelle municipalizzate, e gli Enti pubblici in genere sono tenuti ad occupare, senza concorso, mutilati e invalidi del lavoro nella misura dell'1 percento dei posti di organico o del contingente: numerico di ambo i sessi, di ruolo e non di ruolo, delle carriere del personale esecutivo e assimilate, e nella misura del 3 per cento di quelle del personale ausiliario e assimilate, da destinare ai posti iniziali delle carriere rispettive, le Amministrazioni di cui al comma precedente sono anche tenute ad occupare, senza concorso, mutilati ed invalidi del lavoro nella misura del 5 per cento del contingente operaio di ambo i sessi, di ruolo e non di ruolo.

2. La predetta percentuale deve essere occupata per ciascuna delle categorie previste dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

3. E' tuttavia richiesto l'accertamento della idoneita' professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti alla assunzione nella prima e nella seconda categoria.

4. Le stesse percentuali si applicano anche in rapporto agli operai assunti, in via eccezionale, con contratto di diritto privato, dalle Amministrazioni, Aziende ed Enti contemplati dalla presente legge.1

Art. 4

1. Possono essere conteggiati nella percentuale dell'assunzione obbligatoria i mutilati e gli invalidi del lavoro, con minorazione della capacita' lavorativa non inferiore ad un terzo, gia' in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Possono essere conteggiati anche i mutilati e gli invalidi del lavoro che, durante il rapporto di lavoro obbligatoriamente costituito, abbiano compiuto il 55° anno di eta' o la cui capacita' lavorativa sia aumentata in misura superiore al limite previsto dal precedente articolo 1.

Art. 5

1. Presso le Sezioni provinciali dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro sono formati due elenchi provinciali, rispettivamente per gli invalidi e per gli orfani e vedove dei caduti, aspiranti al collocamento presso le Amministrazioni dello Stato e presso le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui all'articolo 3, nonche' presso le imprese private, da sottoporre, per la definitiva approvazione, alla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222.

Art. 6

1. I mutilati e gli invalidi del lavoro che aspirano ad essere iscritti nel rispettivo elenco di cui al precedente articolo 5 dovranno, all'atto della domanda di iscrizione, presentare alla Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio:

  1. 1) attestato dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidita' e circa il grado di riduzione della capacita' lavorativa;

  2. 2) i documenti atti a dimostrare le residue attitudini lavorative e professionali;

  3. 3) una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado dell'invalidita', non puo' riuscire di pregiudizio alla salute e incolumita' dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

2. Gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro che aspirano ad essere iscritti nel rispettivo elenco di cui al precedente articolo 5 dovranno, all'atto della domanda di iscrizione, presentare alla competente Sezione della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro:

  1. 1) un certificato di nascita legalizzato;

  2. 2) una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore o coniuge e' deceduto per causa di lavoro.

Art. 7

1. L'invalido o la pubblica Amministrazione che lo occupa possono chiedere una visita di controllo da parte di un Collegio medico per accertare le condizioni della invalidita' in rapporto con la disposizione dell'articolo 6, n. 3).

2. Se si tratti di assunzioni presso Amministrazioni dello Stato il Collegio medico e' nominato dai rispettivi Ministri.

3. Se si tratti di assunzioni presso le altre Amministrazioni, Aziende ed Enti pubblici di cui all'articolo 3 il Collegio e' nominato dalla Amministrazione dello Stato che esercita la tutela o la vigilanza sugli Enti stessi.

4. Il Collegio e' formato da un sanitario designato dalla Amministrazione dello Stato, da uno designato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e dal presidente nominato dal Ministro.

5. Se si tratti di assunzioni presso Enti locali il Collegio medico sara' nominato dal prefetto.

Art. 8

1. Le Amministrazioni dello Stato e le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui all'articolo 3 della presente legge, negli elenchi, variazioni e prospetti che sono tenuti ad inviare ad autorita' ed enti a sensi dell'articolo 11 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e sue modificazioni dovranno indicare anche i dati e le notizie relative ai mutilati e invalidi del lavoro e agli orfani e vedove di caduti sul lavoro. Un esemplare di detti elenchi, variazioni e prospetti deve essere inviato alla sede centrale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro.

Art. 9

1. Ferma restando ogni facolta' di assunzione diretta, il collocamento degli invalidi di cui alla presente legge viene effettuato, avuto riguardo alla disoccupazione invalida nelle rispettive Province, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il quale si avvale delle segnalazioni trasmesse dalle Commissioni provinciali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, costituite presso gli uffici provinciali del lavoro.

2. Le Amministrazioni ed Enti di cui all'articolo 3 della presente legge comunicheranno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e all'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro i nominativi degli invalidi assunti direttamente o per il tramite delle predette Commissioni.

Art. 10

1. Qualsiasi provvedimento che si riferisca alle assunzioni di personale valido presso le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti contemplati nella presente legge non potra' ottenere la prescritta esecutorieta' se i competenti organi di controllo o di vigilanza non abbiano formalmente dichiarato, nel provvedimento stesso, che il medesimo e' stato emanato tenendosi conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi del lavoro con la presente legge.

2. I provvedimenti di assunzione e i bandi di concorso non conformi alle disposizioni della presente legge possono venire impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale sia su istanza dei singoli interessati iscritti come disoccupati presso le Sezioni provinciali dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro sia su istanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro. Puo' adirsi tanto la via amministrativa, quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione o, comunque, di mancata assunzione.

Art. 11

1. Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano:

  1. a) agli invalidi che abbiano perduto ogni capacita' lavorativa;

  2. b) agli invalidi che, per la natura e il grado della loro invalidita', possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.