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Miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alla relativa legge 4 dicembre 1956, n. 1450

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Le pensioni dirette di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1450, in corso di godimento al 1 gennaio 1961 sono maggiorate, a decorrere da tale data, della seguente misura percentuale:

2. 50 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1948;

3. 30 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1918 e il 31 dicembre 1950;

4. 20 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1951 e il 31 dicembre 1951;

5. 15 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1952 e il 31 dicembre 1952;

6. 8 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1953 e il 31 dicembre 1953;

7. 5 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1954 e il 31 dicembre 1954;

8. 3 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1955 e il 31 dicembre 1955.

9. A partire dal 1 gennaio 1961 tutte le pensioni dirette in corso di godimento a tale data non possono essere in ogni caso inferiori al trattamento minimo stabilito dal precedente articolo 1.

10. Le pensioni ai superstiti, in corso di godimento al 1 gennaio 1961, sono dovute, a partire da tale data, nell'importo che si ottiene applicando le percentuali di riversibilita' indicate nell'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, alle pensioni dirette calcolate a norma dei commi precedenti.

Art. 3

1. In aggiunta al contributo previsto dall'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e' dovuto al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia un contributo suppletivo, per la durata di sette anni a decorrere dal 1 gennaio 1961, nella misura dell'1 per cento della retribuzione di cui all'articolo 9 della legge medesima.

2. Tale contributo suppletivo e' escluso dal rimborso di cui agli articoli 26 e 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e non e' dovuto nei casi di riscatto previsti dall'articolo 10 della predetta legge e nei casi di riscatto e di regolarizzazione previsti, rispettivamente, dagli articoli 6, 7, 9 e 10 della presente legge.

3. Sia la ripartizione tra datori di lavoro e lavoratori, che il versamento di tale contributo suppletivo, seguono le norme del contributo ordinario.1

Art. 4

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e salvo quanto previsto al successivo articolo 5, tutti i dipendenti, compresi i dirigenti, dalle societa' che esercitano il controllo ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle societa' concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dalle associazioni costituite tra le stesse societa' concessionarie per la tutela e la rappresentanza dei loro interessi economici e sindacali, sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia alle condizioni e con le esclusioni di cui all'articolo 5, comma secondo e terzo, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma integrano a tutti gli effetti, quelle contenute nell'articolo 5 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

Art. 5

1. I dipendenti in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le societa' ed associazioni di cui al precedente articolo 4, di eta' superiore ai 45 anni se uomini, o ai 40 anni se donne, hanno facolta' di optare per la conservazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, purche' ne facciano esplicita richiesta entro il termine di sei mesi dalla data predetta.

Art. 7

1. Agli iscritti al Fondo e' concessa, altresi', la facolta', di riscattare, sempre nel limite massimo complessivo di anni 12 e mesi 6, stabilito dall'articolo 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450:

  1. 1) i periodi di servizio prestati, con qualsiasi qualifica, presso le societa' ed associazioni di cui all'articolo 4 della presente legge;

  2. 2) i periodi di servizio prestati in qualita' di lavoratore subordinato alle dipendenze di appaltatori di posti telefonici pubblici o di appaltatori degli Uffici Italcable, purche' gia' coperti di contribuzione nell'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, oppure soggetti all'obbligo dell'assicurazione predetta.

2. In questo ultimo caso, il riscatto potra' essere effettuato soltanto nei limiti stabiliti dall'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

3. Ai fini del riscatto dei periodi di cui ai precedenti numeri 1) e 2), gli interessati debbono presentare apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di iscrizione al Fondo, se posteriore, versando la riserva matematica prospettiva relativa all'eta', al periodo da riscattare ed alla retribuzione soggetta a contributo, raggiunti alla data della domanda.

4. I contributi base ed integrativi, che eventualmente risultino versati nell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti in relazione ai periodi di servizio riscattati agli effetti dell'iscrizione al Fondo sono annullati e trasferiti al Fondo stesso, a decurtazione della somma dovuta dagli interessati per il riscatto.

Art. 9

1. Gli iscritti al Fondo che non si siano avvalsi, totalmente o parzialmente, della facolta' di riscatto prevista dall'articolo 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, possono provvedervi per i periodi, nei limiti e con le modalita' indicati dall'articolo stesso, qualora ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

1. L'iscritto che in pendenza del rapporto di lavoro sia rimasto assente dal servizio, senza diritto a retribuzione e con retribuzione ridotta e che non si sia avvalso della facolta' prevista dal primo comma dell'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, puo' chiedere, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione a coprire i periodi di assenza, mediante versamento dei contributi determinati in base all'aliquota contributiva vigente alla data della domanda ed in relazione alla retribuzione percepita alla data stessa.

Art. 11

1. Agli iscritti al Fondo e' concessa la facolta' di regolarizzare i periodi di assenza dal servizio, totalmente o parzialmente scoperti di contribuzione, in dipendenza del servizio militare prestato dal 10 maggio 1940 al 15 ottobre 1946.

2. Sono considerati periodi di servizio militare anche quelli previsti dall'articolo 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

3. Per ottenere la regolarizzazione di cui al primo comma, gli interessati dovranno presentare apposita domanda documentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, versando i contributi corrispondenti ai periodi da coprire, determinati in base alla retribuzione percepita nel mese di gennaio 1948 ed all'aliquota contributiva del 19,30 per cento, maggiorati degli interessi al saggio del 5 per cento annuo a decorrere dal 1 gennaio 1948.