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Provvidenze a favore dei proprietari di navi mercantili perdute per cause di guerra e costituenti l'unico loro mezzo di lavoro

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Per i finanziamenti concessi ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, modificato dall'articolo 13 della legge 12 maggio 1950, numero 348, per la costruzione di navi mercantili da traffico per conto di raggruppamenti costituiti fra proprietari di navi mercantili, perdute per cause di guerra, che costituivano l'unico mezzo di lavoro, e' data facolta' al Comitato di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, su proposta dello Istituto mobiliare italiano, gestore dei finanziamenti predetti, e previo parere favorevole del Ministero della marina mercantile, di autorizzare l'Istituto a ridurre il credito residuo derivante dai finanziamenti medesimi ad una somma pari all'ammontare dell'indennita' di perdita percepita o da percepire a qualsiasi titolo, calcolata a norma del medesimo primo comma del citato articolo 26 in sede di concessione dei singoli finanziamenti.

2. La misura degli interessi e la durata dei finanziamenti ridotti a norma del comma precedente sono deliberate dal predetto Comitato.

3. Le deliberazioni del Comitato suindicato relative ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1962
SEGNI
FANFANI - MACRELLI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO