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Nuova autorizzazione di spesa a favore del "Fondo di rotazione" previsto dal Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:

Art. 1

1. A favore del "Fondo di rotazione", istituito con l'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e' autorizzata l'ulteriore annua anticipazione di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1964-65, da iscrivere in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. Detta anticipazione sara' destinata alla concessione di prestiti e mutui conformemente alle norme recate dalla citata legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle di cui all'articolo 12 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 2

1. Alla spesa di lire 10 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto, per il medesimo esercizio finanziario, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 gennaio 1963
SEGNI
FANFANI - LA MALFA - RUMOR - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO