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Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Sistema di finanziamento e riserva del Fondo

1. Il Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private e' ordinato in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.

2. A decorrere dal 1 gennaio 1969, presso la gestione del Fondo e' costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, e' pari all'importo di una annualita' delle pensioni in corso di pagamento a tale epoca.

3. L'ammontare della riserva di cui al precedente comma deve essere, in sede di prima determinazione, pari allo importo di una annualita' di pensioni in corso di pagamento alla data del 31 dicembre 1968.

Art. 3 Periodi di servizio utili per la pensione del Fondo

1. A richiesta dell'iscritto o del lavoratore cessato dal servizio con diritto a pensione a carico del Fondo successivamente al 31 dicembre 1968, o dei relativi superstiti, sono considerati utili:

  1. 1) ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura della pensione, i periodi di servizio militare e quelli ad esso equiparati, secondo le norme e i criteri di cui all'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ove non siano stati gia' riconosciuti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o in altra forma sostitutiva di essa o in altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione dell'assicurazione suddetta, o che comunque non siano stati gia' riconosciuti al Fondo per altro titolo;

  2. 2) ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni:

    1. a) i periodi di contribuzione obbligatoria nella assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, che abbiano dato luogo a liquidazione di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione stessa;

    2. b) i periodi durante i quali l'iscritto al Fondo e' collocato in aspettativa per ricoprire cariche sindacali, con contribuzione a carico del Fondo stesso ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. Tale contribuzione e' calcolata sulla base della retribuzione che sarebbe stata soggetta a contributo per un lavoratore in servizio di categoria e di anzianita' pari a quelle che l'interessato aveva al momento dell'inizio dell'aspettativa.

3. Per avvalersi di quanto previsto al precedente punto 2) l'interessato e' tenuto a presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a pena di decadenza, entro il termine di due anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di trasferimento della impresa od impianto di appartenenza o dalla data dello inizio del periodo di aspettativa, se posteriori alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli altri periodi di contribuzione obbligatoria che l'iscritto al Fondo puo' far valere nell'assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, compresi quelli che abbiano dato titolo a liquidazione di pensione di invalidita' a carico dell'assicurazione stessa, con esclusione dei periodi coperti da contribuzione per apprendisti, sono considerati utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni. Gli interessati sono tenuti a dichiarare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, oppure dalla data di assunzione o dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di trasferimento dell'impresa od impianto di appartenenza, se posteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, presso quali sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale abbiano costituito posizioni assicurative.

5. Il riconoscimento dei periodi indicati al punto 1), al punto 2) lettera a) del primo comma e al quarto comma del presente articolo comporta:

  1. a) il trasferimento, dall'assicurazione generale obbligatoria al Fondo, dei contributi base ed integrativi relativi ai periodi stessi;

  2. b) il recupero, da parte del Fondo, secondo le norme di cui all'articolo 35 della legge 31 marzo 1956, numero 293, delle rate di pensione che l'iscritto abbia percepito nell'assicurazione generale obbligatoria;

  3. c) la restituzione al Fondo, da parte dell'interessato, dell'importo dell'indennita' una tantum, maggiorata degli interessi legali, percepita ai sensi degli articoli 27, o 30, della legge 31 marzo 1956, n. 293, oppure dagli articoli 12 o 15 della presente legge.

Art. 4 Periodi riscattabili per le prestazioni del Fondo

1. All'iscritto al Fondo e' data facolta' di riscattare, con onere a proprio carico e secondo le norme e le modalita' previste dall'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153:

  1. a) il periodo del corso legale di laurea;

  2. b) i periodi relativi a corsi professionali di addestramento svolti dall'Enel o da imprese che ad esso ente siano state o saranno trasferite, ovvero ancora da imprese private che siano state assorbite da altre successivamente trasferite o che saranno trasferite all'Enel, nonche' i periodi relativi a corsi professionali svolti da imprese elettriche private;

  3. c) i periodi relativi ad attivita' svolta dall'iscritto come diretto esecutore di un contratto di opera stipulato con l'Enel o con imprese che ad esso ente siano state o saranno trasferite, oppure con imprese che siano state assorbite da altre successivamente trasferite o che verranno trasferite all'Enel, nonche' con imprese elettriche private.

Art. 5 Prestazioni del Fondo

1. In caso di cessazione dal servizio o di morte, l'iscritto o i superstiti hanno rispettivamente diritto:

  1. a) ad una pensione di invalidita', dopo almeno cinque anni di contribuzione o dopo qualunque periodo se l'invalidita' sia dovuta a causa di servizio;

  2. b) ad una pensione di vecchiaia, dopo almeno quindici anni di contribuzione, quando l'iscritto abbia compiuto sessantacinque anni di eta', se uomo, o sessanta anni di eta', se donna;

  3. c) ad una pensione anticipata di vecchiaia, dopo almeno venti anni di contribuzione, quando l'iscritto abbia compiuto sessanta anni di eta', se uomo, o cinquantacinque anni di eta', se donna;

  4. d) ad una pensione di anzianita', dopo almeno trentacinque anni di contribuzione, indipendentemente dall'eta';

  5. e) ad una pensione per i superstiti, qualora il pensionato o l'iscritto abbia contribuito per almeno cinque anni, ovvero senza limite minimo di contribuzione se la morte e' dovuta a causa di servizio;

  6. f) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 23 DICEMBRE 1977, N.942, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1978, N.41;

  7. g) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 23 DICEMBRE 1977, N.942, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1978, N.41.

2. Per il conseguimento del diritto a pensione o all'indennita' e per il relativo computo, la frazione dell'ultimo anno non viene valutata se inferiore a sei mesi, e valutata invece nella misura di un anno se pari o superiore a sei mesi.

3. Ai fini del diritto a pensione, il passaggio alla categoria dei dirigenti e' equiparato alla cessazione dal servizio.

Art. 6 Pensione per i lavoratori in miniera

1. Gli iscritti al Fondo maturano il diritto alla pensione di vecchiaia anche prima del compimento dell'eta' prevista dall'articolo 5, primo comma, lettere b) e c) della presente legge, sempre che possano far valere i seguenti requisiti:

  1. 1) abbiano una anzianita' contributiva presso il Fondo non inferiore a quindici anni;

  2. 2) abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta';

  3. 3) siano stati addetti, anche se con discontinuita', a lavori di sotterraneo in miniera per almeno quindici anni.

2. Il trattamento di pensione per i lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, da liquidarsi a domanda e in ogni caso dopo la cessazione dal servizio, e' determinato in base all'anzianita' contributiva maggiorata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione anticipata ed il compimento del sessantesimo anno di eta' dell'iscritto, con un massimo di trentacinque anni.

Art. 7 Pensione diretta - Criteri di calcolo

1. L'ammontare annuo della pensione e' pari a tanti trentacinquesimi dell'88 per cento della retribuzione annua per la quale e' stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo, fino ad un massimo di trentacinque.

2. La retribuzione annua di cui al comma precedente va determinata ragguagliando gli elementi della retribuzione alla media dell'ultimo semestre per il quale e' stato versato il contributo al Fondo.

3. La pensione e' maggiorata per il coniuge e per i figli minori, studenti o inabili secondo le disposizioni della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, per quanto riguarda sia i requisiti soggettivi che la misura.

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 SETTEMBRE 1996, N.562.

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 SETTEMBRE 1996, N.562.

6. L'iscritto con almeno venti anni di anzianita' contributiva, che cessi dal servizio prima del compimento del sessantacinquesimo anno di eta', se uomo, o del sessantesimo, se donna, ma rispettivamente dopo il compimento del sessantesimo o del cinquantacinquesimo anno, ha diritto alla liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia.

7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 1977, N.942, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1978, N.41.

8. L'iscritto che cessi dal servizio con almeno trentacinque anni di contribuzione al Fondo ha diritto, indipendentemente dalla eta', alla pensione di anzianita'.

9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 SETTEMBRE 1996, N.562.

Art. 9 Pensione ai superstiti

1. In caso di morte di un pensionato o di un iscritto al Fondo, per il quale ricorrano le condizioni di cui allo articolo 5, lettera e), della presente legge, si applicano ai superstiti, salvo quanto disposto dal secondo comma del presente articolo, le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sia per quanto concerne il diritto alla pensione e la sua, erogazione, sia per quanto concerne il nucleo familiare, sia per quanto si riferisce alle aliquote da applicarsi alla pensione diretta gia corrisposta al pensionato, o che sarebbe spettata all'iscritto al Fondo in relazione all'anzianita' contributiva maturata al momento del decesso.

2. Qualora non vi siano o non abbiano diritto a pensione il coniuge o i figli, la pensione spetta ai genitori di eta' superiore ai sessantacinque anni, che non siano gia titolari di pensione diretta; in mancanza di genitori, la pensione spetta ai fratelli o sorelle permanentemente inabili al lavoro, che non godano di alcuna pensione, qualora risulti che il pensionato o l'iscritto, all'epoca del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.

Art. 11 Adeguamento delle pensioni

1. A decorrere dal 1 gennaio 1969, le pensioni in corso di godimento sono variate, per l'intero loro ammontare, in relazione alle variazioni di carattere generale e collettivo della retribuzione soggetta a contributo per il Fondo.

2. Ai fini di cui al precedente comma, sono considerate come variazioni di carattere generale quelle che interessano il maggior numero degli iscritti al Fondo; sono considerate come variazioni di carattere collettivo le modifiche delle voci della retribuzione derivanti o da variazioni generali del tosto della vita o da nuovi parametri posti a base del sistema retributivo della categoria.

3. In sede di prima applicazione delle presenti norme, la determinazione delle variazioni delle pensioni e' effettuata con riferimento alla retribuzione soggetta a contributo e relativa al mese di febbraio 1967.

4. Le variazioni da apportare alla misura delle pensioni, ai sensi del primo comma del presente articolo, sono disposte con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, previo parere del comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta le retribuzioni, di cui al primo comma, abbiano subito variazioni complessive per un importo non inferiore al 5 per cento del loro ammontare, rispetto a quelle vigenti alla data della precedente variazione della misura delle pensioni, ed hanno effetto dal 1 gennaio o dal 1 luglio successivo alla data in cui la suddetta percentuale sia stata raggiunta.

5. L'adeguamento delle pensioni sara' comunque disposto ogni due anni anche nel caso in cui l'importo delle variazioni complessive delle retribuzioni, rispetto a quelle vigenti alla data della precedente variazione della pensione, risulti inferiore al 5 per cento del loro ammontare.

6. In relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, su proposta del comitato, con lo stesso decreto sara' determinato il contributo aggiuntivo eventualmente occorrente per far fronte agli oneri conseguenti alla variazione delle pensioni, da ripartirsi fra datori di lavoro e lavoratori in relazione al rapporto percentuale desumibile dall'articolo 9 della legge 31 marzo 1956, n. 293.